Art. 2 Finalita' e risorse 1. Il presente decreto fornisce le disposizioni atte a consentire la realizzazione, nel rispetto della disciplina europea e nazionale di riferimento, dell'Investimento 3.2 «Finanziamento di start-up» previsto nell'ambito della Missione 4 «Istruzione e ricerca», Componente 2 «Dalla ricerca all'impresa», del PNRR. 2. Le risorse destinate all'attuazione dell'investimento di cui al comma 1, pari ad euro 300.000.000,00, sono utilizzate, ad integrazione del Fondo di sostegno al venture capital, per il finanziamento delle operazioni di sostegno alle imprese target conformi ai requisiti previsti dal presente decreto. Ai predetti fini, le menzionate risorse del PNRR sono investite in un fondo di investimento alternativo mobiliare e riservato denominato Digital Transition Fund, istituito e gestito ai sensi dell'art. 3, comma 1. 3. Allo scopo di assicurare il rispetto dell'obiettivo di cui all'art. 2, comma 6-bis, del decreto-legge n. 77 del 2021 e successive modifiche e integrazioni, nella gestione del Digital Transition Fund, la SGR pone in essere ogni opportuna iniziativa, da definire anche in sede di stipula dell'accordo finanziario di cui all'art. 3, per investire un importo almeno pari al 40 (quaranta) per cento delle risorse di cui all'art. 2 per il finanziamento di operazioni che prevedono piani di sviluppo da realizzare nei territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.