Art. 9 
 
                        Procedura di accesso 
 
  1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono  concesse  sulla
base di  una  procedura  valutativa  con  procedimento  a  sportello,
secondo quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 123 e successive  modificazioni  ed  integrazioni.  Ciascuna
domanda di agevolazione deve essere correlata a un solo programma  di
investimento. 
  2. Il Ministero, con la circolare di  cui  all'art.  5,  comma  14,
provvede a fornire specifiche indicazioni inerenti alle modalita'  di
accesso alle agevolazioni di cui al presente decreto e  a  fissare  i
termini di presentazione della domanda di agevolazioni. Almeno trenta
giorni  prima  del  termine  iniziale  il  soggetto   gestore   rende
disponibili in un'apposita sezione del sito  www.invitalia.it  e  del
sito del Ministero  www.mise.gov.it  le  modalita'  di  accesso  alle
agevolazioni e tutte le informazioni  necessarie  alla  presentazione
delle domande da parte delle imprese proponenti. 
  3. Nei casi in cui l'intervento e' disciplinato da apposito accordo
di programma,  quest'ultimo  puo'  definire  ulteriori  modalita'  di
accesso  in  relazione  alle  specifiche  esigenze  territoriali,  in
conformita' ai criteri generali disciplinati con la circolare di  cui
all'art. 5, comma 14.