Art. 12. Esenzione parziale per il conseguimento dell'attestato di qualifica/certificazione 1. Coloro che hanno svolto prestazioni lavorative riconducibili all'assistente di studio odontoiatrico, all'interno degli studi odontoiatrici o delle strutture sanitarie che erogano prestazioni odontostomatologiche, per almeno trentasei mesi negli ultimi dieci anni alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 febbraio 2018, che non siano comprovabili dalla documentazione di cui all'art. 11, comma 2, accedono ad un percorso formativo di durata complessiva non inferiore a 250 ore di teoria ed esercitazioni pratiche al quale si applicano le disposizioni dell'art. 10 e al termine del quale viene sostenuto l'esame finale per il conseguimento dell'attestato di qualifica/certificazione, entro e non oltre il 21 aprile 2023. 2. Al percorso formativo di cui al precedente comma, che deve far riferimento all'allegato 2, competenze n. 2 e 3, si accede con l'esibizione del contratto di lavoro individuale registrato conformemente ai requisiti di cui al precedente comma.