Art. 3 1. I contributi per gli anni 2020 e 2021 dovranno essere corrisposti entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto dagli operatori di rete titolari di diritti d'uso di frequenze nelle bande televisive terrestri, in ambito nazionale e locale, qualunque sia la tecnologia utilizzata per la fornitura di servizi di diffusione televisiva. 2. Ai fini dell'ottenimento degli sconti gli operatori di rete interessati presentano alla D.G.S.C.E.R.P. alla casella pec dgscerp.entratetv@pec.mise.gov.it apposite dichiarazioni attestanti gli elementi e i dati che giustificano il diritto allo sconto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Tali dichiarazioni saranno soggette a successivi controlli da parte del Ministero. 3. In conformita' alle previsioni dell'art. 9, comma 2, dell'allegato A alla delibera n. 277/13/CONS, i contributi non sono dovuti dagli aggiudicatari dei diritti d'uso oggetto della procedura di cui all'art. 5 dell'allegato A della medesima delibera, per le frequenze assegnate mediante tale procedura per gli anni 2020 e 2021. Il presente decreto verra' inviato alla Corte dei conti e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 marzo 2022 Il Ministro: Giorgetti Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, n. 500