(Allegato A-art. 4)
                               Art. 4. 
 
                      Norme per la viticoltura 
 
    4.1 Le condizioni ambientali e di coltura dei  vigneti  destinati
alla produzione dei vini «Vin Santo  del  Chianti  Classico»  e  «Vin
Santo del Chianti Classico» occhio di pernice, devono  essere  quelle
tradizionali della zona e comunque atte  a  conferire  alle  uve,  ai
mosti e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita'. 
    4.2 Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione
allo  Schedario  Viticolo,  unicamente  i  vigneti  di  giacitura  ed
esposizione adatti, i cui  terreni  situati  ad  una  altitudine  non
superiore a  700  metri  s.l.m.  sono  costituiti  in  prevalenza  da
substrati arenacei, calcareo-marnosi, da scisti argillosi, da  sabbie
e ciottolami. 
    4.3 I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i  sistemi  di
potatura devono essere quelli generalmente usati o  comunque  atti  a
non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. Sono  esclusi
i sistemi espansi. 
    4.4 I nuovi impianti ed i reimpianti devono prevedere  un  minimo
di 3.350 ceppi per ettaro e la produzione massima per ceppo non  deve
superare i 2,5 kg. 
    4.5  E'  vietata  ogni  pratica  di  forzatura.   E'   consentita
l'irrigazione di soccorso. 
    4.6 La resa massima di uva per ettaro  in  coltura  specializzata
non deve superare le 8 tonnellate. A detto limite,  anche  in  annate
eccezionalmente favorevoli, la resa deve essere riportata, purche' la
produzione globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo.
La eccedenza delle uve, nel limite massimo del 20%,  non  ha  diritto
alla denominazione di origine controllata. 
    4.7 Fermi restando i limiti  sopra  indicati  la  produzione  per
ettaro, in coltura  promiscua,  deve  essere  calcolata,  rispetto  a
quella specializzata, in rapporto  al  numero  delle  piante  e  alla
produzione per ceppo. 
    4.8 Le uve destinate alla produzione del vino a  DOC  «Vin  Santo
del Chianti Classico»,  devono  assicurare  un  titolo  alcolometrico
volumico naturale minimo di 11,50 % vol.