Art. 2 
 
               Misure di controllo nella zona infetta 
 
  1. Nella zona infetta in conformita' agli articoli 63 paragrafo  2,
64 e 65 del regolamento delegato (UE) 2020/687  e  alle  disposizioni
previste dal regolamento di esecuzione  (UE)  2021/605  e  successive
modificazioni ed integrazioni, si attua quanto segue: 
    a) suini selvatici: 
      i. prosecuzione  delle  attivita'  di  chiusura  dei  punti  di
collegamento tra la zona  infetta  e  l'esterno  (cosiddetti  varchi:
sovrapassaggi, sottopassaggi) in prossimita' dell'A90 Grande raccordo
anulare, a cui provvede la regione in collaborazione con la  societa'
ANAS. Nella rimanente porzione della zona  infetta,  la  regione,  in
collaborazione con Roma Capitale, prosegue le operazioni di  chiusura
di ulteriori varchi tra le aree verdi e le aree urbanizzate; 
      ii.  prosecuzione  dell'adozione   di   misure   necessarie   a
scoraggiare l'urbanizzazione dei suini selvatici, impedendo l'accesso
alle fonti di cibo: Roma Capitale, anche per  il  tramite  di  propri
enti e societa', provvede a mettere in atto ogni azione utile al fine
di inibire l'accesso ai cassonetti dei rifiuti da parte dei cinghiali
e ad ottimizzarne altresi' il posizionamento; 
      iii. prosecuzione della ricerca attiva delle carcasse di  suini
selvatici su base settimanale, dando priorita' alle aree piu' esterne
della zona infetta ed in  particolare  dove  non  sono  ancora  state
riscontrare carcasse positive. La ricerca proseguira' prediligendo le
aree ad  alta  densita'  di  suini  selvatici,  i  corsi  d'acqua  ed
avvalendosi di personale appositamente individuato. L'attivita'  deve
essere programmata e coordinata a livello  regionale,  razionalizzata
sulla base dei ritrovamenti delle carcasse positive e relazionata con
le modalita' indicate all'art. 5, comma 5 della  presente  ordinanza.
Per lo svolgimento dell'attivita', la regione si avvale degli enti di
gestione delle aree  naturali  protette,  in  collaborazione  con  il
servizio veterinario  della  ASL  territorialmente  competente,  Roma
Capitale, la Citta' metropolitana di Roma Capitale. Se necessario, la
regione  si  avvale  anche  delle   associazioni   venatorie   e   di
volontariato  e  di  persone   fisiche   o   giuridiche   formalmente
incaricate; 
      iv. prosecuzione delle attivita' previste  dalle  procedure  di
gestione, campionamento e smaltimento di tutte le carcasse  rinvenute
nel rispetto delle misure di biosicurezza, in  conformita'  a  quanto
previsto nel manuale delle  emergenze  da  peste  suina  africana  in
popolazioni di suini selvatici.  Le  carcasse,  comprese  quelle  dei
suini selvatici abbattuti, devono essere rimosse e convogliate in  un
punto di  raccolta  adeguato  nel  quale  vengono  campionate  e,  se
necessario, successivamente stoccate in container refrigerato o altro
luogo idoneo, in attesa di  essere  smaltite  in  impianti  preposti.
Tutte le carcasse di cui al periodo precedente  vengono  testate  per
PSA e gestite nel rigoroso rispetto delle procedure di  biosicurezza.
L'individuazione dei punti di raccolta e stoccaggio e degli  impianti
di smaltimento e' demandata alla regione. Le attivita'  sono  a  cura
del servizio veterinario  della  ASL  territorialmente  competente  e
dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della  Toscana
(di seguito IZSLT), secondo le specifiche competenze; 
      v. entro trenta giorni dall'entrata in  vigore  della  presente
ordinanza, predisposizione delle procedure finalizzate alla cattura e
all'abbattimento dei suini selvatici a cura della Cabina di regia  di
cui al successivo art. 4, comma 1, previo parere favorevole  e  sulla
base delle indicazioni fornite dal Gruppo operativo degli esperti; 
      vi. affissione di apposita segnaletica  di  avviso  di  accesso
alla zona infetta. I segnali devono essere posti su  ogni  strada  di
accesso alla zona infetta, ivi inclusi i centri abitati  e  i  parchi
coinvolti  e  comunque  all'inizio  di  ogni  carrabile  che  conduca
all'interno  della  zona  infetta.  I  segnali  dovranno  essere   di
dimensioni e colori  idonei,  costruiti  o  rivestiti  con  materiale
resistente  alle  intemperie  e  riportanti  almeno  le  informazioni
principali sulla malattia e sui comportamenti corretti  da  adottare.
