(Allegato A-art. 7)
                               Art. 7. 
 
    Etichettatura, designazione, presentazione e confezionamento 
 
    7.1 Alla Denominazione di origine controllata di cui  all'art.  1
e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa  da  quelle
previste nel presente disciplinare di  produzione  ivi  compresi  gli
aggettivi «extra», «fine»,  «scelto»,  «selezionato»,  «superiore»  e
similari. 
    7.2 E' tuttavia consentito  l'uso  di  indicazioni  che  facciano
riferimento a nomi, ragioni  sociali  e  marchi  privati  non  aventi
significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. 
    7.3 I vini a Denominazione di Origine Controllata «Vin Santo  del
Chianti Classico» devono essere immessi al consumo esclusivamente  in
bottiglie bordolesi di capacita' non superiore a 3 litri. 
    7.4 Per i vini a Denominazione di origine controllata «Vin  Santo
del Chianti Classico» e' obbligatoria  l'indicazione  dell'annata  di
produzione delle uve.