(Allegato 1-art. 11)
                              Art. 11. 
 
 Esenzione conseguimento dell'attestato di qualifica/certificazione 
 
    1. Sono esentati dall'obbligo di frequenza,  di  superamento  del
corso   di   formazione    e    conseguimento    dell'attestato    di
qualifica/certificazione di cui al presente Accordo coloro che,  alla
data di entrata in vigore del decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei  ministri  del  9  febbraio  2018,  hanno  avuto  l'inquadramento
contrattuale di  assistente  alla  poltrona,  e  possono  documentare
un'attivita' lavorativa, anche  svolta  e  conclusasi  in  regime  di
apprendistato, di non meno di trentasei mesi, anche non  consecutiva,
espletata negli ultimi dieci anni antecedenti l'entrata in vigore del
medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 
    2.  Sono,  altresi',  esentati  dall'obbligo  di  frequenza,   di
superamento del corso di formazione e conseguimento dell'attestato di
qualifica/certificazione di cui al presente Accordo coloro che,  alla
data di entrata in vigore del decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei  ministri  del  9  febbraio  2018,   hanno   avuto   un   diverso
inquadramento contrattuale  rispetto  a  quello  di  assistente  alla
poltrona  ed  abbiano  svolto   mansioni   riconducibili   a   quelle
dell'assistente di studio odontoiatrico nel medesimo  arco  temporale
di cui al precedente comma. Tali requisiti devono essere  documentati
mediante l'esibizione, in alternativa o congiuntamente di:  contratto
di  lavoro  individuale  registrato,  percorso  del  lavoratore   (C2
storico) rilasciato dal Centro per l'impiego del Comune di  residenza
dell'utente, estratto conto contributivo INPS,  buste  paga/cedolini,
posizione assicurativa INAIL, modello UNILAV. Qualora  dai  documenti
sopra elencati non emergesse in maniera inequivocabile lo svolgimento
delle attivita' riconducibili  a  quelle  dell'assistente  di  studio
odontoiatrico,  e'  necessario  presentare   anche   l'attestato   di
formazione in ambito odontoiatrico per adempimenti  obblighi  decreto
legislativo n. 81/08. 
    3. Il datore presso il quale il  lavoratore  presta  servizio  e'
tenuto  ad  acquisire  dal  lavoratore   stesso   la   documentazione
comprovante il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, che  non
dovra' essere trasmessa ad alcun ente pubblico.