(Allegato A-art. 3)
                               Art. 3. 
 
                    Zona di produzione delle uve 
 
    3.1 Le uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione  di
origine controllata «Vin Santo del Chianti Classico» e «Vin Santo del
Chianti Classico» occhio  di  pernice,  devono  essere  prodotte  nei
terreni dell'intero territorio del Chianti Classico,  delimitato  con
decreto  interministeriale  31  luglio  1932.  Tale  zona  e'   cosi'
delimitata: 
      «Incominciando dalla descrizione del  confine  della  parte  di
questa zona che appartiene alla Provincia di Siena,  si  prende  come
punto di partenza quello in cui il confine fra  le  due  province  di
Siena ed Arezzo viene incrociato dal Borro Ambrella della Vena presso
Pancole in Comune di  Castelnuovo  Berardenga.  Da  questo  punto  il
confine segue il torrente Ambra e un suo affluente non nominato  fino
al podere Ciarpella, poi la mulattiera che porta al  podere  Casa  al
Frate. Da qui segue una linea virtuale fino all'Ombrone (quota  298).
Di qui seguendo una mulattiera, raggiunge quota  257,  dove  incontra
una carrareccia, che sbocca sulla strada per Castelnuovo  Berardenga.
Risale detta strada fino a quota 354. Da qui segue  il  fosso  Malena
Morta fino alla sua confluenza col Borro Spugnaccio; poi ancora lungo
detto fosso della Malena Morta fino a Pialli (quota 227).  Segue  poi
per breve tratto il fosso Malena Viva, per poi volgere per una  linea
virtuale passante per S. Lucia (quota 252 e 265) verso l'Arbia. 
      Raggiunto  questo  torrente,  lo  risale   lungo   il   confine
amministrativo fra i comuni di Siena e Castelnuovo Berardenga. Di qui
il confine della zona continua a coincidere con quelli amministrativi
di  Siena,  Castelnuovo  Berardenga,  Castellina,   Monteriggioni   e
Poggibonsi,  fino  a  incontrare,  in  corrispondenza  del  Borro  di
Granaio, il confine della Provincia di Firenze, che segue fino presso
il podere Le Valli. Indi segue la strada comunale toccando S. Giorgio
e le sorgenti di Cinciano, e proseguendo fino a incontrare nuovamente
il confine provinciale, che e' pure quello tra i comuni di Poggibonsi
e Barberino Tavarnelle poi il torrente Drove, entrando  in  Provincia
di Firenze. A questo punto si inizia la descrizione del confine della
parte di questa zona che appartiene alla  Provincia  di  Firenze.  Il
detto confine per un primo tratto segue il  torrente  Drove  fino  al
Mulino della Chiara, dove  incontra  il  confine  amministrativo  del
Comune di Barberino Tavarnelle che segue per breve  tratto,  per  poi
piegare un po' a oriente lungo altro torrentello,  passando  per  ca'
Biricucci e  Belvedere  fino  a  incontrare  subito  dopo  la  strada
S.Donato-Tavernelle che segue fino a Morocco; e poi,  con  una  linea
virtuale che passa per Figlinella, giunge a Sambuca, dove incontra il
torrente Pesa. Seguendo sempre il corso del torrente, coincide per un
primo tratto col confine amministrativo fra i comuni di  S.  Casciano
Val di Pesa e Barberino Tavarnelle poi ritrova il torrente dopo Ponte
Rotto. Da questo punto il confine della zona coincide con  i  confini
amministrativi dei comuni di San Casciano e  Greve.  Qui  si  rientra
nella Provincia di  Siena  ed  il  confine  della  zona  del  Chianti
Classico coincide con quello amministrativo dei comuni  di  Radda  in
Chianti e Gaiole, e per breve tratto di Castelnuovo Berardenga,  fino
a trovare il punto di partenza della descrizione di questa zona». 
    3.2. Nella zona di produzione della Denominazione «Vin Santo  del
Chianti Classico» non si potranno  impiantare  ed  iscrivere  vigneti
allo Schedario Viticolo «Vin Santo del  Chianti»  ne'  produrre  vini
«Vin Santo del Chianti».