Art. 4 
 
  1. I costi conseguenti alle attivita' per le quali e' incaricato il
Consorzio di cui all'art. 1 del presente decreto  sono  ripartiti  in
conformita' a quanto stabilito dal decreto 12 settembre 2000, n.  410
di adozione del regolamento concernente  la  ripartizione  dei  costi
derivanti dalle attivita' dei consorzi di tutela delle  DOP  e  delle
IGP incaricati dal Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e
forestali. 
  2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della IGP  «Olio  di
Roma»  appartenenti  alla  categoria  «olivicoltori»,  nella  filiera
«grassi, olii» individuata dall'art. 4 del decreto 12 aprile 2000, n.
61413 e successive  modificazioni  ed  integrazioni,  sono  tenuti  a
sostenere i costi di cui  al  comma  precedente,  anche  in  caso  di
mancata appartenenza al consorzio di tutela.