Art. 2 
 
  Al fine di proseguire con l'attivita' di  sostegno  e  di  rilancio
della filiera suinicola nazionale,  al  decreto  del  Ministro  delle
politiche  agricole   alimentari   e   forestali   e   del   Ministro
dell'economia e delle finanze 7 aprile 2020, n. 3632, sono  apportate
le seguenti modifiche: 
    a) all'art. 3, comma 2, lettera b), le  parole  «1,5  milioni  di
euro, di cui 1 milione nell'anno 2019 e 0,5 milioni nell'anno  2020,»
sono sostituite dalle parole «4,5 milioni di euro, di cui  1  milione
nell'anno 2019, 0,5 milioni nell'anno  2020  e  3  milioni  nell'anno
2021,»; 
    b) all'art. 3, comma 2, lettera c), le  parole  «0,5  milioni  di
euro nell'anno 2020» sono sostituite dalle  parole  «1,5  milioni  di
euro, di cui 0,5 milioni di euro nell'anno 2020 e 1 milione  di  euro
nell'anno 2021»; 
    c) all'art. 3, comma  2,  dopo  la  lettera  c)  e'  aggiunta  la
seguente lettera: 
    «d) 6 milioni di euro nell'anno 2021 per il benessere animale, la
biosicurezza e la sostenibilita' degli allevamenti suinicoli;»; 
    d) all'art. 3, dopo il comma 3 sono inseriti i presenti commi: 
  «4. Le risorse di cui alla lettera d)  del  comma  2  del  presente
articolo sono trasferite alle regioni proporzionalmente al numero dei
capi  suini  registrati  nella  banca  dati  nazionale   considerando
esclusivamente sia gli allevamenti con  almeno  15  scrofe,  che  con
almeno 150 capi  macellati  per  anno.  Alle  regioni  sono  affidati
l'erogazione dei contributi  a  fondo  perduto  e  il  controllo  sul
corretto utilizzo delle risorse. Con successivo decreto del direttore
della  Direzione  generale   per   la   promozione   della   qualita'
agroalimentare e dell'ippica,  da  approvare  entro  due  mesi  dalla
pubblicazione  in  Gazzetta  Ufficiale  del  presente  decreto,  sono
indicati l'elenco delle spese ammissibili al contributo che  potranno
comprendere  a  scelta  delle  regioni,  tra  le  altre,   materiali,
attrezzature e servizi, e le disposizioni sul corretto utilizzo delle
risorse di cui dare comunicazione al Ministero.». 
  «5. Qualora le risorse, ripartite tra le singole regioni secondo  i
criteri di cui al comma precedente, residuino per mancato utilizzo da
parte delle regioni, possono essere ripartite  proporzionalmente  tra
le  regioni  assegnatarie,  in  base  al  rapporto  tra  le   risorse
disponibili e il numero dei capi per i quali e' stata  presentata  la
domanda.». 
  «6. Gli aiuti sono in ogni caso concessi nel rispetto dei massimali
previsti dalle applicabili normative unionali in materia di aiuti  di
Stato e,  in  particolare,  dal  "Quadro  temporaneo"  come  definito
dall'art. 1, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale  23  luglio
2020, n. 9021200 e successive modifiche  e  integrazioni,  da  ultimo
intervenute con la comunicazione della Commissione europea  C  (2021)
3364 final del 6 maggio 2021.». 
  «7. Decorso il termine di validita' del "Quadro temporaneo  per  le
misure di  aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'economia  nell'attuale
emergenza del COVID-19" il  sostegno  potra'  essere  inquadrato  con
successivo decreto ministeriale: 
    nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della  Commissione
del  18  dicembre  2013  o  del  regolamento  (UE)   2019/316   della
Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE)  n.
1408/2013 relativo all'applicazione degli  articoli  107  e  108  del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   "de
minimis" nel settore agricolo, ovvero 
    con un regime di aiuto da inquadrare  ai  sensi  del  regolamento
(UE) n. 702/2014 e successive modificazioni ed integrazioni.».