Art. 17 
 
                   Modalita' e soggetti incaricati 
 
  1. Le ispezioni straordinarie sono disposte dal  Ministero  qualora
si  rendano  necessari  approfondimenti  sugli  esiti  dei  controlli
effettuati, al fine di effettuare verifiche a campione, a seguito  di
esposti di soci o di soggetti privati, su segnalazione  di  pubbliche
amministrazioni   e   comunque   ogni   qualvolta   se   ne   ravvisi
l'opportunita'. 
  2. Le ispezioni interessano anche le imprese sociali aderenti  alle
associazioni di cui all'art. 5, e  sono  effettuate  da  due  o  piu'
funzionari dell'Ispettorato o delle amministrazioni di  cui  all'art.
1, comma 4, iscritti nell'eenco di cui all'art. 7. 
  3. Per giustificati motivi, anche  in  ragione  della  specificita'
delle verifiche, in aggiunta ai funzionari  di  cui  al  comma  2  il
Ministero  puo'  avvalersi  dell'ausilio  di  funzionari   di   altre
amministrazioni, non iscritti nell'elenco medesimo,  in  qualita'  di
esperti, nell'ambito di eventuali  forme  di  collaborazione  con  le
medesime amministrazioni.