Art. 2. La formazione 1. La formazione dell'assistente di studio odontoiatrico e' di competenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano che, nel rispetto delle disposizioni del presente Accordo, procedono alla programmazione dei corsi di formazione e autorizzano le aziende del servizio sanitario regionale e/o gli enti di formazione accreditati per la realizzazione degli stessi, valorizzando le precedenti esperienze istituzionali e associative gia' esistenti. 2. E' consentito l'utilizzo della formazione a distanza FAD nella misura massima del 30 % delle lezioni frontali, salvo situazioni emergenziali sanitarie che possono richiedere una maggiore percentuale, conformemente a quanto stabilito nelle «Linee guida per l'utilizzo della modalita' Fad/elearning nei percorsi formativi di accesso alle professioni regolamentate la cui formazione e' in capo alle regioni e province autonome», approvate dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nella seduta del 25 luglio 2019. 3. Coloro che conseguono l'attestato di qualifica/certificazione ai sensi dell'art. 10 e 12 e i lavoratori esentati di cui all'art. 11, sono obbligati a frequentare degli eventi formativi di aggiornamento della durata di almeno dieci ore all'anno. 4. L'obbligo di aggiornamento annuale decorre dall'anno successivo a quello della data di acquisizione della qualifica/certificazione e deve essere concluso entro l'anno medesimo. 5. Nei casi di cui all'art. 11, la prima annualita' di aggiornamento deve concludersi entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente Accordo. 6. Fermo restando che la durata della formazione non puo' essere superiore a dodici mesi, la qualifica di assistente di studio odontoiatrico potra' essere acquisita anche tramite l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.