Art. 2 Misure di controllo nella zona infetta 1. Nella zona infetta in conformita' agli articoli 63 paragrafo 2, 64 e 65 del regolamento delegato (UE) 2020/687 e alle disposizioni previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modificazioni ed integrazioni, si attua quanto segue: a) suini selvatici: i. prosecuzione delle attivita' di chiusura dei punti di collegamento tra la zona infetta e l'esterno (cosiddetti varchi: sovrapassaggi, sottopassaggi) in prossimita' dell'A90 Grande raccordo anulare, a cui provvede la regione in collaborazione con la societa' ANAS. Nella rimanente porzione della zona infetta, la regione, in collaborazione con Roma Capitale, prosegue le operazioni di chiusura di ulteriori varchi tra le aree verdi e le aree urbanizzate; ii. prosecuzione dell'adozione di misure necessarie a scoraggiare l'urbanizzazione dei suini selvatici, impedendo l'accesso alle fonti di cibo: Roma Capitale, anche per il tramite di propri enti e societa', provvede a mettere in atto ogni azione utile al fine di inibire l'accesso ai cassonetti dei rifiuti da parte dei cinghiali e ad ottimizzarne altresi' il posizionamento; iii. prosecuzione della ricerca attiva delle carcasse di suini selvatici su base settimanale, dando priorita' alle aree piu' esterne della zona infetta ed in particolare dove non sono ancora state riscontrare carcasse positive. La ricerca proseguira' prediligendo le aree ad alta densita' di suini selvatici, i corsi d'acqua ed avvalendosi di personale appositamente individuato. L'attivita' deve essere programmata e coordinata a livello regionale, razionalizzata sulla base dei ritrovamenti delle carcasse positive e relazionata con le modalita' indicate all'art. 5, comma 5 della presente ordinanza. Per lo svolgimento dell'attivita', la regione si avvale degli enti di gestione delle aree naturali protette, in collaborazione con il servizio veterinario della ASL territorialmente competente, Roma Capitale, la Citta' metropolitana di Roma Capitale. Se necessario, la regione si avvale anche delle associazioni venatorie e di volontariato e di persone fisiche o giuridiche formalmente incaricate; iv. prosecuzione delle attivita' previste dalle procedure di gestione, campionamento e smaltimento di tutte le carcasse rinvenute nel rispetto delle misure di biosicurezza, in conformita' a quanto previsto nel manuale delle emergenze da peste suina africana in popolazioni di suini selvatici. Le carcasse, comprese quelle dei suini selvatici abbattuti, devono essere rimosse e convogliate in un punto di raccolta adeguato nel quale vengono campionate e, se necessario, successivamente stoccate in container refrigerato o altro luogo idoneo, in attesa di essere smaltite in impianti preposti. Tutte le carcasse di cui al periodo precedente vengono testate per PSA e gestite nel rigoroso rispetto delle procedure di biosicurezza. L'individuazione dei punti di raccolta e stoccaggio e degli impianti di smaltimento e' demandata alla regione. Le attivita' sono a cura del servizio veterinario della ASL territorialmente competente e dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana (di seguito IZSLT), secondo le specifiche competenze; v. entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, predisposizione delle procedure finalizzate alla cattura e all'abbattimento dei suini selvatici a cura della Cabina di regia di cui al successivo art. 4, comma 1, previo parere favorevole e sulla base delle indicazioni fornite dal Gruppo operativo degli esperti; vi. affissione di apposita segnaletica di avviso di accesso alla zona infetta. I segnali devono essere posti su ogni strada di accesso alla zona infetta, ivi inclusi i centri abitati e i parchi coinvolti e comunque all'inizio di ogni carrabile che conduca all'interno della zona infetta. I segnali dovranno essere di dimensioni e colori idonei, costruiti o rivestiti con materiale resistente alle intemperie e riportanti almeno le informazioni principali sulla malattia e sui comportamenti corretti da adottare. Tale attivita' e' a cura di Roma Capitale e degli enti di gestione delle aree naturali protette, ciascuno per quanto di competenza; vii. all'interno del Grande raccordo anulare di Roma sono vietate le attivita' venatorie ai sensi legge regionale del Lazio 2 maggio 1995, n. 17 «Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio», art. 37, comma 1, lettera mm). All'interno delle aree naturali protette regionali e' vietata la caccia ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 «Legge quadro sulle aree protette» e della legge regionale del Lazio 6 ottobre 1997, n. 29 «Norme in materia di aree naturali protette regionali». Alle verifiche del rispetto dei divieti e agli accertamenti delle violazioni provvedono le Forze dell'ordine territorialmente competenti ed il personale di vigilanza degli enti di gestione delle aree naturali protette; viii. oltre ai divieti di cui all'art. 1, lettera a), punto 2 dell'ordinanza del presidente della Regione Lazio prot. n. Z00002 del 7 maggio 2022, nelle aree agricole e naturali e' vietato lo svolgimento delle attivita' all'aperto di cui all'ordinanza del Ministro della salute di intesa con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 13 gennaio 2022. Previa motivata e documentata richiesta, la regione puo' autorizzare lo svolgimento delle attivita' vietate ai sensi del presente comma, sulla