(Allegato 9)
                                                           Allegato 9 
 
 
        Metodologia «trigger» per l'attivazione del Fondo IST 
 
    Con riferimento ai  fondi  per  la  stabilizzazione  del  reddito
(IST), il PSRN 2014-2022 stabilisce che per le perdite determinate da
condizioni di mercato dei prodotti agricoli e dei relativi input,  la
variazione delle condizioni  di  mercato  deve  essere  riscontrabile
sulla base delle statistiche  pubbliche  disponibili  o  di  studi  o
analisi specifiche condotte anche in ambito locale.  Lo  stesso  PSRN
dispone inoltre che l'Autorita'  di  gestione,  ovvero  la  Direzione
generale dello sviluppo rurale del MIPAAF deve fornire  supporto  nel
reperimento delle informazioni di mercato. 
    A tal fine, l'Autorita' di gestione del PSRN  2014-2022,  con  il
supporto tecnico dall'Istituto di servizi  per  il  mercato  agricolo
alimentare (ISMEA), monitora gli andamenti del mercato  e  rileva  il
«trigger event», ossia l'avvenuta variazione negativa di reddito  nel
settore coperto dal fondo superiore al  15%  del  reddito  medio  del
triennio precedente.  Le  variazioni  di  reddito  per  settore  sono
monitorate da ISMEA sulla base di una rilevazione mensile dei  prezzi
di vendita e dei costi di acquisto dei mezzi correnti  di  produzione
per le voci di costo piu' volatili  e  piu'  rappresentative  per  la
produzione di riferimento. 
    A cadenza trimestrale ISMEA effettua il calcolo del reddito medio
unitario (dato dalla differenza tra ricavi e costi unitari  dell'anno
mobile) e confronta tale valore con la media  del  triennio  (mobile)
precedente per calcolarne la variazione. 
    La rilevazione sara' resa disponibile mediante pubblicazione  sul
sito  del  MIPAAF.  Le  richieste  di  risarcimento  da  parte  degli
agricoltori per le perdite di reddito superiori alla soglia  del  20%
potranno essere avanzate ai fondi settoriali per  la  stabilizzazione
del reddito in tutti i casi in cui sia stato accertato  dal  Soggetto
gestore  del  Fondo  di  mutualizzazione  sulla  base  dei  dati   di
monitoraggio forniti  dall'Autorita'  di  gestione  (trigger  event),
anche indipendentemente dalla citata pubblicazione. 
    In mancanza delle informazioni di mercato  derivanti  dal  citato
sistema di monitoraggio ovvero nei casi in cui  pur  in  presenza  di
dati sulle dinamiche di mercato non dovesse verificarsi  il  «trigger
event», la dimostrazione dello stato di crisi puo'  essere  accertata
direttamente dal Soggetto gestore del Fondo di mutualizzazione  anche
sulla base di dati  amministrativi  (es.  fatture  di  vendita  o  di
acquisto), nel caso in cui i documenti disponibili dimostrino che  il
fenomeno rilevato si sia verificato in maniera generalizzata tra  gli
aderenti al fondo operanti in un  determinato  settore  produttivo  o
area territoriale. 
    A tal fine, il Soggetto gestore del fondo di mutualizzazione,  ai
sensi dell'art. 5, comma 1, lettera i)  del  decreto  ministeriale  5
maggio 2016, e' tenuto a definire preventivamente i  criteri  per  la
determinazione delle  perdite  economiche  o  dei  drastici  cali  di
reddito  (perdite  di  reddito  superiori  alla   soglia   del   20%)
individuando un indicatore idoneo  a  determinare  i  casi  di  crisi
verificatasi «in maniera generalizzata  tra  gli  aderenti  al  fondo
operanti in un determinato settore produttivo o area territoriale».