(Allegato 1-art. 1)
                                                           Allegato 1 
 
Accordo, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
  n. 281, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento
  e Bolzano che sostituisce l'Accordo tra il Governo, le regioni e le
  Province autonome di Trento e Bolzano del 23  novembre  2017  (Rep.
  atti  n.  209/CSR),  concernente   l'individuazione   del   profilo
  professionale  dell'assistente  di  studio   odontoiatrico,   quale
  operatore d'interesse sanitario di cui all'art. 1, comma  2,  della
  legge  26  febbraio  2006,  n.  43,  e  per  la  disciplina   della
  formazione, successivamente recepito con il decreto del  Presidente
  del Consiglio dei ministri 9 febbraio 2018. (Rep. atti  n.  199/CSR
  del 7 ottobre 2021). 
 
               LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI 
               TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE 
                    AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 
 
    Nell'odierna seduta del 7 ottobre 2021: 
    Visto l'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto  1997,
n. 281, che affida a questa Conferenza il  compito  di  promuovere  e
sancire accordi tra Governo, regioni e Province autonome di Trento  e
di Bolzano, in attuazione del principio di leale  collaborazione,  al
fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere
attivita' di interesse comune; 
    Visti i seguenti atti di questa Conferenza: 
      l'Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome  di
Trento   e   Bolzano   concernente   l'individuazione   del   profilo
professionale  dell'assistente   di   studio   odontoiatrico,   quale
operatore di interesse sanitario di cui all'art. 1,  comma  2,  della
legge n. 43/2006, e per  la  disciplina  della  relativa  formazione,
recepito con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  9
febbraio  2018  (G.U.  n.  80  del  6  aprile  2018),  sancito  dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e di Bolzano il 23  novembre  2017  (Rep.
atti n. 209/ CSR); 
      l'Accordo tra il Governo, le regioni  e  le  Province  autonome
recante «Proroga di dodici mesi delle disposizioni transitorie di cui
all'art. 13 dell'Accordo  concernente  l'individuazione  del  profilo
professionale  dell'assistente   di   studio   odontoiatrico,   quale
operatore d'interesse sanitario di cui all'art.  1,  comma  2,  della
legge 26 febbraio 2006, n. 43, e per  la  disciplina  della  relativa
formazione (Rep. atti n. 209/CSR  del  23  novembre  2017)»,  sancito
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le Province autonome di Trento e di Bolzano il 7  maggio  2020  (Rep.
atti n. 66/CSR); 
      l'Accordo tra il Governo, le regioni  e  le  Province  autonome
recante  «Proroga  di  ulteriori  dodici  mesi   delle   disposizioni
transitorie di cui all'art. 13, comma 1, dell'Accordo tra il Governo,
le regioni e le Province autonome, concernente  l'individuazione  del
profilo professionale dell'assistente di studio odontoiatrico,  quale
operatore d'interesse sanitario di cui all'art.  1,  comma  2,  della
legge 26 febbraio 2006, n. 43, e per la disciplina  della  formazione
(Rep. atti n. 209/CSR del 23 novembre 2017), recepito con il  decreto
del presidente del Consiglio dei ministri 9 febbraio 2018 (G.U. n. 80
del 6 aprile  2018)»,  sancito  dalla  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano il 17 giugno 2021 (Rep. atti n. 89/CSR); 
    Vista la nota del 17 settembre 2021, con la  quale  il  Ministero
della salute ha trasmesso lo schema di Accordo in epigrafe,  diramato
con  nota  DAR  0016141  del  28  settembre  2021   con   contestuale
convocazione di una riunione tecnica per il 4 ottobre 2021; 
    Tenuto conto che,  in  data  4  ottobre  2021,  a  seguito  della
riunione  tecnica,  il  coordinamento  della  commissione  salute  ha
trasmesso l'assenso tecnico al provvedimento; 
    Considerato che nel corso dell'odierna seduta  le  regioni  hanno
espresso avviso favorevole all'accordo; 
    Acquisito, quindi, nel corso dell'odierna seduta,  l'assenso  del
Governo, delle regioni e delle  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano; 
 
