Art. 7 Incremento del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano 1. Per far fronte alla crisi economica determinata dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e ridurne gli effetti distorsivi, le risorse del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, possono essere parzialmente destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e societa' sportive dilettantistiche maggiormente colpite dagli aumenti, con specifico riferimento alle associazioni e societa' sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi e piscine. 2. Con decreto dell'Autorita' politica delegata in materia di sport, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti le modalita' e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalita' di erogazione, nonche' le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione. 3. Il Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano di cui all'articolo 1, comma 369, della legge n. 205 del 2017 e' incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2022 per le finalita' di cui al comma 1. 3-bis. Al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e societa' sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, i termini di sospensione di cui all'articolo 1, comma 923, lettere a), b), c) e d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, compresi i termini in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2022 al 31 luglio 2022, sono prorogati fino al 31 luglio 2022. 3-ter. I versamenti sospesi ai sensi del comma 3-bis sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 agosto 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, pari al 50 per cento del totale dovuto, e l'ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo. Il versamento della prima rata avviene entro il 31 agosto 2022, senza interessi. I versamenti relativi al mese di dicembre 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 del detto mese. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato. 3-quater. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
Riferimenti normativi - La legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302 - Supplemento ordinario n. 62. In particolare, all'articolo 1, il comma 369 disciplina l'istituzione presso l'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri di un fondo denominato «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano» al fine di sostenere il potenziamento del movimento sportivo italiano. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 2020, n. 265. - Si riporta il testo del comma 923, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2021, n. 310 - Supplemento ordinario n. 49: «923. Al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e societa' sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, sono sospesi: a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualita' di sostituti d'imposta, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022; b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022; c) i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022; d) i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 10 gennaio 2022 al 30 aprile 2022.».