Art. 22 Monitoraggio 1. Entro il 1° aprile di ogni anno, le associazioni riconosciute e quelle autorizzate trasmettono al Ministero, a cura dei rispettivi rappresentanti legali: a) l'elenco di tutte le imprese sociali aderenti al 31 dicembre dell'anno precedente; b) l'elenco delle imprese sociali controllate nell'anno precedente; c) l'elenco delle imprese sociali non controllate nell'anno precedente; d) una dettagliata relazione sull'attivita' complessivamente svolta nell'anno precedente, riguardante i controlli avviati, quelli conclusi, gli esiti degli stessi, le eventuali criticita' emerse e le soluzioni ipotizzate ai fini del loro superamento; e) un programma delle attivita' di controllo per l'anno in corso, che preveda in via prioritaria l'effettuazione dei controlli sulle imprese non controllate nell'anno precedente. 2. Entro la data di cui al comma 1, l'Ispettorato trasmette al Ministero una relazione sui controlli ordinari effettuati nell'anno precedente e le relative risultanze, nonche' sugli esiti dei controlli in corso, con le eventuali criticita' emerse e le soluzioni ipotizzate ai fini del loro superamento.