Art. 3 Misure di controllo della zona confinante con la zona infetta 1. Nella zona confinante con la zona infetta comprendente i territori di cui all'allegato 1 alla presente ordinanza, si attua quanto segue: a) suini selvatici: i. prosecuzione della ricerca attiva delle carcasse di suini selvatici che deve avvenire ogni due settimane. L'attivita' deve essere programmata e coordinata a livello regionale, razionalizzata sulla base dei ritrovamenti delle carcasse positive, rendicontata e relazionata con le modalita' indicate nell'art. 5, comma 5 della presente ordinanza. Per lo svolgimento dell'attivita', la regione si avvale degli enti di gestione delle aree naturali protette, in collaborazione con il servizio veterinario della ASL territorialmente competente, Roma Capitale, la Citta' metropolitana di Roma Capitale. Se necessario, la regione si avvale anche delle associazioni venatorie e di volontariato e di persone fisiche o giuridiche formalmente incaricate; ii. le procedure di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) punto v, recano anche le modalita' per la cattura e l'abbattimento dei suini selvatici nella zona di cui al presente articolo, al fine di raggiungere l'obiettivo della riduzione della popolazione degli stessi. Tutte le carcasse degli animali eventualmente catturati e abbattuti possono essere destinate all'autoconsumo esclusivamente all'interno della stessa zona di attenzione e solo se risultate negative ai test di laboratorio per ricerca del virus PSA; iii. la regione regolamenta l'attivita' venatoria e di controllo verso la specie cinghiale, svolta nel rispetto di specifiche misure di biosicurezza di cui all'allegato 1 alla ordinanza del Commissario straordinario alla PSA 1/2022, tenendo conto della situazione epidemiologica e sentito il parere del Gruppo operativo degli esperti. I capi cacciati possono essere destinati all'autoconsumo esclusivamente all'interno della stessa zona di attenzione e solo se risultati negativi ai test di laboratorio per ricerca del virus PSA; iv. verifica del rispetto del divieto di foraggiamento dei suini selvatici, ad eccezione delle attivita' di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), punto v. ove e' previsto l'utilizzo delle esche finalizzato alle attivita' di depopolamento, a cura delle forze dell'ordine territorialmente competenti e degli enti di gestione delle aree naturali protette per quanto di competenza; v. divieto di movimentazione diversa da quella finalizzata alla macellazione di suini selvatici catturati in aree protette e in tutti i territori di cui al presente articolo; b) suini detenuti (inclusi i cinghiali): i. censimento di tutti gli stabilimenti che detengono suini, inclusi i cinghiali, ed immediato aggiornamento della BDN sulla base delle informazioni anagrafiche verificate, tra cui la geolocalizzazione, l'orientamento produttivo, il numero di capi presenti. Detta attivita' deve comprendere anche l'individuazione di ogni struttura non registrata in BDN che detenga, anche temporaneamente e/o a qualsiasi titolo, cinghiali o suini anche non destinati alla produzione di alimenti. Alle predette attivita' provvedono l'ASL, Comando unita' forestali dell'Arma dei carabinieri e le Forze di polizia territorialmente competenti; ii. il servizio veterinario della ASL territorialmente competente esegue puntualmente il controllo virologico dei casi sospetti come definiti dall'art. 9, paragrafo 1, regolamento delegato (UE) 2020/689; provvede altresi' al monitoraggio di tutti i verri e le scrofe trovati morti, e dei suini appartenenti alle altre categorie limitatamente ai soggetti con peso maggiore di 20 kg morti il sabato e la domenica; iii. qualora si rendano necessari trattamenti terapeutici sui suini non gia' precedentemente pianificati, l'operatore dovra' darne comunicazione al veterinario libero professionista, che valutera' con il servizio veterinario della ASL territorialmente competente la necessita' di effettuare prima del trattamento il prelievo di sangue per escludere la presenza del virus PSA; iv. il servizio veterinario della ASL territorialmente competente provvede alla verifica dei livelli di biosicurezza esistenti negli allevamenti, dando priorita' a quelli di tipologia «semibrado», attraverso la compilazione delle apposite check list nel sistema Classyfarm.it. In caso di riscontro di non conformita', il servizio veterinario della ASL territorialmente competente, fatta salva l'adozione di specifici provvedimenti sanzionatori, prescrive modalita' e tempi per la risoluzione delle non conformita'. Se l'operatore non adempie alle prescrizioni, si provvede alla macellazione dei suini detenuti ed al divieto di ripopolamento fino a risoluzione delle stesse. Nelle more della pubblicazione del decreto del Ministro della salute in cui vengono stabiliti i parametri tecnici di biosicurezza per gli allevamenti suinicoli di cui all'art. 1, punto 7 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9 convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, i requisiti minimi di biosicurezza sono quelli elencati nell'allegato 3 del Piano di sorveglianza nazionale della peste suina africana per il 2021; v. laddove il servizio veterinario della ASL territorialmente competente verifica l'assenza di strutture che garantiscono, in ogni forma di recinzione, l'effettiva separazione con i suini selvatici a vita libera, i suini detenuti in allevamenti di tipologia «semibrado» compresi i cinghiali detenuti, sono trasferiti e trattenuti all'interno di un edificio dell'azienda. Qualora cio' non sia realizzabile o qualora il loro benessere sia compromesso, si provvede alla macellazione ed al divieto di ripopolamento fino alla risoluzione delle carenze riscontrate; vi. rafforzamento della vigilanza sulle movimentazioni dei suini e l'inserimento dell'obbligo di validazione del modello 4 da parte del Servizio veterinario della ASL territorialmente competente; vii. i movimenti di partite di suini al di fuori della zona di cui al presente articolo e verso il restante territorio nazionale, sono consentiti in vincolo e previa autorizzazione del servizio veterinario della ASL territorialmente competente sugli stabilimenti di partenza e di destinazione, subordinata ad una valutazione del rischio favorevole ed al rispetto delle seguenti condizioni: 1) lo stabilimento di partenza rispetta le misure di biosicurezza di cui all'allegato 3 del Piano di sorveglianza nazionale della peste suina africana per il 2021; 2) pre-notifica al servizio veterinario della ASL territorialmente competente sullo stabilimento di destinazione e verifica della disponibilita' alla ricezione della partita; 3) esame clinico effettuato dal veterinario ufficiale nelle ventiquattro ore precedenti la movimentazione sui suini detenuti nello stabilimento, compresi quelli destinati a essere spostati, effettuato in accordo a quanto previsto dal manuale delle emergenze da peste suina africana e peste suina classica in popolazioni di suini domestici del 20 gennaio 2020; 4) rispetto delle prescrizioni di biosicurezza previste per i mezzi di trasporto di cui all'art. 24 del regolamento delegato (UE) 2020/687; viii. il servizio veterinario della ASL territorialmente competente le forze dell'ordine territorialmente competenti verifica la presenza di suini detenuti a scopo non commerciale (pet pigs) e prescrivono ai proprietari l'adozione di adeguate misure di biosicurezza tese ad evitare ogni potenziale contatto con suini selvatici e altra sorgente di contaminazione diretta o indiretta con il virus della PSA. 2. La regione, per i territori che non rientrano nella zona infetta e in quella confinante con la zona infetta, puo' individuare ulteriori zone a maggior rischio in cui estendere l'applicazione delle misure di cui al presente articolo, oppure individuare eventuali misure aggiuntive che possano essere adottate previo parere del Gruppo operativo degli esperti e concordate nell'ambito dell'Unita' centrale di crisi.