Art. 2 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  a  livello  nazionale  il
giorno  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
  2. Le modifiche  ordinarie  di  cui  all'art.  1  sono  comunicate,
entro trenta  giorni  dalla  predetta  data  di  pubblicazione,  alla
Commissione UE tramite il sistema informativo  «e-Ambrosia»  messo  a
disposizione  ai  sensi  dell'art.  30,  par.  1,  lettera   a)   del
regolamento (UE) n. 34/2019. Le stesse modifiche  entrano  in  vigore
nel territorio dell'Unione europea a seguito della loro pubblicazione
da parte  della  Commissione  nella  Gazzetta  ufficiale  dell'Unione
europea, entro 3 mesi dalla data della citata comunicazione. 
  3. Fatto salvo quanto  previsto  ai  commi  1  e  2,  le  modifiche
ordinarie di cui  all'art.  1  sono  applicabili  a  decorrere  dalla
campagna vendemmiale 2021/2022. 
  Inoltre, le stesse modifiche sono applicabili  anche  nei  riguardi
delle giacenze di vino atte a produrre la DOC «Vin Santo del  Chianti
Classico» provenienti dalle vendemmie 2020 e precedenti, a condizione
che le relative partite siano in  possesso  dei  requisiti  stabiliti
nell'allegato disciplinare per le relative tipologie  e  che  ne  sia
verificata la  rispondenza  da  parte  del  competente  Organismo  di
controllo. 
  4. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della DOP  dei
vini «Vin Santo del Chianti  Classico»  di  cui  all'art.  1  saranno
pubblicati sul sito internet del Ministero - Sezione Qualita' -  Vini
DOP e IGP. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 22 marzo 2022 
 
                                                Il dirigente: Cafiero