IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale  da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che
abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione  e
sul monitoraggio della  politica  agricola  comune  e  che  abroga  i
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n.  165/94,  (CE)  n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti  diretti
agli agricoltori nell'ambito dei regimi di  sostegno  previsti  dalla
politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008
del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 639/2014  della  Commissione,
dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013  del
Parlamento europeo  e  del  Consiglio  recante  norme  sui  pagamenti
diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno  previsti
dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato  X  di  tale
regolamento; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 640/2014  della  Commissione,
dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio per  quanto  riguarda  il  sistema
integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o
la revoca di pagamenti nonche' le sanzioni amministrative applicabili
ai pagamenti  diretti,  al  sostegno  allo  sviluppo  rurale  e  alla
condizionalita'; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   809/2014   della
Commissione, del 17 luglio 2014, recante  modalita'  di  applicazione
del regolamento (UE)  n.  1306/2013  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione  e  di
controllo,  le  misure  di  sviluppo  rurale  e  la  condizionalita',
modificato da ultimo dal  regolamento  di  esecuzione  (UE)  2021/540
della Commissione del 26 marzo 2021; 
  Visto l'art. 4, comma 3, della legge  29  dicembre  1990,  n.  428,
concernente «Disposizioni per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza   dell'Italia   alle   Comunita'   europee   (legge
comunitaria per il 1990)», con il quale si dispone  che  il  Ministro
delle politiche agricole alimentari  e  forestali,  d'intesa  con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  nell'ambito  di  propria
competenza, provvede  con  decreto  all'applicazione  nel  territorio
nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea; 
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,
recante  «Definizione  ed  ampliamento   delle   attribuzioni   della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie
ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e  dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  14
novembre 2012, n. 252, recante il regolamento relativo ai  criteri  e
alle modalita' per la  pubblicazione  degli  atti  e  degli  allegati
elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai  sensi  dell'art.  7,
comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180 «Norme  per  la  tutela
della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese»; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 7 giugno 2018, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana 18 luglio 2018, n. 165 ed in  particolare  l'art.
11, comma 4; 
  Considerato che le modifiche al regolamento di esecuzione  (UE)  n.
809/2014 della  Commissione,  del  17  luglio  2014,  introdotte  dal
regolamento di esecuzione (UE)  2021/540  della  Commissione  del  26
marzo 2021, concedono maggiore flessibilita' agli Stati membri  nella
fissazione del termine ultimo  per  la  presentazione  della  domanda
unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento,  al  fine
di tenere maggiormente conto delle loro circostanze specifiche e  che
la  medesima  flessibilita'  deve  applicarsi  anche  alle  date   di
comunicazione delle modifiche di cui all'art. 15,  paragrafo  2,  del
medesimo regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014; 
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  15,   paragrafo   1,   del
regolamento (UE) n. 809/2014, dopo il termine ultimo di presentazione
e' consentito aggiungere o modificare nella  domanda  unica  o  nella
domanda di pagamento singole  parcelle  agricole  o  singoli  diritti
all'aiuto, a condizione  che  i  requisiti  previsti  dai  regimi  di
pagamento diretto o dalle misure di sviluppo rurale di  cui  trattasi
siano rispettati; 
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  15,   paragrafo   2,   del
regolamento (UE) n. 809/2014, le modifiche sono consentite  entro  un
termine non anteriore a quindici giorni di calendario dopo il termine
ultimo di presentazione  della  domanda  unica  o  della  domanda  di
pagamento iniziale; 
  Considerato che l'art. 11, paragrafo 4,  del  regolamento  (UE)  n.
809/2014 consente di utilizzare un sistema  di  controlli  incrociati
preliminari, i  cui  risultati  sono  comunicati  tempestivamente  ai
beneficiari per aiutarli a soddisfare i  criteri  di  ammissibilita',
gli impegni e gli altri obblighi; 
  Considerato che,  ai  sensi  dell'art.  15,  paragrafo  1-bis,  del
regolamento (UE) n. 809/2014, il beneficiario che e' stato  informato
dei risultati dei controlli preliminari puo'  modificare  la  domanda
unica o la domanda di pagamento  per  inserire  tutte  le  rettifiche
necessarie relative alle parcelle agricole per le quali  i  risultati
dei controlli incrociati evidenziano potenziali inadempienze; 
  Considerato che l'art. 40-bis  del  regolamento  (UE)  n.  809/2014
consente di effettuare controlli tramite monitoraggio e di comunicare
tempestivamente con i beneficiari per aiutarli a soddisfare i criteri
di ammissibilita', gli impegni e gli altri obblighi, consentendo loro
di affrontare la situazione o porvi rimedio prima che siano tratte le
conclusioni nella relazione di controllo; 
  Considerato che,  ai  sensi  dell'art.  15,  paragrafo  1-ter,  del
regolamento (UE) n. 809/2014, se le autorita' competenti comunicano i
risultati provvisori a livello di parcella di  cui  all'art.  40-bis,
paragrafo 1, lettera d), i beneficiari possono modificare la  domanda
unica o la domanda di pagamento per quanto riguarda  l'adeguamento  o
l'uso di singole parcelle agricole controllate mediante monitoraggio,
a condizione che i requisiti previsti dai regimi di pagamento diretto
o dalle misure di sviluppo rurale di cui trattasi siano rispettati; 
  Ritenuto opportuno fissare i termini per la presentazione e per  le
modifiche della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande
di  pagamento,  in  modo  da  assicurare  agli  agricoltori  e   alle
amministrazioni la possibilita'  di  espletare  per  tempo  tutte  le
procedure necessarie, in particolare per quanto concerne  le  diverse
possibilita' di modifica delle domande; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,
sancita nella seduta del 16 marzo 2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
          Termini per la presentazione della domanda unica, 
         delle domande di aiuto e delle domande di pagamento 
 
  1. Per l'anno 2022, il termine ultimo per  la  presentazione  della
domanda unica, delle domande di sostegno e delle domande di pagamento
per gli  aiuti  a  superficie  e  le  misure  connesse  agli  animali
nell'ambito del sostegno allo sviluppo rurale  di  cui  all'art.  67,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n.  1306/2013,  e'  fissato  al  16
maggio 2022.