Art. 14. Disposizioni transitorie e finali 1. Restano ferme le disposizioni transitorie gia' previste dall'art. 13 dell'Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 novembre 2017 (Rep. atti n. 209/CSR), come prorogate dall'Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 7 maggio 2020 (Rep. atti n. 66/ CSR) e dall'Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 17 giugno 2021 (Rep. atti n. 89/CSR). 2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 novembre 2017 (Rep. atti n. 209/CSR). 3. Il presente accordo e' recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute.