Art. 11 
 
                   Regolamentazione dello sviluppo 
                  del fotovoltaico in area agricola 
 
  1. All'articolo  65  del  decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1-quinquies, dopo le parole: « realizzazione di sistemi
di monitoraggio » sono inserite le seguenti:  « ,  da  attuare  sulla
base di  linee  guida  adottate  dal  Consiglio  per  la  ricerca  in
agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, in collaborazione  con
il Gestore dei servizi energetici (GSE), entro  trenta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, »; 
  b) dopo il comma 1-sexies sono inseriti i seguenti: 
  « 1-septies. Il comma 1  non  si  applica  altresi'  agli  impianti
solari fotovoltaici flottanti  da  realizzare  su  superfici  bagnate
ovvero su invasi artificiali di  piccole  o  grandi  dimensioni,  ove
compatibili con altri usi. 
  1-octies. Le particelle su cui insistono gli impianti  fotovoltaici
di cui ai commi da 1-quater a 1-sexies del presente articolo, anche a
seguito di frazionamento  o  trasferimento  a  qualsiasi  titolo  dei
terreni,  non  possono  essere  oggetto  di  ulteriori  richieste  di
installazione di impianti fotovoltaici per dieci anni  successivi  al
rilascio degli incentivi statali di  cui  al  decreto  legislativo  3
marzo 2011, n. 28 ». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   65   del
          decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1  «Disposizioni  urgenti
          per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture  e  la
          competitivita'» convertito, con modificazioni, dalla  legge
          24 marzo 2012, n. 27, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 65 (Impianti fotovoltaici in ambito agricolo).  -
          1. Agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a
          terra in aree agricole non  e'  consentito  l'accesso  agli
          incentivi statali di cui al  decreto  legislativo  3  marzo
          2011, n. 28. 
              1-bis. Il comma 1 non si applica agli  impianti  solari
          fotovoltaici da realizzare su aree dichiarate come siti  di
          interesse nazionale  purche'  siano  stati  autorizzati  ai
          sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto  legislativo  3
          marzo 2011, n. 28, e in ogni caso l'accesso agli  incentivi
          per tali impianti non necessita di ulteriori attestazioni e
          dichiarazioni. 
              1-ter. Il comma 1 non si applica altresi' agli impianti
          solari fotovoltaici da realizzare su discariche e lotti  di
          discarica chiusi e ripristinati, cave o lotti di  cave  non
          suscettibili  di  ulteriore  sfruttamento  per   le   quali
          l'autorita'  competente  al  rilascio   dell'autorizzazione
          abbia attestato l'avvenuto completamento delle attivita' di
          recupero  e  ripristino  ambientale  previste  nel   titolo
          autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali  vigenti,
          autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del  decreto
          legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e in ogni  caso  l'accesso
          agli incentivi per tali impianti non necessita di ulteriori
          attestazioni e dichiarazioni. 
              1-quater. Il comma  1  non  si  applica  agli  impianti
          agro-voltaici che adottino soluzioni integrative innovative
          con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo
          la rotazione dei moduli stessi, comunque  in  modo  da  non
          compromettere   la   continuita'   delle    attivita'    di
          coltivazione  agricola  e  pastorale,   anche   consentendo
          l'applicazione di strumenti di agricoltura  digitale  e  di
          precisione. 
              1-quinquies. L'accesso agli incentivi per gli  impianti
          di cui  al  comma  1-quater  e'  inoltre  subordinato  alla
          contestuale realizzazione di  sistemi  di  monitoraggio  da
          attuare sulla base di linee guida  adottate  dal  Consiglio
          per la ricerca in  agricoltura  e  l'analisi  dell'economia
          agraria, in  collaborazione  con  il  Gestore  dei  servizi
          energetici (GSE), entro trenta giorni dalla data di entrata
          in vigore della presente disposizione,  che  consentano  di
          verificare l'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la
          produttivita' agricola per le diverse tipologie di  colture
          e la continuita' delle  attivita'  delle  aziende  agricole
          interessate, purche' tali impianti occupino una  superficie
          complessiva non superiore al 10 per cento della  superficie
          agricola aziendale. 
              1-sexies.  Qualora   dall'attivita'   di   verifica   e
          controllo risulti la violazione delle condizioni di cui  al
          comma 1-quater, cessano i benefici fruiti. 
              1-septies. Il comma 1  non  si  applica  agli  impianti
          fotovoltaici con moduli collocati a terra, a condizione che
          occupino una superficie complessiva non superiore al 10 per
          cento della superficie agricola aziendale. 
              1-octies. Il comma  1  non  si  applica  agli  impianti
          agrovoltaici  che,  pur  adottando  soluzioni   costruttive
          diverse da quelle di cui al comma  1-quater,  prevedano  la
          realizzazione dei sistemi di monitoraggio di cui  al  comma
          1-quinquies ai fini della  verifica  e  della  attestazione
          della  continuita'  dell'attivita'  agricola  e   pastorale
          sull'area interessata e occupino una superficie complessiva
          non superiore al 10 per  cento  della  superficie  agricola
          aziendale. 
              2. Il comma 1 non si applica agli impianti realizzati e
          da realizzare su terreni nella disponibilita'  del  demanio
          militare e agli impianti  solari  fotovoltaici  con  moduli
          collocati  a  terra  da  installare  in  aree  classificate
          agricole alla data di entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto, che hanno  conseguito  il
          titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore della
          legge di conversione del presente decreto, a condizione  in
          ogni  caso  che  l'impianto  entri   in   esercizio   entro
          centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
          legge di conversione del presente decreto.  Detti  impianti
          debbono comunque rispettare le condizioni di cui ai commi 4
          e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo  2011,
          n. 28. E' fatto inoltre salvo quanto previsto dal  comma  6
          dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo  2011,  n.
          28, a condizione che l'impianto entri  in  esercizio  entro
          sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
          di conversione del presente decreto. 
              3.  L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il   gas
          assicura,  nel  rispetto  dei  principi   della   normativa
          dell'Unione europea, la priorita' di connessione alla  rete
          elettrica per un solo impianto  di  produzione  di  energia
          elettrica da fonti rinnovabili di potenza non superiore  ai
          200 kW per ciascuna azienda agricola. 
              4.  I  commi  4  e  5  dell'articolo  10  del   decreto
          legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono abrogati, fatto salvo
          quanto disposto dal secondo periodo del comma 2. 
              5.  Il  comma  4-bis  dell'articolo  12   del   decreto
          legislativo  29   dicembre   2003,   n.   387,   introdotto
          dall'articolo 27, comma 42, della legge 23 luglio 2009,  n.
          99,   deve   intendersi   riferito   esclusivamente    alla
          realizzazione di impianti alimentati a biomasse situati  in
          aree  classificate  come  zone  agricole  dagli   strumenti
          urbanistici comunali.».