Art. 2 Modalita' di funzionamento 1. La fase introduttiva del procedimento relativo alle domande di ammissione ai benefici e' articolata in due fasi distinte e successive: a) la fase di prenotazione, finalizzata ad accantonare, ad opera del soggetto gestore, l'importo astrattamente spettante alle singole imprese richiedenti l'incentivo sulla sola base del contratto di acquisizione del bene oggetto dell'investimento da allegarsi al momento della proposizione della domanda secondo i termini e le modalita' di cui all'art. 3 del presente decreto; b) la successiva fase di rendicontazione dell'investimento, nel corso della quale i soggetti interessati hanno l'onere di fornire analitica rendicontazione dei costi di acquisizione dei beni oggetto di investimento secondo quanto previsto dall'art. 4 del presente decreto. 2. Sono previsti due periodi di incentivazione: primo periodo: dal 2 maggio 2022 al 10 giugno 2022; secondo periodo: dal 3 ottobre 2022 al 16 novembre 2022; all'interno dei quali, fermo restando l'importo massimo ammissibile per gli investimenti per singola impresa previsto dall'art. 2 comma 4 del decreto ministeriale 18 novembre 2021 n. 459, gli aspiranti ai benefici potranno presentare le domande di accesso all'incentivo. 3. Per ciascuno dei suddetti periodi di incentivazione ogni impresa ha diritto di presentare una sola domanda anche per piu' di una tipologia di investimenti per i quali viene richiesto l'incentivo e ricadenti nelle aree omogenee di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto ministeriale 18 novembre 2021, n. 459. 4. Le risorse finanziarie, complessivamente pari ad euro 50.000.000 di cui all'art. 1 comma 1 del decreto ministeriale 18 novembre 2021, n. 459, al netto delle spettanze previste per l'attivita' del soggetto gestore, sono equamente ripartite nei due periodi di incentivazione secondo le percentuali di stanziamento per tipologia di investimento previste all'art. 2 del gia' citato decreto ministeriale. 5. Qualora, nel corso della fase di istruttoria ed in quella della rendicontazione di cui all'art. 10 del presente decreto, il soggetto gestore dovesse rilevare mancanze ovvero irregolarita' non sanabili, ne fornisce comunicazione all'amministrazione che, con provvedimento motivato, dispone la non ammissione dell'impresa istante agli incentivi. In questo caso l'importo precedentemente accantonato nel corso della fase di prenotazione torna nella piena disponibilita' delle risorse. 6. Il soggetto gestore procede alla implementazione di tre «contatori», uno per ciascuna delle aree omogenee di investimenti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto ministeriale 18 novembre 2021, n. 459. L'entita' delle risorse via via presenti e utilizzabili per ognuna delle singole aree viene aggiornata periodicamente utilizzando l'apposita piattaforma informatica realizzata dal soggetto gestore. 7. Con la piattaforma informatica di cui al precedente comma 6 si provvede: 1. all'accantonamento, ove la domanda appaia ammissibile, degli importi massimi concedibili a favore dei soggetti richiedenti in funzione delle domande presentate con corrispondente decurtazione dall'importo ancora disponibile per tipologia di investimento; 2. alla riacquisizione degli importi accantonati e rispetto ai quali siano venuti meno i presupposti della «prenotazione» con possibilita' di procedere con lo «scorrimento» della graduatoria in base alla data di proposizione dell'istanza. 8. Ove il sistema informatico rilevi l'esaurimento delle risorse finanziarie, le domande saranno ugualmente proponibili e accettate con riserva nell'eventualita' di una successiva disponibilita' di risorse. In quest'ultimo caso, le domande precedentemente accettate con riserva saranno istruite sulla base dell'ordine di presentazione fino ad esaurimento delle risorse. 9. Resta fermo che l'importo risultante dall'accantonamento ai sensi del comma 1, lettera a) del presente articolo e' considerato esclusivamente ai fini della stima complessiva degli incentivi massimi erogabili per tipologia di investimento. Ai fini del riconoscimento dell'incentivo effettivamente spettante per ciascuna impresa si procedera' alla verifica dei costi rendicontati e della sussistenza in capo a ogni impresa dei requisiti previsti per gli investimenti.