IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto  l'art.  43  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.   112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
relativo alla semplificazione degli  strumenti  di  attrazione  degli
investimenti e di sviluppo d'impresa; 
  Visto l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,  concernente  il
rifinanziamento dei contratti di sviluppo, che prevede, al  comma  4,
che il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  con  proprio  decreto,
provvede a ridefinire le modalita' e i  criteri  per  la  concessione
delle agevolazioni e la realizzazione  degli  interventi  di  cui  al
citato art. 43 del  decreto-legge  n.  112/2008,  anche  al  fine  di
accelerare le procedure per la  concessione  delle  agevolazioni,  di
favorire la rapida realizzazione dei programmi  d'investimento  e  di
prevedere specifiche priorita' in favore dei programmi  che  ricadono
nei territori oggetto  di  accordi,  stipulati  dal  Ministero  dello
sviluppo economico, per  lo  sviluppo  e  la  riconversione  di  aree
interessate  dalla  crisi  di  specifici  comparti  produttivi  o  di
rilevanti complessi aziendali; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 14  febbraio
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
del 28 aprile 2014, n. 97, recante l'attuazione del  citato  art.  3,
comma 4, del decreto-legge n. 69/2013, in materia  di  riforma  della
disciplina relativa ai contratti di sviluppo; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  9  dicembre
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 23 del 29 gennaio 2015, recante l'adeguamento e l'integrazione dei
regimi di aiuti previsti dal  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico  14  febbraio  2014   alle   disposizioni   stabilite   dal
regolamento (UE) n. 651/2014, valide per  il  periodo  programmazione
2014-2020, e successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto, in particolare, l'art. 3, comma 1  del  predetto  decreto  9
dicembre 2014, che prevede che l'Agenzia nazionale  per  l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a.  -  Invitalia  (nel
seguito anche  solo  «Agenzia»),  soggetto  gestore  dello  strumento
agevolativo, opera sulla base delle  direttive  del  Ministero  dello
sviluppo economico e l'art. 8,  comma  6  del  medesimo  decreto  che
prevede  che  il  Ministero  comunica  all'Agenzia,  ai  fini   dello
svolgimento delle attivita' istruttorie,  l'ammontare  delle  risorse
finanziarie  disponibili  indicandone  la  fonte  finanziaria  e   le
specifiche finalita'; 
  Visto, in particolare, l'art. 9-bis del citato decreto  9  dicembre
2014,  che  prevede  la  possibilita'  di  sottoscrivere  accordi  di
sviluppo per programmi di rilevante dimensione, a condizione che tali
programmi  evidenzino  una  particolare   rilevanza   strategica   in
relazione  al  contesto  territoriale   e   al   sistema   produttivo
interessato, e dispone che il Ministro dello sviluppo economico possa
riservare una quota delle risorse disponibili per  lo  strumento  dei
contratti  di  sviluppo  alla  sottoscrizione  di  detti  accordi  di
sviluppo; 
  Visto, in particolare, l'art. 4, comma 6, del  predetto  decreto  9
dicembre 2014 che prevede che specifici accordi di programma  possano
destinare una quota parte delle risorse disponibili per  l'attuazione
degli interventi di cui  al  medesimo  decreto  al  finanziamento  di
iniziative di rilevante e significativo impatto sulla  competitivita'
del sistema produttivo dei territori  cui  le  iniziative  stesse  si
riferiscono; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15  dicembre
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
del 4 febbraio 2021, n. 29, recante la proroga delle misure di  aiuto
di competenza della Direzione generale per gli incentivi alle imprese
in  conformita'  alle  modifiche  apportate  ai  regolamenti  e  alle
disposizioni dell'Unione europea in materia; 
  Visto il decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  5  marzo
2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
del 28 maggio 2021, n. 126,  che  dispone,  tra  l'altro,  in  merito
all'applicazione allo strumento agevolativo dei contratti di sviluppo
delle previsioni delle sezioni  3.1,  3.6,  3.7  e  3.8  del  «Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di stato a  sostegno  dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  2  novembre
