IL DIRIGENTE 
               del Settore HTA ed economia del farmaco 
 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il  comma  33,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori; 
  Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il
funzionamento dell'Agenzia italiana  del  farmaco,  emanato  a  norma
dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto  n.
53 del Ministero della salute di  concerto  con  i  Ministri  per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle
finanze del 29 marzo 2012; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,
pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia  (comunicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
140 del 17 giugno 2016); 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020; 
  Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020
con cui e' stato conferito al dott. Francesco  Trotta  l'incarico  di
dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco; 
  Vista la determina del direttore generale n. 1568 del  21  dicembre
2021 con cui e' stata conferita al dott. Francesco Trotta la  delega,
ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera e), del decreto  ministeriale
20  settembre  2004,  n.  245,  per  la  firma  delle  determine   di
classificazione e prezzo dei medicinali; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre  2003,  n.  326,
che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano»; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Visto il decreto del Ministero  della  salute  del  2  agosto  2019
recante «Criteri e modalita' con cui l'Agenzia italiana  del  farmaco
determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal
Servizio sanitario nazionale», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  185  del  24  luglio
2020; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco  dei
medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale
(SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge
24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico  nazionale  2006)»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per
il   governo   della   spesa   farmaceutica   convenzionata   e   non
convenzionata», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006; 
  Vista la determina AIFA n. 86/2014 del 29 gennaio 2014,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 43 del  21  febbraio  2014,  recante  «Classificazione  di  taluni
medicinali per uso umano, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge
8 novembre 2012, n.  189,  approvati  con  procedura  centralizzata»,
relativa al medicinale «Invokana» (canagliflozin); 
  Vista la determina AIFA n. 380/2015 del 3 aprile  2015,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 93 del 22 aprile 2015, recante «Riclassificazione  del  medicinale
per uso umano "Invokana"»; 
  Vista la determina AIFA n. 729/2014 del 17 luglio 2014,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 185  dell'11  agosto  2014,  recante  «Classificazione  di  taluni
medicinali per uso umano, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge
8 novembre 2012, n.  189,  approvati  con  procedura  centralizzata»,
relativa al medicinale «Vokanamet» (canagliflozin e metformina); 
  Vista la determina AIFA n. 381/2015 del 3 aprile  2015,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 93 del 22 aprile 2015, recante «Riclassificazione  del  medicinale
per uso umano "Vokanamet"»; 
  Vista la  determina  AIFA  n.  DG  19/2022  del  21  gennaio  2022,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 19 del 25 gennaio  2022,  recante  l'istituzione  della
«Nota 100» relativa alla  prescrizione  degli  inibitori  del  SGLT2,
degli agonisti recettoriali del GLP1, degli inibitori del DPP4 e loro
associazioni nel trattamento del diabete mellito tipo 2; 
  Visto il parere espresso dal  Comitato  prezzi  e  rimborso,  nelle
riunioni del 15 febbraio 2022; 
  Considerato  che  in  data  8  marzo  2022  l'azienda  Mundipharma,
titolare dei farmaci, ha accettato le condizioni economiche  proposte
dal  Comitato  prezzi  e  rimborso  per   i   medicinali   «Invokana»
(canagliflozin), relativamente alle confezioni aventi  codice  A.I.C.
n. 043145022 e 043145061, e  «Vokanamet»  (canagliflozin/metformina),
relativamente alle confezioni aventi codice A.I.C. numeri: 043375029,
043375056, 043375082 e 043375118; 
  Vista la delibera  n.  17  del  17  marzo  2022  del  consiglio  di
amministrazione  dell'AIFA  adottata  su   proposta   del   direttore
generale,  concernente  l'approvazione   dei   medicinali   ai   fini
dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilita'  da
parte del Servizio sanitario nazionale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
                       Condizioni integrative 
 
  Alle specialita' medicinali INVOKANA e  VOKANAMET  si  applica  uno
sconto obbligatorio come da accordo negoziale. 
  Sconto obbligatorio sul  prezzo  ex  factory,  da  praticarsi  alle
strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese  le  strutture  sanitarie
private accreditate con il  Servizio  sanitario  nazionale,  come  da
condizioni negoziali. 
  La societa', fatte salve le disposizioni in materia di  smaltimento
scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30  aprile  2019,
n. 35, convertito nella legge 25 giugno 2019, n.  60,  si  impegna  a
mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del  Servizio
sanitario nazionale. 
  Validita' del contratto: ventiquattro mesi.