(Allegato A-art. 2)
                               Art. 2. 
 
                         Base ampelografica 
 
    2.1 La  denominazione  di  origine  controllata  «Vin  Santo  del
Chianti Classico» e  «Vin  Santo  del  Chianti  Classico»  occhio  di
pernice, e' riservata ai vini  ottenuti  dalle  uve  provenienti  dai
vigneti  aventi,  nell'ambito  aziendale,  la  seguente  composizione
ampelografica: 
      «Vin Santo del Chianti Classico»: 
        Trebbiano Toscano, Malvasia Bianca Lunga, Malvasia Bianca  di
Candia, da soli o congiuntamente, minimo 60%. 
    Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni  a
bacca bianca e rossa,  idonei  alla  coltivazione  nell'ambito  della
Regione Toscana fino ad un massimo del 40%. 
      «Vin Santo del Chianti Classico» occhio di pernice: 
        Sangiovese, minimo 80%. 
    Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni  a
bacca bianca e rossa,  idonei  alla  coltivazione  nell'ambito  della
Regione Toscana fino ad un massimo del 20%.