base della valutazione del rischio da parte del Gruppo operativo degli esperti e del CEREP; ix. verifica del rispetto del divieto di foraggiamento dei suini selvatici, ad eccezione delle attivita' di cui al punto v. ove e' previsto l'utilizzo delle esche finalizzato alle attivita' di depopolamento, a cura delle Forze dell'ordine territorialmente competenti e degli enti di gestione delle aree naturali protette per quanto di competenza; x. per la ricezione e lo smistamento agli enti preposti delle segnalazioni di carcasse rinvenute o di cinghiali moribondi, la regione mette a disposizione dei cittadini il numero verde gratuito della Protezione civile n. 803555, attivo h 24; b) suini detenuti (inclusi i cinghiali): i. censimento di tutti gli stabilimenti che detengono suini, inclusi i cinghiali, ed immediato aggiornamento della BDN sulla base delle informazioni anagrafiche verificate, tra cui la geolocalizzazione, l'orientamento produttivo, il numero di capi presenti. Detta attivita' deve comprendere anche l'individuazione di ogni struttura non registrata in BDN che detenga, anche temporaneamente e/o a qualsiasi titolo, cinghiali o suini anche non destinati alla produzione di alimenti. Alle predette attivita' provvedono l'ASL, Comando unita' forestali dell'Arma dei carabinieri e le Forze di polizia territorialmente competenti; ii. l'ASL territorialmente competente programma la macellazione immediata dei suini detenuti all'interno di allevamenti familiari, commerciali della tipologia semibradi e allevamenti misti che detengono suini, cinghiali o loro meticci destinati alla produzione di alimenti. La predetta ASL verifica il rispetto del divieto di ripopolamento per sei mesi dalla data della presente ordinanza; iii. l'ASL territorialmente competente programma altresi' la macellazione dei suini presenti negli allevamenti di tipo commerciale. La predetta ASL verifica il rispetto del divieto di riproduzione e di ripopolamento per sei mesi dalla data della presente ordinanza; iv. l'ASL territorialmente competente esegue il controllo virologico di tutti i suini morti e dei casi sospetti come definiti dall' art. 9, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/689; v. qualora non sia possibile attuare le misure di cui ai precedenti punti ii e iii, la regione puo' attuare quanto previsto dagli articoli 61 e 70 del regolamento (UE) 2016/429; vi. qualora si rendano necessari trattamenti terapeutici sui suini non destinati alla produzione di alimenti, il detentore dovra' darne comunicazione al veterinario libero professionista, che valutera' con il servizio veterinario della ASL territorialmente competente la necessita' di effettuare prima del trattamento, il prelievo di sangue per escludere la presenza del virus PSA; vii. allo scadere dei sei mesi dal divieto di ripopolamento di cui al punto ii e iii, valutata la situazione epidemiologica, sara' possibile consentire il ripopolamento degli allevamenti, previa verifica da parte del servizio veterinario della ASL territorialmente competente dell'adozione di misure di biosicurezza di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modificazioni ed integrazioni e dei livelli di biosicurezza, attraverso la compilazione delle apposite check list nel sistema Classyfarm.it; viii. divieto di movimentazione di suini detenuti in stabilimenti siti in zona infetta ai sensi dell'art. 9 paragrafo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modificazioni ed integrazioni ad eccezione della movimentazione finalizzata alla macellazione che dovra' avvenire secondo le condizioni generali e specifiche previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modificazioni ed integrazioni, previo parere favorevole del CEREP e sentito il Commissario straordinario; ix. divieto di movimentazione di partite di materiale germinale ottenuto da suini detenuti nella zona infetta al di fuori di tale zona, ai sensi dell'art. 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modificazioni ed integrazioni; x. divieto di movimentazione di partite di sottoprodotti di origine animale ottenute da suini detenuti nella zona infetta al di fuori di tale zona, ai sensi dell'art. 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modificazioni ed integrazioni; xi. divieto di movimentazione di partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nella zona infetta al di fuori di tale zona, ai sensi dell'art. 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modificazioni ed integrazioni; xii. divieto di movimentazione fuori dalla zona infetta di fieno e paglia ivi prodotti se non previo stoccaggio per un periodo di almeno novanta giorni in siti dove sia garantita l'assenza di contatto con suini selvatici. 2. In deroga ai divieti di cui al comma 1, lettera b), punti da ix a xi, la regione, su richiesta, puo' autorizzare le movimentazioni secondo le condizioni generali e specifiche previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modificazioni ed integrazioni, previo parere favorevole del CEREP e sentito il Commissario straordinario. 3. Il Commissario straordinario, sentita l'Unita' centrale di crisi (UCC), sulla base della valutazione della situazione epidemiologica, puo' individuare condizioni ulteriori per la concessione delle deroghe di cui al comma 2 o valutare la necessita' di non concedere una o piu' deroghe per un determinato periodo di tempo.