Art. 7 
 
                Incremento del Fondo unico a sostegno 
          del potenziamento del movimento sportivo italiano 
 
  1. Per far fronte alla crisi economica  determinata  dagli  aumenti
dei prezzi nel settore elettrico e ridurne gli effetti distorsivi, le
risorse del Fondo unico a sostegno del  potenziamento  del  movimento
sportivo italiano di cui all'articolo 1, comma 369,  della  legge  27
dicembre  2017,  n.  205,  possono  essere   parzialmente   destinate
all'erogazione di contributi a fondo perduto per  le  associazioni  e
societa'  sportive  dilettantistiche   maggiormente   colpite   dagli
aumenti, con  specifico  riferimento  alle  associazioni  e  societa'
sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi e piscine. 
  2. Con decreto  dell'Autorita'  politica  delegata  in  materia  di
sport, da adottare entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, sono stabiliti le modalita' e i  termini
di presentazione delle richieste  di  erogazione  dei  contributi,  i
criteri  di  ammissione,  le  modalita'  di  erogazione,  nonche'  le
procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione. 
  3. Il Fondo  unico  a  sostegno  del  potenziamento  del  movimento
sportivo italiano di cui all'articolo 1, comma 369,  della  legge  n.
205 del 2017 e' incrementato di 40 milioni di euro  per  l'anno  2022
per le finalita' di cui al comma 1. 
  3-bis. Al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali,  gli
enti di promozione sportiva e le  associazioni  e  societa'  sportive
professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio  fiscale,
la sede legale o la sede  operativa  nel  territorio  dello  Stato  e
operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento,
ai sensi del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  24
ottobre 2020, i termini di sospensione di cui all'articolo  1,  comma
923, lettere a), b), c) e d), della legge 30 dicembre 2021,  n.  234,
compresi i termini in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2022  al  31
luglio 2022, sono prorogati fino al 31 luglio 2022. 
  3-ter.  I  versamenti  sospesi  ai  sensi  del  comma  3-bis   sono
effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi,  in  un'unica
soluzione entro il 31 agosto 2022 o mediante rateizzazione fino a  un
massimo di quattro rate mensili di pari importo, pari al 50 per cento
del totale dovuto, e l'ultima rata di dicembre 2022  pari  al  valore
residuo. Il versamento della prima rata avviene entro  il  31  agosto
2022, senza interessi. I versamenti relativi al mese di dicembre 2022
devono essere effettuati entro il giorno 16 del detto mese. Non si fa
luogo al rimborso di quanto gia' versato. 
  3-quater. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a  40  milioni  di
euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - La legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante  «Bilancio
          di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2018  e
          bilancio  pluriennale  per  il   triennio   2018-2020»   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29  dicembre  2017,  n.
          302 -  Supplemento  ordinario  n.   62.   In   particolare,
          all'articolo  1,  il  comma  369  disciplina  l'istituzione
          presso  l'Ufficio  per  lo  sport  della   Presidenza   del
          Consiglio dei ministri di un fondo denominato «Fondo  unico
          a  sostegno  del  potenziamento  del   movimento   sportivo
          italiano»  al  fine  di  sostenere  il  potenziamento   del
          movimento sportivo italiano. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          24  ottobre  2020  «Ulteriori  disposizioni  attuative  del
          decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n.  35,  recante
          "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
          da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio  2020,  n.  33,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio  2020,
          n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti  per  fronteggiare
          l'emergenza epidemiologica  da  COVID-19"»,  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 2020, n. 265. 
              - Si riporta il testo del comma  923,  dell'articolo  1
          della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  31  dicembre  2021,  n.  310  -
          Supplemento ordinario n. 49: 
              «923. Al fine  di  sostenere  le  federazioni  sportive
          nazionali,  gli  enti   di   promozione   sportiva   e   le
          associazioni  e  societa'  sportive   professionistiche   e
          dilettantistiche che hanno il domicilio  fiscale,  la  sede
          legale o la sede operativa nel  territorio  dello  Stato  e
          operano nell'ambito di competizioni sportive  in  corso  di
          svolgimento,  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, sono sospesi: 
                a) i termini relativi ai  versamenti  delle  ritenute
          alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  che
          i  predetti  soggetti  operano  in  qualita'  di  sostituti
          d'imposta, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022; 
                b)  i  termini  relativi  agli   adempimenti   e   ai
          versamenti dei contributi previdenziali e  assistenziali  e
          dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 1°  gennaio
          2022 al 30 aprile 2022; 
                c) i termini dei versamenti relativi all'imposta  sul
          valore aggiunto in scadenza nei mesi di gennaio,  febbraio,
          marzo e aprile 2022; 
                d) i termini relativi ai versamenti delle imposte sui
          redditi in scadenza  dal  10  gennaio  2022  al  30  aprile
          2022.».