2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
dell'8 gennaio  2022,  n.  5,  con  il  quale  sono  state  apportate
ulteriori  integrazioni  e  modificazioni  al  richiamato  decreto  9
dicembre 2014, in particolare per quanto  riguarda  i  requisiti  dei
programmi  di  sviluppo  necessari  per  l'accesso   allo   strumento
agevolativo e le modalita' di attivazione  delle  procedure  connesse
alla sottoscrizione degli accordi; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  13  gennaio
2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 36 del 12 febbraio 2022, con  il  quale  sono  state  definite  le
modalita'  di  attuazione  dell'Investimento  5.2  «Competitivita'  e
resilienza delle filiere produttive» del Piano nazionale di ripresa e
resilienza ed e' stato disposto  in  merito  all'applicabilita'  allo
strumento dei contratti di sviluppo delle disposizioni  di  cui  alla
sezione 3.13 del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a
sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 14 agosto  2020,  n.  104,  recante  «Misure
urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»,  convertito  in
legge, con modificazioni,  dall'art.  1,  comma  1,  della  legge  13
ottobre 2020, n. 126, che, all'art. 60, comma 2, ha  autorizzato  una
spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2020 per  la  concessione  di
agevolazioni a valere sullo strumento agevolativo  dei  contratti  di
sviluppo; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2021
che ha disposto in merito alla  destinazione  delle  risorse  di  cui
sopra; 
  Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1,  lettera  c)  del  citato
decreto 5 marzo 2021, che  ha  destinato  una  parte  delle  suddette
risorse pari a 100  milioni  di  euro  alle  istanze  di  accordo  di
programma o di  sviluppo  presentate  successivamente  alla  data  di
pubblicazione del decreto medesimo concernenti programmi di  sviluppo
coerenti con il percorso nazionale di decarbonizzazione  del  sistema
energetico e industriale, anche attraverso lo sviluppo delle relative
filiere  in  settori  industriali  e  tecnologici,   in   particolare
attraverso l'utilizzo di idrogeno generato da fonti rinnovabili; 
  Visto l'art. 1, comma 3 del decreto 5 marzo 2021, che  prevede  che
la destinazione delle risorse disposta dal  medesimo  articolo  «puo'
essere oggetto di revisione in funzione dell'andamento delle  domande
delle  imprese  beneficiarie  e   dell'assorbimento   delle   risorse
stanziate ovvero di  eventuali  nuove  priorita'  di  intervento  che
dovessero manifestarsi»; 
  Considerato che alla data del presente provvedimento non  risultano
pervenute allo sportello agevolativo istanze di accordo di  programma
o di sviluppo concernenti  programmi  di  sviluppo  coerenti  con  il
percorso nazionale di  decarbonizzazione  del  sistema  energetico  e
industriale e che  nell'ambito  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza e' stata prevista  l'attuazione  di  specifici  interventi
orientati alla medesima finalita'; 
  Vista la legge 30 dicembre 2020, n.  178  «Bilancio  di  previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il
triennio 2021-2023», che  dispone,  nello  stato  di  previsione  del
Ministero dello sviluppo economico, per gli anni successivi al  2021,
fino al 2035, il  rifinanziamento  sul  capitolo  7343,  PG  1  della
dotazione finanziaria  in  conto  capitale  prevista  a  legislazione
vigente per la misura dei  contratti  di  sviluppo,  per  un  importo
complessivo pari a 1.050 milioni di euro, di cui 100 milioni di  euro
per l'esercizio finanziario 2022, 100 milioni di euro per l'esercizio
finanziario 2023, 80 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2024
e 70 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari dal  2025
al 2035; 
  Vista la legge 30 dicembre 2021, n.  234  «Bilancio  di  previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il
triennio 2022-2024», che  dispone,  nello  stato  di  previsione  del
Ministero dello sviluppo economico, per gli anni dal  2022  al  2036,
l'ulteriore rifinanziamento sul capitolo 7343, PG 1  della  dotazione
finanziaria in conto capitale prevista a legislazione vigente per  la
misura dei contratti di sviluppo, per un importo complessivo  pari  a
1.950 milioni di euro, di cui 400 milioni  di  euro  per  l'esercizio
finanziario 2022, 250 milioni di  euro  per  l'esercizio  finanziario
