(Allegato 1-art. 2)
                               Art. 2. 
 
                            La formazione 
 
    1. La formazione dell'assistente di studio  odontoiatrico  e'  di
competenza delle regioni  e  delle  Province  autonome  di  Trento  e
Bolzano che, nel rispetto delle disposizioni  del  presente  Accordo,
procedono alla programmazione dei corsi di formazione  e  autorizzano
le  aziende  del  servizio  sanitario  regionale  e/o  gli  enti   di
formazione   accreditati   per   la   realizzazione   degli   stessi,
valorizzando le precedenti  esperienze  istituzionali  e  associative
gia' esistenti. 
    2. E' consentito l'utilizzo della formazione a distanza FAD nella
misura massima del 30 %  delle  lezioni  frontali,  salvo  situazioni
emergenziali  sanitarie   che   possono   richiedere   una   maggiore
percentuale, conformemente a quanto stabilito nelle «Linee guida  per
l'utilizzo della modalita' Fad/elearning nei  percorsi  formativi  di
accesso alle professioni regolamentate la cui formazione e'  in  capo
alle regioni e province autonome», approvate dalla  Conferenza  delle
regioni e delle province autonome nella seduta del 25 luglio 2019. 
    3. Coloro che conseguono l'attestato di  qualifica/certificazione
ai sensi dell'art. 10 e 12 e i lavoratori esentati  di  cui  all'art.
11,  sono  obbligati  a  frequentare  degli   eventi   formativi   di
aggiornamento della durata di almeno dieci ore all'anno. 
    4.  L'obbligo  di   aggiornamento   annuale   decorre   dall'anno
successivo   a   quello   della   data    di    acquisizione    della
qualifica/certificazione  e  deve  essere   concluso   entro   l'anno
medesimo. 
    5.  Nei  casi  di  cui  all'art.  11,  la  prima  annualita'   di
aggiornamento deve concludersi  entro  dodici  mesi  dall'entrata  in
vigore del presente Accordo. 
    6. Fermo restando che la durata della formazione non puo'  essere
superiore a  dodici  mesi,  la  qualifica  di  assistente  di  studio
odontoiatrico potra' essere acquisita anche  tramite  l'apprendistato
per la qualifica e il diploma professionale ai sensi dell'art. 43 del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.