Art. 3 
 
            Istituzione del Fondo Digital Transition Fund 
                       e modalita' di gestione 
 
  1. Il Fondo Digital Transition Fund e' istituito  e  gestito  dalla
SGR, previa stipula di un apposito accordo  finanziario  sottoscritto
tra il Ministero e la stessa SGR, con il quale  sono  disciplinati  i
reciproci rapporti, gli obblighi delle parti e definite le  modalita'
di utilizzo delle risorse destinate all'attuazione  dell'Investimento
3.2 della Missione 4 «Istruzione  e  ricerca»,  Componente  2  «Dalla
ricerca all'impresa» del PNRR. 
  2. Le operazioni finanziate dal Fondo di cui al comma 1 sono  volte
a favorire la transizione digitale delle  filiere  negli  ambiti,  in
particolare,    dell'intelligenza     artificiale,     del     cloud,
dell'assistenza sanitaria, dell'Industria 4.0, della  cybersicurezza,
del fintech e blockchain, ovvero di altri  ambiti  della  transizione
digitale. Per le predette  finalita',  il  Fondo  Digital  Transition
Fund: 
    a) opera  attraverso  investimenti  diretti  ovvero  indiretti  a
favore  di  start-up  con  elevato  potenziale   di   sviluppo,   con
particolare riguardo verso le piccole e medie imprese  delle  filiere
della  transizione  digitale  e  le  piccole  e  medie  imprese   che
realizzano progetti innovativi, anche gia' avviati, non prima del  1°
febbraio  2020,  ma  caratterizzati   da   significativo   grado   di
scalabilita'; 
    b) favorisce il co-investimento con  fondi  istituiti  e  gestiti
dalla SGR nonche' con altri fondi di investimento purche' gestiti  da
team indipendenti, con significativa esperienza e positivi  risultati
in operazioni analoghe e in possesso di un assetto  organizzativo  in
linea con le migliori prassi di mercato. 
  3. Sono ammissibili al sostegno del Fondo Digital  Transition  Fund
operazioni: 
    a) rivolte agli ambiti di cui al comma 2; 
    b) conformi all'art. 17 del regolamento  (UE)  2020/852  di  «non
arrecare un danno significativo» (principio  DNSH)  e  ai  successivi
orientamenti  tecnici  sull'applicazione   del   medesimo   principio
(2021/C58/01). A tal  fine  la  SGR,  ferme  restando  le  esclusioni
settoriali di cui al comma 4, assicura: 
      b.1) la verifica  della  sostenibilita',  effettuata  ai  sensi
degli  orientamenti  tecnici  della  Commissione  sulla  verifica  di
sostenibilita'  per  il  Fondo  InvestEU,  secondo   le   indicazioni
contenute nella circolare RGS-MEF  n.  32  del  30  dicembre  2021  e
tenendo conto del regime relativo  ai  vincoli  DNSH  indicato  dalla
medesima circolare per l'investimento di cui al presente decreto; 
      b.2) la verifica della conformita' giuridica dei progetti  alla
pertinente legislazione ambientale dell'Unione europea e nazionale. 
    c) ferme  restando  le  specificita'  derivanti  dalla  forma  di
intervento di cui al presente decreto, che rispettano il  divieto  di
doppio finanziamento di cui all'art. 9 del regolamento (UE) 2021/241,
secondo le indicazioni della circolare del Ministero dell'economia  e
delle finanze RGS-MEF n. 33 del 31 dicembre 2021; 
    d) conformi alle ulteriori disposizioni nazionali ed  europee  di
riferimento. 
  4. Non sono in ogni caso ammissibili al sostegno del Fondo  Digital
Transition Fund operazioni riferite alle seguenti attivita': 
    a) attivita' e attivi connessi ai combustibili fossili,  compreso
l'uso a valle, ad eccezione dei progetti riguardanti la produzione di
energia elettrica e/o di calore a partire dal gas  naturale,  nonche'
le relative infrastrutture di trasmissione, trasporto e distribuzione
che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui
all'allegato III degli  orientamenti  tecnici  sull'applicazione  del
principio «non arrecare un danno significativo» (2021/C58/01); 
    b) attivita' e attivi nell'ambito del sistema di scambio di quote
di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di  gas  a  effetto
serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento; 
    c) attivita' e attivi connessi alle discariche di  rifiuti,  agli
inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico.  Per
quanto attiene agli inceneritori, l'esclusione non  si  applica  alle
azioni previste in impianti esclusivamente adibiti al trattamento  di
rifiuti pericolosi  non  riciclabili,  ne'  agli  impianti  esistenti
quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza  energetica,
catturare i  gas  di  scarico  per  lo  stoccaggio  o  l'utilizzo,  o
recuperare i materiali da residui di combustione, purche' tali azioni
non determinino un aumento della capacita' di trattamento dei rifiuti
dell'impianto o un'estensione della sua durata di  vita.  Per  quanto
attiene   agli   impianti   di   trattamento   meccanico   biologico,
l'esclusione non si applica alle azioni previste  negli  impianti  di
trattamento meccanico biologico esistenti  quando  tali  azioni  sono
intese  ad  aumentare  l'efficienza  energetica   o   migliorare   le
operazioni di  riciclaggio  dei  rifiuti  differenziati  al  fine  di
convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti
organici, purche'  tali  azioni  non  determinino  un  aumento  della
capacita' di trattamento dei rifiuti  dell'impianto  o  un'estensione
della sua durata di vita; 
    d) attivita' e attivi nel  cui  ambito  lo  smaltimento  a  lungo
termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente. 
