Art. 2 Disposizioni per facilitare l'attuazione della cremazione e delle pratiche funebri 1. La formazione degli atti di morte da parte dell'Ufficiale di stato civile puo' essere effettuata anche sulla base dell'avviso o accertamento di decesso trasmesso telematicamente dall'autorita' sanitaria, con inserimento dell'atto stesso nella parte II, serie B dei registri di morte di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238. 2. Le autorizzazioni al trasporto, all'affido ceneri, alla inumazione e tumulazione, alla cremazione e alla dispersione delle ceneri sono rilasciate dal responsabile del Servizio comunale e dall'Ufficio di stato civile, in relazione alle rispettive competenze, sulla base dell'avviso di morte, scheda Istat, certificato necroscopico, e ogni ulteriore dato e informazione in possesso, trasmessi anche telematicamente dalla Direzione sanitaria competente, dal medico curante e dal medico necroscopo o dalla impresa funebre su incarico degli aventi titolo. 3. Gli avvisi, le autorizzazioni e le documentazioni necessarie per la sepoltura o la cremazione vengono formati e inoltrati tempestivamente da parte del comune in cui e' avvenuto il decesso all'impresa funebre incaricata, ai gestori di cimitero o crematorio, per via telematica. 4. Le dichiarazioni degli aventi titolo sulla volonta' di cremazione, affido o dispersione delle ceneri sono effettuate mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi degli articoli 4 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 con qualsiasi mezzo idoneo, anche in formato digitale e/o elettronico, garantendo in ogni caso l'identita' del dichiarante, e sono acquisite ai fini del rilascio dell'autorizzazione, anche per via telematica. 5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano sino al 31 dicembre 2022. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 maggio 2022 Il Capo del Dipartimento: Curcio