Allegato 1 Accordo, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano che sostituisce l'Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 23 novembre 2017 (Rep. atti n. 209/CSR), concernente l'individuazione del profilo professionale dell'assistente di studio odontoiatrico, quale operatore d'interesse sanitario di cui all'art. 1, comma 2, della legge 26 febbraio 2006, n. 43, e per la disciplina della formazione, successivamente recepito con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 febbraio 2018. (Rep. atti n. 199/CSR del 7 ottobre 2021). LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO Nell'odierna seduta del 7 ottobre 2021: Visto l'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affida a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo, regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attivita' di interesse comune; Visti i seguenti atti di questa Conferenza: l'Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l'individuazione del profilo professionale dell'assistente di studio odontoiatrico, quale operatore di interesse sanitario di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 43/2006, e per la disciplina della relativa formazione, recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 febbraio 2018 (G.U. n. 80 del 6 aprile 2018), sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 23 novembre 2017 (Rep. atti n. 209/ CSR); l'Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome recante «Proroga di dodici mesi delle disposizioni transitorie di cui all'art. 13 dell'Accordo concernente l'individuazione del profilo professionale dell'assistente di studio odontoiatrico, quale operatore d'interesse sanitario di cui all'art. 1, comma 2, della legge 26 febbraio 2006, n. 43, e per la disciplina della relativa formazione (Rep. atti n. 209/CSR del 23 novembre 2017)», sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 7 maggio 2020 (Rep. atti n. 66/CSR); l'Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome recante «Proroga di ulteriori dodici mesi delle disposizioni transitorie di cui all'art. 13, comma 1, dell'Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome, concernente l'individuazione del profilo professionale dell'assistente di studio odontoiatrico, quale operatore d'interesse sanitario di cui all'art. 1, comma 2, della legge 26 febbraio 2006, n. 43, e per la disciplina della formazione (Rep. atti n. 209/CSR del 23 novembre 2017), recepito con il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 9 febbraio 2018 (G.U. n. 80 del 6 aprile 2018)», sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 17 giugno 2021 (Rep. atti n. 89/CSR); Vista la nota del 17 settembre 2021, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso lo schema di Accordo in epigrafe, diramato con nota DAR 0016141 del 28 settembre 2021 con contestuale convocazione di una riunione tecnica per il 4 ottobre 2021; Tenuto conto che, in data 4 ottobre 2021, a seguito della riunione tecnica, il coordinamento della commissione salute ha trasmesso l'assenso tecnico al provvedimento; Considerato che nel corso dell'odierna seduta le regioni hanno espresso avviso favorevole all'accordo; Acquisito, quindi, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo, delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano; SANCISCE ACCORDO tra il Governo, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, nei seguenti termini: Vista la legge 1° febbraio 2006, n. 43, recante «Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali» che, all'art. 1, comma 2, conferma la competenza delle regioni nella individuazione e formazione dei profili di operatore di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, previste ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, e del decreto del Ministro della sanita' 29 marzo 2001; Considerato che le regioni nonche' le associazioni degli odontoiatri e le associazioni degli assistenti di studio odontoiatrico hanno fatto pervenire al Ministero della salute, a seguito di specifici incontri, diverse proposte di revisione del citato Accordo del 23 novembre 2017, a causa di talune problematiche riscontrate nell'applicazione di alcune disposizioni; Considerato che le proposte di modifica formulate dalle regioni e dalle associazioni degli odontoiatri e di categoria incidevano in modo sostanziale sui contenuti dell'Accordo siglato il 23 novembre 2017 e che pertanto si rendeva necessario intervenire con un nuovo Accordo che sostituisse integralmente il citato Accordo del 23 novembre 2017; Tenuto conto che, nelle more dell'adozione del nuovo Accordo, che avrebbe richiesto tempi lunghi, con il suindicato Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 7 maggio 2020 (Rep. atti n. 66/CSR) sono state prorogate di dodici mesi le disposizioni transitorie di cui all'art. 13, commi 1 e 2, del richiamato Accordo del 23 novembre 2017 e con successivo Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 17 giugno 2021 (Rep. atti n. 89/CSR) sono state nuovamente prorogate di ulteriori dodici mesi le disposizioni di cui all'art. 13, comma 1, del medesimo Accordo del 23 novembre 2017; Tenuto conto che nel corso dei diversi incontri svoltisi presso il Ministero della salute con le regioni, le organizzazioni datoriali e le associazioni di categoria, sono state approfondite le difficolta' applicative del citato Accordo del 23 novembre 2017 dal cui esame e' emersa la necessita' di apportare modifiche sostanziali al predetto Accordo; Atteso che al fine di rendere agevole l'applicazione delle modifiche e' apparso utile, piuttosto che intervenire su singole parti dell'Accordo del 23 novembre 2017, predisporre il testo di un nuovo Accordo in sostituzione del precedente, che contenesse sia le parti non modificate sia quelle emendate, cosi' da avere un testo unico concernente l'individuazione del profilo professionale dell'assistente di studio odontoiatrico; Ritenuto quindi di procedere ad un nuovo Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che sostituisse integralmente l'Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 novembre 2017, recante individuazione del profilo professionale dell'assistente di studio odontoiatrico, quale operatore di interesse sanitario di cui all'art. 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, e per la disciplina della relativa formazione (Rep. atti n. 209/CSR), al fine di disporre di un unico testo, di pronta utilita', per la disciplina del profilo professionale dell'assistente di studio odontoiatrico; SI CONVIENE Art. 1. Individuazione della figura e del profilo 1. E' individuato l'operatore di interesse sanitario di cui all'art. 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, e successive modificazioni ed integrazioni, denominato «assistente di studio odontoiatrico» (ASO). 2. L'assistente di studio odontoiatrico e' l'operatore in possesso dell'attestato conseguito a seguito della frequenza di specifico corso di formazione, fatti salvi i casi previsti dai successivi articoli 11 e 12 del presente Accordo, che svolge attivita' finalizzate all'assistenza dell'odontoiatra e dei professionisti sanitari del settore durante la prestazione clinica, alla predisposizione dell'ambiente e dello strumentario, all'accoglimento dei clienti ed alla gestione della segreteria e dei rapporti con i fornitori, cosi' come specificato nell'allegato 1 del presente Accordo. E' fatto assoluto divieto all'assistente di studio odontoiatrico di intervenire direttamente sul paziente anche in presenza dell'odontoiatra e dei professionisti sanitari del settore. 3. Gli standard professionali in termini di attivita' e competenze dell'assistente di studio odontoiatrico sono definiti secondo quanto indicato dal successivo art. 5 e costituiscono elementi minimi comuni di riferimento nazionale per la definizione della formazione di cui al successivo art. 2.