  5. Nell'ambito dell'accordo finanziario di  cui  al  comma  1  sono
definite le modalita' operative per l'attuazione della  strategia  di
investimento  prevista  dal  presente  articolo,  specificando,   tra
l'altro, gli obiettivi di investimento; l'ambito di applicazione e  i
beneficiari ammissibili; gli intermediari finanziari ammissibili e il
processo di selezione; la tipologia di sostegno fornito; i profili di
rischio e rendimento per ogni tipo di  investitore;  la  politica  di
rischio e la politica antiriciclaggio; la  governance;  i  limiti  di
diversificazione e concentrazione; la politica in materia di capitale
proprio, compresa la strategia di uscita per  investimenti  azionari;
la politica di investimento e il calendario per la raccolta di  fondi
e  per  l'attuazione.  Il  medesimo  accordo  finanziario  specifica,
altresi': 
    a) le modalita' di monitoraggio del rispetto delle condizioni  di
cui al comma 3, lettera  b),  anche  nel  corso  della  realizzazione
dell'operazione; 
    b) gli  adempimenti  connessi  agli  obblighi  di  rilevazione  e
imputazione  dei  dati  nel  sistema  informativo  adottato  per   il
monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e  finanziario  dei
progetti e sull'avanzamento nel conseguimento di milestone  e  target
associati all'investimento PNRR, ai sensi dell'art.  1,  comma  1043,
della legge del 30 dicembre del 2020, n. 178 e nel rispetto dell'art.
22, paragrafo 2, lettera d), del  regolamento  (UE)  2021/241  e  gli
ulteriori adempimenti per finalita' di  monitoraggio  previste  dalle
norme europee o nazionali; 
    c) il  rispetto  delle  misure  adeguate  per  la  sana  gestione
finanziaria secondo quanto disciplinato nel  regolamento  finanziario
(UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241,
in particolare in materia di prevenzione, identificazione e rettifica
dei conflitti di  interessi,  delle  frodi,  della  corruzione  e  di
recupero e  restituzione  dei  fondi  che  sono  stati  indebitamente
assegnati; 
    d) gli adempimenti connessi alla rendicontazione della spesa  nel
rispetto del piano finanziario e cronogramma di spesa approvato; 
    e) gli  obblighi  in  materia  di  comunicazione  e  informazione
previsti dall'art. 34  del  regolamento  (UE)  2021/241,  incluse  le
dichiarazioni da rendere in relazione al finanziamento a valere sulle
risorse dell'Unione europea -  NextGenerationEU  e  le  modalita'  di
valorizzazione dell'emblema dell'Unione europea; 
    f)  gli  obblighi  necessari  ad  assicurare  la   tracciabilita'
dell'utilizzo delle risorse del PNRR; 
    g) le disposizioni volte a favorire la parita'  di  genere  e  la
protezione e valorizzazione dei giovani; 
    h) gli obblighi di conservazione, nel rispetto  anche  di  quanto
previsto dall'art. 9, comma 4, del decreto-legge 31 maggio  2021,  n.
77, della documentazione relativa alle operazioni, che, nelle diverse
fasi di controllo e verifica  previste  dal  sistema  di  gestione  e
controllo del PNRR, dovra' essere messa prontamente a disposizione su
richiesta  del  Ministero,  del  Servizio  centrale  per   il   PNRR,
dell'Unita' di Audit, della  Commissione  europea,  dell'OLAF,  della
Corte dei conti europea, della Procura  europea  e  delle  competenti
Autorita' giudiziarie nazionali, autorizzando la Commissione, l'OLAF,
la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti  di  cui  all'art.
129,  paragrafo  1,  del  regolamento   finanziario   (UE;   EURATOM)
1046/2018; 
    i)  gli  obblighi  a  rispondere  a   tutte   le   richieste   di
informazioni, di dati e di rapporti tecnici  periodici  disposte  dal
Ministero; 
    j) le ulteriori disposizioni operative  volte  ad  assicurare  il
rispetto delle disposizioni nazionali ed europee di riferimento.