Art. 2 
 
                   Funzioni della Cabina di regia 
 
  1.  Ferma  restando  la  titolarita'  in  capo  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri o all'Autorita' politica delegata per le  pari
opportunita',  delle   funzioni   di   direzione,   coordinamento   e
pianificazione delle azioni previste dal Piano  di  cui  all'art.  5,
comma 1 del decreto-legge n. 93/2013, la Cabina di regia ha  funzioni
di indirizzo politico e di raccordo strategico  e  funzionale  tra  i
livelli istituzionali, anche territoriali, coinvolti, allo  scopo  di
garantire il  coordinamento  fra  le  azioni  a  livello  centrale  e
territoriale e di individuare e promuovere buone  pratiche  condivise
ai fini dell'integrazione delle politiche per le  finalita'  indicate
nell'art. 5, comma 2,  del  citato  decreto-legge  n.  93/2013,  come
modificato dal citato art. 1, comma 149, della legge n. 234/2021. 
  2. La Cabina di regia inoltre: 
    a) valuta le proposte formulate  dall'osservatorio  sul  fenomeno
della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza  domestica,
istituito ai sensi dell'art. 5, comma 2-bis, del citato decreto-legge
14 agosto 2013, n. 93; 
    b) effettua la ricognizione periodica sullo stato  di  attuazione
delle  misure  e  degli  interventi  previsti  nel  Piano  strategico
nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la  violenza
domestica, anche mediante  la  formulazione  di  indirizzi  specifici
sull'attivita' di monitoraggio e controllo; 
    c) esamina, previa  istruttoria  dell'osservatorio  di  cui  alla
lettera a), le  tematiche  e  gli  specifici  profili  di  criticita'
segnalati dai Ministeri competenti per materia; 
    d) garantisce la  programmazione  coordinata  e  sinergica  delle
risorse previste dall'art. 5, comma 3, del  citato  decreto-legge  n.
93/2013, come sostituito dall'art. 1, comma 149, della predetta legge
n. 234 del 2021, destinate  al  finanziamento  del  Piano  strategico
nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la  violenza
domestica; 
    e) garantisce, altresi', la programmazione coordinata e sinergica
delle risorse nazionali disponibili per la prevenzione  ed  contrasto
della violenza sessuale e  di  genere  e  per  la  protezione  ed  il
sostegno delle donne vittime di violenza e dei  loro  figli,  nonche'
delle dotazioni finanziarie dedicate al medesimo tema a valere  sugli
investimenti del Piano nazionale  per  la  ripresa  e  la  resilienza
(PNRR)  e  sulla  nuova  programmazione  dei  Fondi  strutturali   di
investimento europeo (SIE) per il periodo 2021-2027,  allo  scopo  di
destinare  in  modo  efficiente  le  risorse   disponibili   per   la
realizzazione tempestiva ed efficace delle azioni e degli interventi. 
  3. In relazione ai temi oggetto delle riunioni, la Cabina di  regia
ha facolta' di richiedere contributi e proposte  all'osservatorio  di
cui al comma 2, lettera a) del presente articolo.