(Allegato B)
                                                           Allegato B 
 
                           DOCUMENTO UNICO 
 
1. Denominazione/Denominazioni 
  Vin Santo del Chianti Classico (it) 
 
2. Tipo di indicazione geografica 
  DOP - Denominazione di origine protetta 
 
3. Categorie di prodotti vitivinicoli 
  1. Vino 
 
4. Descrizione dei vini 
  1. Vin Santo del Chianti Classico 
    Breve descrizione testuale 
      colore: dal giallo paglierino al  dorato,  all'ambrato  intenso
fino al bruno; 
      odore: etereo, intenso, caratteristico; 
      sapore: armonico, vellutato, di buona struttura, dal  secco  al
dolce; 
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol di  cui
almeno il 10,5% vol svolto; 
      estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l. 
    Caratteristiche analitiche generali 
      Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): - . 
      Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): - . 
      Acidita' totale minima: 4,5 in grammi  per  litro  espresso  in
acido tartarico. 
      Acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro): 30. 
      Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per
litro): - . 
  2. Vin Santo del Chianti Classico occhio di pernice 
    Breve descrizione testuale 
      colore: dall'oro rosa all'ambrato fino al bruno; 
      odore: etereo, intenso; 
      sapore: morbido, vellutato e rotondo, dal secco al dolce; 
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00 % vol di cui
10,5 %vol svolto; 
      estratto non riduttore minimo: 26,0 g/l. 
    Caratteristiche analitiche generali 
      Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): - . 
      Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): - . 
      Acidita' totale minima: 4,5 in grammi  per  litro  espresso  in
acido tartarico 
      Acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro): 30. 
      Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per
litro): - . 
 
5. Pratiche di vinificazione 
  5.1. Pratiche enologiche specifiche 
    1. DOC Vin Santo del Chianti Classico anche per la specificazione
Occhio di Pernice 
      Pratica enologica specifica 
      Il tradizionale metodo di vinificazione prevede  quanto  segue:
l'uva, dopo aver subito un'accurata cernita deve essere sottoposta ad
appassimento naturale; l'appassimento  delle  uve  deve  avvenire  in
locali idonei;  e'  ammessa  una  parziale  disidratazione  con  aria
ventilata  e  l'uva  deve  raggiungere  prima   dell'ammostatura   un
significativo contenuto zuccherino; non e' ammessa alcuna pratica  di
arricchimento. La vinificazione, la conservazione e  l'invecchiamento
del Vin Santo del Chianti Classico deve  avvenire  in  recipienti  di
legno (caratelli). 
    5.2. Rese massime: 
      1. DOC Vin Santo del  Chianti  Classico  anche  con  Occhio  di
Pernice 
        8,000 chilogrammi di uve per ettaro 
      2. DOC Vin Santo del  Chianti  Classico  anche  con  Occhio  di
Pernice 
        28 ettolitri per ettaro 
 
6. Zona geografica delimitata 
    La zona di produzione della DOP «Vinsanto  Chianti  Classico»  si
estende per 71.800 ettari, e' situata al centro della Regione Toscana
e comprende parte del territorio delle province  di  Firenze  (30.400
ettari) e Siena (41.400).  In  particolare  fanno  interamente  parte
della zona i Comuni di Greve in Chianti, Castellina in Chianti, Radda
in Chianti, Gaiole in Chianti. Vi  rientrano  invece  parzialmente  i
Comuni di San Casciano Val di Pesa, Barberino Tavarnelle, Castelnuovo
Berardenga, Poggibonsi. 
 
7. Varieta' principale/i di uve da vino 
  Malvasia bianca Lunga B. - Malvasia 
  Malvasia bianca di Candia B. - Malvasia 
  Sangiovese N. - Sangioveto 
  Trebbiano toscano B. - Trebbiano 
 
8. Descrizione del legame/dei legami 
  DOC Chianti Classico anche Occhio di Pernice 
  Nel territorio del Chianti Classico Il vinsanto ha avuto  un  posto
importante fin dal Medioevo. Le sue origini risalgono al 1400. La sua
produzione e' una vera arte che richiede esperienza.  Inizia  con  la
raccolta delle uve  piu'  adatte  come  Trebbiano  Toscano,  Malvasia
Bianca Lunga, Malvasia Bianca di Candia, Sangiovese, il Canaiolo  sia
bianco che nero,  allevate  con  forme  tradizionali  del  territorio
(archetto toscano). Il metodo  di  appassimento  e'  naturale  grazie
all'escursione termica presente nella zona. I tempi di fermentazione,
i travasi e le modalita' di invecchiamento son legati  all'esperienza
dei viticoltori locali. Durante la  vinificazione  e'  utilizzata  la
tecnica tipicamente locale della «madre», inseminazione  con  lieviti
selezionali nel tempo dalle singole aziende. 
 
9. Ulteriori condizioni  essenziali (confezionamento,  etichettatura,
altri requisiti) 
  Vin Santo del Chianti Classico - imbottigliamento 
  Quadro di riferimento giuridico: nella legislazione unionale; 
  Tipo  di  condizione  supplementare:  imbottigliamento  nella  zona
geografica delimitata; 
  Descrizione della condizione: 
    Le   operazioni   di   vinificazione,   di   conservazione,    di
invecchiamento  e  di  imbottigliamento  devono   essere   effettuate
nell'intero territorio del Vin Santo  del  Chianti  Classico  di  cui
all'art. 3 del disciplinare di produzione. 
    Conformemente alla vigente  normativa  nazionale  e  dell'Unione,
l'imbottigliamento  o  il  condizionamento  deve  aver  luogo   nella
predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualita', la
reputazione del  vino  Vin  Santo  del  Chianti  Classico  garantirne
l'origine e assicurare l'efficacia dei relativi controlli. 
    Vin Santo del Chianti Classico - vinificazione. 
    Quadro di riferimento giuridico: nella legislazione unionale 
    Tipo di condizione supplementare: deroga  alla  produzione  nella
zona geografica delimitata. 
    Descrizione della condizione: le operazioni di vinificazione,  di
conservazione,  di  invecchiamento   e   di   imbottigliamento   sono
consentite su autorizzazione del Ministero delle politiche  agricole,
alimentari e forestali, previa istruttoria della regione Toscana,  in
cantine situate al di fuori della zona geografica delimitata, ma  non
oltre 10 km in linea d'area dal  confine,  sempre  che  tali  cantine
risultino  preesistenti  al  momento  dell'entrata  in   vigore   del
disciplinare  di  produzione  allegato  al decreto  ministeriale   24
ottobre 1995, ed al successivo avviso di rettifica  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 287  del  9  dicembre
1995, e siano di pertinenza  di  aziende  che  in  esse  vinifichino,
singolarmente o collettivamente, uve idonee alla produzione  di  «Vin
Santo  del  Chianti  Classico»  ottenute  da  vigneti  propri  o   in
conduzione.