Art. 2 Al fine di proseguire con l'attivita' di sostegno e di rilancio della filiera suinicola nazionale, al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dell'economia e delle finanze 7 aprile 2020, n. 3632, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'art. 3, comma 2, lettera b), le parole «1,5 milioni di euro, di cui 1 milione nell'anno 2019 e 0,5 milioni nell'anno 2020,» sono sostituite dalle parole «4,5 milioni di euro, di cui 1 milione nell'anno 2019, 0,5 milioni nell'anno 2020 e 3 milioni nell'anno 2021,»; b) all'art. 3, comma 2, lettera c), le parole «0,5 milioni di euro nell'anno 2020» sono sostituite dalle parole «1,5 milioni di euro, di cui 0,5 milioni di euro nell'anno 2020 e 1 milione di euro nell'anno 2021»; c) all'art. 3, comma 2, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente lettera: «d) 6 milioni di euro nell'anno 2021 per il benessere animale, la biosicurezza e la sostenibilita' degli allevamenti suinicoli;»; d) all'art. 3, dopo il comma 3 sono inseriti i presenti commi: «4. Le risorse di cui alla lettera d) del comma 2 del presente articolo sono trasferite alle regioni proporzionalmente al numero dei capi suini registrati nella banca dati nazionale considerando esclusivamente sia gli allevamenti con almeno 15 scrofe, che con almeno 150 capi macellati per anno. Alle regioni sono affidati l'erogazione dei contributi a fondo perduto e il controllo sul corretto utilizzo delle risorse. Con successivo decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica, da approvare entro due mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto, sono indicati l'elenco delle spese ammissibili al contributo che potranno comprendere a scelta delle regioni, tra le altre, materiali, attrezzature e servizi, e le disposizioni sul corretto utilizzo delle risorse di cui dare comunicazione al Ministero.». «5. Qualora le risorse, ripartite tra le singole regioni secondo i criteri di cui al comma precedente, residuino per mancato utilizzo da parte delle regioni, possono essere ripartite proporzionalmente tra le regioni assegnatarie, in base al rapporto tra le risorse disponibili e il numero dei capi per i quali e' stata presentata la domanda.». «6. Gli aiuti sono in ogni caso concessi nel rispetto dei massimali previsti dalle applicabili normative unionali in materia di aiuti di Stato e, in particolare, dal "Quadro temporaneo" come definito dall'art. 1, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 23 luglio 2020, n. 9021200 e successive modifiche e integrazioni, da ultimo intervenute con la comunicazione della Commissione europea C (2021) 3364 final del 6 maggio 2021.». «7. Decorso il termine di validita' del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" il sostegno potra' essere inquadrato con successivo decreto ministeriale: nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 o del regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, ovvero con un regime di aiuto da inquadrare ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014 e successive modificazioni ed integrazioni.».