Art. 3 Corrispettivo per le funzioni di esaminatore ausiliario 1. Il compenso per le attivita' dell'esaminatore ausiliario svolte ai sensi dell'art. 19 della legge 1° dicembre 1986, n. 870 e determinato secondo le modalita' di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del citato art. 19, e' sottoposto a preventiva validazione da parte dell'ufficio o sezione presso il quale e' accreditato, secondo i seguenti parametri: a) indennita' oraria: riferita alla qualifica funzionale rivestita all'atto del pensionamento e al regime di prestazione lavorativa «in straordinario» e commisurata alle ore previste per il nastro operativo prenotato nella specifica seduta ed al tempo di viaggio; b) rimborso chilometrico: pari ad un quinto del prezzo di un litro della benzina all'atto dell'incarico. A tal fine, la distanza chilometrica da considerarsi e' quella del percorso di andata e ritorno fra la sede dell'ufficio della motorizzazione civile o della sezione e la sede di svolgimento della seduta. 2. Il compenso, validato ai sensi del comma 1, e' corrisposto anticipatamente all'esaminatore ausiliario a cura del richiedente la seduta. L'esaminatore ne rilascia quietanza di avvenuta liquidazione prima dell'inizio delle operazioni d'esame.