Art. 3 
 
              Articolazione dell'attivita' di controllo 
 
  1. I controlli si articolano in controlli ordinari e  in  ispezioni
straordinarie.  Per  l'effettuazione  dei   controlli   ordinari   il
Ministero puo' avvalersi delle associazioni di cui all'art. 1,  comma
5. Per le ispezioni straordinarie le funzioni ispettive  sono  sempre
demandate all'Ispettorato, salvo quanto disposto all'art. 1, comma 4.