Art. 19 Svolgimento dell'ispezione straordinaria 1. L'ispezione straordinaria deve essere avviata entro quindici giorni dal conferimento dell'incarico, o entro un termine piu' breve in caso di urgenza, e si svolge di norma presso la sede dell'impresa e negli altri luoghi ove si svolge l'attivita' della stessa, alla presenza del legale rappresentante o, se consentito dai funzionari incaricati, di un suo delegato. Il rappresentante dell'impresa puo' essere assistito da soci, dipendenti o professionisti di fiducia. Per ragioni eccezionali adeguatamente verbalizzate, puo' non essere consentita la presenza di specifici soggetti. Gli amministratori e i componenti dell'organo di controllo devono intervenire se richiesto dai funzionari incaricati. 2. Ai fini dell'ispezione l'impresa ha l'obbligo di mettere a disposizione degli ispettori i libri sociali, i registri e i documenti, nonche' di fornire i dati le informazioni e i chiarimenti richiesti. Gli incaricati, se necessario ai fini dell'ispezione, possono visionare anche documentazione gia' esaminata nel corso di controlli pregressi. 3. In aggiunta a quanto previsto dall'art. 13, commi 7 e 8, i funzionari incaricati, qualora le circostanze lo richiedano, possono acquisire e trattenere temporaneamente la documentazione sociale per il periodo necessario per l'esecuzione dell'ispezione, non superiore a trenta giorni, dandone atto nel verbale. I funzionari medesimi possono convocare, sentire informalmente ed acquisire in dichiarazione tutti i soggetti coinvolti nell'attivita' dell'impresa sociale, compresi i terzi. Le dichiarazioni possono essere raccolte in un apposito processo verbale redatto dai funzionari e sottoscritto dal soggetto che le rilascia, o essere anche rese in forma libera con atto sottoscritto dall'interessato, e a conclusione delle verifiche sono allegate al verbale. 4. Qualora, nel corso dell'ispezione, i funzionari incaricati accertino irregolarita' sanabili, mediante apposita diffida assegnano all'impresa un termine per la regolarizzazione non inferiore a quindici giorni e non superiore a novanta giorni. Decorso tale termine, in caso di mancata regolarizzazione i funzionari possono proporre i provvedimenti di cui all'art. 15, comma 7 o 8 del decreto legislativo n. 112 del 2017, e possono altresi' evidenziare situazioni sulla base delle quali il Ministero potra' richiedere l'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza, ai fini dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 14, comma 2 del medesimo decreto legislativo. 5. All'esito dell'ispezione, anche in assenza di irregolarita' o in caso di irregolarita' sanate, il verbale e' notificato all'impresa e trasmesso al Ministero per il tramite dell'Ispettorato o dell'amministrazione cui appartengono i funzionari incaricati. 6. L'ispezione deve essere completata entro novanta giorni dal primo accesso, a meno dell'adozione di eventuali diffide, e fatti salvi motivati casi di necessita' e urgenza che richiedono una riduzione del termine di cui al presente comma, individuati nell'atto con il quale l'ispezione e' disposta. I funzionari incaricati possono presentare richiesta motivata di una proroga dei termini assegnati. 7. In caso di nomina di un commissario ad acta, gli ispettori verificano la corretta esecuzione dell'incarico nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine assegnato al commissario.