Art. 3 
 
  1.  I  contributi  per  gli  anni  2020  e  2021  dovranno   essere
corrisposti entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto  dagli  operatori  di  rete  titolari  di  diritti  d'uso  di
frequenze nelle bande televisive terrestri,  in  ambito  nazionale  e
locale, qualunque sia la tecnologia utilizzata per  la  fornitura  di
servizi di diffusione televisiva. 
  2. Ai fini dell'ottenimento degli  sconti  gli  operatori  di  rete
interessati  presentano  alla   D.G.S.C.E.R.P.   alla   casella   pec
dgscerp.entratetv@pec.mise.gov.it apposite  dichiarazioni  attestanti
gli elementi e i dati che giustificano il diritto allo  sconto  entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto.
Tali dichiarazioni saranno soggette a successivi controlli  da  parte
del Ministero. 
  3.  In  conformita'  alle  previsioni   dell'art.   9,   comma   2,
dell'allegato A alla delibera n. 277/13/CONS, i contributi  non  sono
dovuti dagli aggiudicatari dei diritti d'uso oggetto della  procedura
di cui all'art. 5 dell'allegato A della  medesima  delibera,  per  le
frequenze assegnate mediante tale procedura per gli anni 2020 e 2021. 
  Il  presente  decreto  verra'  inviato  alla  Corte  dei  conti   e
successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 24 marzo 2022 
 
                                               Il Ministro: Giorgetti 

Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2022 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dello   sviluppo
economico, del  Ministero  delle  politiche  agricole,  alimentari  e
forestali e del turismo, n. 500