Tale attivita' e' a cura di Roma Capitale e degli  enti  di  gestione
delle aree naturali protette, ciascuno per quanto di competenza; 
      vii. all'interno del  Grande  raccordo  anulare  di  Roma  sono
vietate le attivita' venatorie ai sensi legge regionale del  Lazio  2
maggio 1995, n. 17 «Norme per la tutela della fauna  selvatica  e  la
gestione programmata dell'esercizio venatorio»,  art.  37,  comma  1,
lettera mm). All'interno delle aree naturali  protette  regionali  e'
vietata la caccia ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 «Legge
quadro sulle aree protette» e  della  legge  regionale  del  Lazio  6
ottobre 1997, n. 29 «Norme  in  materia  di  aree  naturali  protette
regionali».  Alle  verifiche  del  rispetto  dei   divieti   e   agli
accertamenti  delle  violazioni  provvedono  le   Forze   dell'ordine
territorialmente competenti ed il personale di vigilanza  degli  enti
di gestione delle aree naturali protette; 
      viii. oltre ai divieti di cui all'art. 1, lettera a),  punto  2
dell'ordinanza del presidente della Regione Lazio prot. n. Z00002 del
7  maggio  2022,  nelle  aree  agricole  e  naturali  e'  vietato  lo
svolgimento delle  attivita'  all'aperto  di  cui  all'ordinanza  del
Ministro della salute di  intesa  con  il  Ministro  delle  politiche
agricole, alimentari e forestali del 13 gennaio 2022. Previa motivata
e documentata richiesta, la regione puo' autorizzare  lo  svolgimento
delle attivita' vietate ai sensi del presente comma, sulla base della
valutazione del rischio da parte del Gruppo operativo degli esperti e
del CEREP; 
      ix. verifica del rispetto  del  divieto  di  foraggiamento  dei
suini selvatici, ad eccezione delle attivita' di cui al punto v.  ove
e' previsto l'utilizzo delle  esche  finalizzato  alle  attivita'  di
depopolamento,  a  cura  delle  Forze  dell'ordine   territorialmente
competenti e degli enti di gestione delle aree naturali protette  per
quanto di competenza; 
      x. per la ricezione e lo smistamento agli enti  preposti  delle
segnalazioni di carcasse  rinvenute  o  di  cinghiali  moribondi,  la
regione mette a disposizione dei cittadini il numero  verde  gratuito
della Protezione civile n. 803555, attivo h 24; 
    b) suini detenuti (inclusi i cinghiali): 
      i. censimento di tutti gli stabilimenti  che  detengono  suini,
inclusi i cinghiali, ed immediato aggiornamento della BDN sulla  base
delle   informazioni   anagrafiche    verificate,    tra    cui    la
geolocalizzazione,  l'orientamento  produttivo,  il  numero  di  capi
presenti. Detta attivita' deve comprendere anche l'individuazione  di
ogni  struttura  non   registrata   in   BDN   che   detenga,   anche
temporaneamente e/o a qualsiasi titolo, cinghiali o suini  anche  non
destinati  alla  produzione  di  alimenti.  Alle  predette  attivita'
provvedono l'ASL, Comando unita' forestali dell'Arma dei  carabinieri
e le Forze di polizia territorialmente competenti; 
      ii. l'ASL territorialmente competente programma la macellazione
immediata dei suini detenuti all'interno  di  allevamenti  familiari,
commerciali  della  tipologia  semibradi  e  allevamenti  misti   che
detengono suini, cinghiali o loro meticci destinati  alla  produzione
di alimenti. La predetta ASL verifica  il  rispetto  del  divieto  di
ripopolamento per sei mesi dalla data della presente ordinanza; 
      iii. l'ASL territorialmente competente  programma  altresi'  la
macellazione  dei  suini   presenti   negli   allevamenti   di   tipo
commerciale. La predetta ASL verifica  il  rispetto  del  divieto  di
riproduzione e  di  ripopolamento  per  sei  mesi  dalla  data  della
presente ordinanza; 
      iv.  l'ASL  territorialmente  competente  esegue  il  controllo
