Art. 3 
 
       Corrispettivo per le funzioni di esaminatore ausiliario 
 
  1. Il compenso per le attivita' dell'esaminatore ausiliario  svolte
ai sensi dell'art.  19  della  legge  1°  dicembre  1986,  n.  870  e
determinato secondo le modalita' di cui ai commi 1,  2,  3  e  4  del
citato art. 19, e'  sottoposto  a  preventiva  validazione  da  parte
dell'ufficio o sezione presso il  quale  e'  accreditato,  secondo  i
seguenti parametri: 
    a)  indennita'  oraria:  riferita   alla   qualifica   funzionale
rivestita all'atto del  pensionamento  e  al  regime  di  prestazione
lavorativa «in straordinario» e commisurata alle ore previste per  il
nastro operativo prenotato nella specifica  seduta  ed  al  tempo  di
viaggio; 
    b) rimborso chilometrico: pari ad un  quinto  del  prezzo  di  un
litro della benzina all'atto dell'incarico. A tal fine,  la  distanza
chilometrica da considerarsi e'  quella  del  percorso  di  andata  e
ritorno fra la sede dell'ufficio della motorizzazione civile o  della
sezione e la sede di svolgimento della seduta. 
  2. Il compenso, validato ai  sensi  del  comma  1,  e'  corrisposto
anticipatamente all'esaminatore ausiliario a cura del richiedente  la
seduta. L'esaminatore ne rilascia quietanza di avvenuta  liquidazione
prima dell'inizio delle operazioni d'esame.