Art. 2 Alle compensazioni dei materiali da costruzione piu' significativi si fa fronte nei limiti delle risorse e con le modalita' di cui all'art. 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e successive modifiche ed integrazioni. Roma, 4 aprile 2022 Il direttore generale: Cappelloni