                          SANCISCE ACCORDO 
 
tra il Governo, le regioni, le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, nei seguenti termini: 
    Vista la legge 1° febbraio 2006, n. 43, recante «Disposizioni  in
materia  di  professioni   sanitarie   infermieristiche,   ostetrica,
riabilitative, tecnico-sanitarie e  della  prevenzione  e  delega  al
Governo per l'istituzione dei  relativi  ordini  professionali»  che,
all'art. 1, comma 2,  conferma  la  competenza  delle  regioni  nella
individuazione e formazione dei profili  di  operatore  di  interesse
sanitario    non    riconducibili    alle    professioni    sanitarie
infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della
prevenzione, previste ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251,  e
del decreto del Ministro della sanita' 29 marzo 2001; 
    Considerato  che  le  regioni  nonche'  le   associazioni   degli
odontoiatri  e   le   associazioni   degli   assistenti   di   studio
odontoiatrico hanno fatto pervenire  al  Ministero  della  salute,  a
seguito di specifici incontri,  diverse  proposte  di  revisione  del
citato Accordo del 23 novembre 2017, a causa di talune  problematiche
riscontrate nell'applicazione di alcune disposizioni; 
    Considerato che le proposte di modifica formulate dalle regioni e
dalle associazioni degli odontoiatri e  di  categoria  incidevano  in
modo sostanziale sui contenuti dell'Accordo siglato  il  23  novembre
2017 e che pertanto si rendeva necessario intervenire  con  un  nuovo
Accordo che  sostituisse  integralmente  il  citato  Accordo  del  23
novembre 2017; 
    Tenuto conto che, nelle more dell'adozione del nuovo Accordo, che
avrebbe richiesto tempi lunghi, con  il  suindicato  Accordo  tra  il
Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del
7 maggio 2020 (Rep. atti n. 66/CSR) sono state  prorogate  di  dodici
mesi le disposizioni transitorie di cui all'art. 13, commi 1 e 2, del
richiamato Accordo del 23 novembre 2017 e con successivo Accordo  tra
il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di  Bolzano
del 17 giugno 2021  (Rep.  atti  n.  89/CSR)  sono  state  nuovamente
prorogate di ulteriori dodici mesi le disposizioni  di  cui  all'art.
13, comma 1, del medesimo Accordo del 23 novembre 2017; 
    Tenuto conto che nel corso dei diversi incontri  svoltisi  presso
il Ministero della salute con le regioni, le organizzazioni datoriali
e  le  associazioni  di  categoria,  sono   state   approfondite   le
difficolta' applicative del citato Accordo del 23 novembre  2017  dal
cui esame e' emersa la necessita' di apportare modifiche  sostanziali
al predetto Accordo; 
    Atteso che  al  fine  di  rendere  agevole  l'applicazione  delle
modifiche e' apparso utile,  piuttosto  che  intervenire  su  singole
parti dell'Accordo del 23 novembre 2017, predisporre il testo  di  un
nuovo Accordo in sostituzione del precedente, che contenesse  sia  le
parti non modificate sia quelle emendate, cosi'  da  avere  un  testo
unico  concernente   l'individuazione   del   profilo   professionale
dell'assistente di studio odontoiatrico; 
    Ritenuto quindi di procedere ad un nuovo Accordo tra il  Governo,
le regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  che
sostituisse integralmente l'Accordo tra il Governo, le regioni  e  le
Province autonome di Trento  e  di  Bolzano  del  23  novembre  2017,
recante individuazione del profilo professionale  dell'assistente  di
studio odontoiatrico, quale operatore di interesse sanitario  di  cui
all'art. 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43,  e  per  la
disciplina della relativa formazione (Rep. atti n. 209/CSR), al  fine
di disporre di un unico testo, di pronta utilita', per la  disciplina
del profilo professionale dell'assistente di studio odontoiatrico; 
 
                             SI CONVIENE 
 
                               Art. 1. 
 
              Individuazione della figura e del profilo 
 
    1. E' individuato  l'operatore  di  interesse  sanitario  di  cui
all'art. 1,  comma  2,  della  legge  1°  febbraio  2006,  n.  43,  e
successive modificazioni ed integrazioni, denominato  «assistente  di
studio odontoiatrico» (ASO). 
    2.  L'assistente  di  studio  odontoiatrico  e'  l'operatore   in
possesso dell'attestato  conseguito  a  seguito  della  frequenza  di
specifico corso di  formazione,  fatti  salvi  i  casi  previsti  dai
successivi  articoli  11  e  12  del  presente  Accordo,  che  svolge
attivita'   finalizzate   all'assistenza   dell'odontoiatra   e   dei
professionisti sanitari del settore durante la  prestazione  clinica,
alla   predisposizione   dell'ambiente    e    dello    strumentario,
all'accoglimento dei clienti ed alla gestione della segreteria e  dei
rapporti con i fornitori, cosi' come specificato nell'allegato 1  del
presente Accordo. E' fatto assoluto divieto all'assistente di  studio
odontoiatrico di  intervenire  direttamente  sul  paziente  anche  in
presenza dell'odontoiatra e dei professionisti sanitari del settore. 
    3.  Gli  standard  professionali  in  termini  di   attivita'   e
competenze dell'assistente  di  studio  odontoiatrico  sono  definiti
secondo  quanto  indicato  dal  successivo  art.  5  e  costituiscono
elementi minimi comuni di riferimento nazionale  per  la  definizione
della formazione di cui al successivo art. 2.