Art. 19 
 
              Svolgimento dell'ispezione straordinaria 
 
  1. L'ispezione straordinaria deve  essere  avviata  entro  quindici
giorni dal conferimento dell'incarico, o entro un termine piu'  breve
in caso di urgenza, e si svolge di norma presso la sede  dell'impresa
e negli altri luoghi ove si svolge  l'attivita'  della  stessa,  alla
presenza del legale rappresentante o, se  consentito  dai  funzionari
incaricati, di un suo delegato. Il rappresentante  dell'impresa  puo'
essere assistito da soci, dipendenti o professionisti di fiducia. Per
ragioni  eccezionali  adeguatamente  verbalizzate,  puo'  non  essere
consentita la presenza di specifici soggetti. Gli amministratori e  i
componenti dell'organo di controllo devono intervenire  se  richiesto
dai funzionari incaricati. 
  2. Ai fini dell'ispezione  l'impresa  ha  l'obbligo  di  mettere  a
disposizione  degli  ispettori  i  libri  sociali,  i  registri  e  i
documenti, nonche' di fornire i dati le informazioni e i  chiarimenti
richiesti. Gli incaricati,  se  necessario  ai  fini  dell'ispezione,
possono visionare anche documentazione gia' esaminata  nel  corso  di
controlli pregressi. 
  3. In aggiunta a quanto previsto dall'art.  13,  commi  7  e  8,  i
funzionari incaricati, qualora le circostanze lo richiedano,  possono
acquisire e trattenere temporaneamente la documentazione sociale  per
il periodo necessario per l'esecuzione dell'ispezione, non  superiore
a trenta giorni, dandone atto  nel  verbale.  I  funzionari  medesimi
possono   convocare,   sentire   informalmente   ed   acquisire    in
dichiarazione tutti i soggetti coinvolti nell'attivita'  dell'impresa
sociale, compresi i terzi. Le dichiarazioni possono  essere  raccolte
in un apposito processo verbale redatto dai funzionari e sottoscritto
dal soggetto che le rilascia, o essere anche rese in forma libera con
atto sottoscritto dall'interessato, e a conclusione  delle  verifiche
sono allegate al verbale. 
  4. Qualora,  nel  corso  dell'ispezione,  i  funzionari  incaricati
accertino irregolarita' sanabili, mediante apposita diffida assegnano
all'impresa un  termine  per  la  regolarizzazione  non  inferiore  a
quindici giorni e  non  superiore  a  novanta  giorni.  Decorso  tale
termine, in caso di mancata  regolarizzazione  i  funzionari  possono
proporre i provvedimenti di cui all'art. 15, comma 7 o 8 del  decreto
legislativo  n.  112  del  2017,  e  possono   altresi'   evidenziare
situazioni sulla base delle  quali  il  Ministero  potra'  richiedere
l'accertamento  giudiziale  dello  stato  di  insolvenza,   ai   fini
dell'adozione del provvedimento di  cui  all'art.  14,  comma  2  del
medesimo decreto legislativo. 
  5. All'esito dell'ispezione, anche in assenza di irregolarita' o in
caso di irregolarita' sanate, il verbale e' notificato all'impresa  e
trasmesso  al   Ministero   per   il   tramite   dell'Ispettorato   o
dell'amministrazione cui appartengono i funzionari incaricati. 
  6. L'ispezione deve  essere  completata  entro novanta  giorni  dal
primo accesso, a meno dell'adozione di  eventuali  diffide,  e  fatti
salvi motivati casi  di  necessita'  e  urgenza  che  richiedono  una
riduzione del termine di cui al presente comma, individuati nell'atto
con il quale l'ispezione e' disposta. I funzionari incaricati possono
presentare richiesta motivata di una proroga dei termini assegnati. 
  7. In caso di nomina di  un  commissario  ad  acta,  gli  ispettori
verificano la corretta esecuzione  dell'incarico  nei  trenta  giorni
successivi alla scadenza del termine assegnato al commissario.