Art. 5 Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale 1. Alle imprese a forte consumo di gas naturale di cui al comma 2 e' riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 15 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019. 2. Ai fini del presente articolo e' impresa a forte consumo di gas naturale quella che opera in uno dei settori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, della cui adozione e' stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 8 gennaio 2022 e ha consumato, nel primo trimestre solare dell'anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25 per cento del volume di gas naturale indicato all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici. 3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta e' cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non porti al superamento del costo sostenuto. 4. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in 522,2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42. 5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Riferimenti normativi - L'allegato 1, del decreto 21 dicembre 2021, n. 541 del Ministro della transizione ecologica: «Elenco dei settori in cui operano le imprese a forte consumo di gas naturale con un indice di intensita' di scambi internazionali non inferiore al 4%» e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 gennaio 2022. - Si riporta il testo dell'articolo 3, del decreto n. 541 del 21 dicembre 2021, del Ministro della transizione ecologica «Rideterminazione dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema del gas applicati alle imprese a forte consumo di gas naturale»: «Art. 3 (Imprese a forte consumo di gas naturale). - 1. Sono considerate imprese a forte consumo di gas naturale, ai fini del presente decreto, le imprese che hanno un consumo medio di gas naturale, calcolato per il periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno (ovvero 94.582 Sm3 /anno, considerando un potere calorifico superiore per il gas naturale pari a 10,57275 kWh/Sm3), e che operano nei settori di cui all'allegato 1 al presente decreto. 2. La CSEA, nel rispetto delle disposizioni impartite dall'ARERA, costituisce, in riferimento a ciascun anno di competenza, l'Elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale di cui al comma 1.». - Il riferimento al testo dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e' riportato nei riferimenti normativi all'articolo 4. - Il riferimento al testo dell'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' riportato nei riferimenti normativi all'articolo 4. - Il riferimento al testo dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' riportato nei riferimenti normativi all'articolo 4. - Il riferimento al testo degli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' riportato nei riferimenti normativi all'articolo 4. - Il riferimento al testo dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e' riportato nei riferimenti normativi all'articolo 4.