2023, e 100 milioni di euro per ciascuno  degli  esercizi  finanziari
dal 2024 al 2036; 
  Ritenuto opportuno fornire opportune direttive per l'utilizzo delle
risorse assegnate allo strumento agevolativo dalle  suindicate  leggi
per gli esercizi finanziari dal 2022 al 2026 pari a complessivi 1.370
milioni di euro; 
  Ritenuto  altresi'   opportuno,   in   considerazione   di   quanto
precedentemente  esposto,  individuare   modalita'   alternative   di
utilizzo delle risorse, pari a 100 milioni  di  euro,  destinate  dal
citato art. 1, comma 1, lettera  c)  del  decreto  5  marzo  2021  al
finanziamento di programmi  di  sviluppo  coerenti  con  il  percorso
nazionale di decarbonizzazione del sistema energetico e industriale; 
  Ritenuto  opportuno,   in   particolare,   destinare   le   risorse
precedentemente individuate, in parte, alle istanze di  contratto  di
sviluppo e di accordo di programma gia'  presentate  all'Agenzia  che
non  trovano  copertura  nelle  risorse  attualmente  destinate  allo
strumento agevolativo e, in parte, al finanziamento degli accordi  di
cui all'art. 9-bis del decreto 9 dicembre 2014, anche gia' presentati
all'Agenzia,  in  quanto  strumenti  di  selezione  di  programmi  di
sviluppo in grado di determinare rilevanti  e  significativi  impatti
sulla competitivita' del sistema  produttivo  dei  territori  cui  le
iniziative stesse si riferiscono e del complessivo sistema Paese; 
 
                                Emana 
                       la seguente direttiva: 
 
                               Art. 1 
 
Utilizzo delle risorse destinate al rifinanziamento della misura  dei
  contratti di sviluppo dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 e  dalla
  legge 30 dicembre 2021, n. 234 per gli esercizi 2022-2026. 
 
  1. Per le considerazioni espresse in premessa, le risorse destinate
dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dalla legge 30 dicembre  2021,
n. 234 al rifinanziamento della misura dei contratti di sviluppo  per
gli esercizi finanziari dal 2022 al 2026,  pari  a  complessivi  euro
1.370.000.000,00, sono destinate: 
    a) per euro 380.000.000,00 alle istanze di contratto di  sviluppo
presentate all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli  investimenti
e lo sviluppo d'impresa S.p.a.  -  Invitalia  che  hanno  ad  oggetto
programmi di sviluppo industriali o  programmi  di  sviluppo  per  la
tutela ambientale che  non  hanno  trovato  copertura  finanziaria  a
valere sulle risorse gia' assegnate allo strumento agevolativo; 
    b) per euro 120.000.000,00 alle istanze di contratto di  sviluppo
presentate all'Agenzia che hanno ad  oggetto  programmi  di  sviluppo
turistici e che non hanno trovato copertura a  valere  sulle  risorse
gia' assegnate allo strumento agevolativo; 
    c) per euro 770.000.000,00: 
      alle istanze di accordo di sviluppo di cui all'art.  9-bis  del
decreto 9 dicembre 2014 che hanno ad oggetto  programmi  di  sviluppo
industriali  o  programmi  di  sviluppo  per  la  tutela   ambientale
presentate successivamente alla data di pubblicazione della  presente
direttiva, nonche' a quelle - aventi ad oggetto i medesimi  programmi
di sviluppo - gia' presentate all'Agenzia e  che  non  hanno  trovato
copertura  finanziaria  a  valere   sulle   risorse   precedentemente
assegnate allo strumento agevolativo, a condizione che  presentino  i
requisiti di accesso previsti  dal  decreto  9  dicembre  2014,  come
modificati dal  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  2
novembre 2021; 
      agli accordi di programma di  cui  all'art.  4,  comma  6,  del
decreto 9 dicembre 2014, come modificato  dal  decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico 2 novembre 2021; 
    d) per euro 100.000.000,00 alle istanze di accordo  di  programma
di cui all'art. 4, comma 6 del decreto 9 dicembre 2014 che  hanno  ad
oggetto  programmi   di   sviluppo   industriali,   gia'   presentate
all'Agenzia alla data di entrata in vigore del decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico 2 novembre 2021  e  che  non  hanno  trovato
copertura  finanziaria  a  valere   sulle   risorse   precedentemente
assegnate allo strumento agevolativo. 
  2. L'articolazione di  cui  al  comma  1  puo'  essere  oggetto  di
revisione  in  funzione  dell'assorbimento  delle  risorse  stanziate
ovvero di eventuali  nuove  priorita'  di  intervento  che  dovessero
manifestarsi.