Art. 9 Procedura di accesso 1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni ed integrazioni. Ciascuna domanda di agevolazione deve essere correlata a un solo programma di investimento. 2. Il Ministero, con la circolare di cui all'art. 5, comma 14, provvede a fornire specifiche indicazioni inerenti alle modalita' di accesso alle agevolazioni di cui al presente decreto e a fissare i termini di presentazione della domanda di agevolazioni. Almeno trenta giorni prima del termine iniziale il soggetto gestore rende disponibili in un'apposita sezione del sito www.invitalia.it e del sito del Ministero www.mise.gov.it le modalita' di accesso alle agevolazioni e tutte le informazioni necessarie alla presentazione delle domande da parte delle imprese proponenti. 3. Nei casi in cui l'intervento e' disciplinato da apposito accordo di programma, quest'ultimo puo' definire ulteriori modalita' di accesso in relazione alle specifiche esigenze territoriali, in conformita' ai criteri generali disciplinati con la circolare di cui all'art. 5, comma 14.