virologico di tutti i suini morti e dei casi sospetti  come  definiti
dall' art. 9, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/689; 
      v. qualora non sia  possibile  attuare  le  misure  di  cui  ai
precedenti punti ii e iii, la regione puo'  attuare  quanto  previsto
dagli articoli 61 e 70 del regolamento (UE) 2016/429; 
      vi. qualora si rendano necessari  trattamenti  terapeutici  sui
suini non destinati alla produzione di alimenti, il detentore  dovra'
darne  comunicazione  al  veterinario  libero   professionista,   che
valutera' con il  servizio  veterinario  della  ASL  territorialmente
competente la necessita' di  effettuare  prima  del  trattamento,  il
prelievo di sangue per escludere la presenza del virus PSA; 
      vii. allo scadere dei sei mesi dal divieto di ripopolamento  di
cui al punto ii e iii, valutata la situazione  epidemiologica,  sara'
possibile  consentire  il  ripopolamento  degli  allevamenti,  previa
verifica da parte del servizio veterinario della ASL territorialmente
competente  dell'adozione  di   misure   di   biosicurezza   di   cui
all'allegato  II  del  regolamento  di  esecuzione  (UE)  2021/605  e
successive  modificazioni  ed   integrazioni   e   dei   livelli   di
biosicurezza, attraverso la compilazione delle  apposite  check  list
nel sistema Classyfarm.it; 
      viii.  divieto  di  movimentazione   di   suini   detenuti   in
stabilimenti siti in zona infetta ai sensi dell'art.  9  paragrafo  1
del  regolamento   di   esecuzione   (UE)   2021/605   e   successive
modificazioni  ed  integrazioni  ad  eccezione  della  movimentazione
finalizzata  alla  macellazione  che  dovra'  avvenire   secondo   le
condizioni  generali  e  specifiche  previste  dal   regolamento   di
esecuzione (UE) 2021/605 e successive modificazioni ed  integrazioni,
previo  parere  favorevole  del  CEREP  e  sentito   il   Commissario
straordinario; 
      ix. divieto di movimentazione di partite di materiale germinale
ottenuto da suini detenuti nella zona infetta al  di  fuori  di  tale
zona, ai sensi  dell'art.  10  del  regolamento  di  esecuzione  (UE)
2021/605 e successive modificazioni ed integrazioni; 
      x. divieto di movimentazione di  partite  di  sottoprodotti  di
origine animale ottenute da suini detenuti nella zona infetta  al  di
fuori di  tale  zona,  ai  sensi  dell'art.  11  del  regolamento  di
esecuzione (UE) 2021/605 e successive modificazioni ed integrazioni; 
      xi. divieto di movimentazione di partite  di  carni  fresche  e
prodotti a base di carne,  compresi  i  budelli,  ottenuti  da  suini
detenuti nella zona infetta al  di  fuori  di  tale  zona,  ai  sensi
dell'art. 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive
modificazioni ed integrazioni; 
      xii. divieto di movimentazione  fuori  dalla  zona  infetta  di
fieno e paglia ivi prodotti se non previo stoccaggio per  un  periodo
di almeno novanta giorni in siti  dove  sia  garantita  l'assenza  di
contatto con suini selvatici. 
  2. In deroga ai divieti di cui al comma 1, lettera b), punti da  ix
a xi, la regione, su richiesta, puo'  autorizzare  le  movimentazioni
secondo le condizioni generali e specifiche previste dal  regolamento
di  esecuzione  (UE)   2021/605   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni,  previo  parere  favorevole  del  CEREP  e  sentito  il
Commissario straordinario. 
  3. Il Commissario straordinario, sentita l'Unita' centrale di crisi
(UCC), sulla base della valutazione della situazione  epidemiologica,
puo'  individuare  condizioni  ulteriori  per  la  concessione  delle
deroghe di cui al comma 2 o valutare la necessita' di  non  concedere
una o piu' deroghe per un determinato periodo di tempo.