Art. 3 
 
                   Misure di controllo della zona 
                   confinante con la zona infetta 
 
   1. Nella zona  confinante  con  la  zona  infetta  comprendente  i
territori di cui all'allegato 1 alla  presente  ordinanza,  si  attua
quanto segue: 
    a) suini selvatici: 
      i. prosecuzione della ricerca attiva delle  carcasse  di  suini
selvatici che deve avvenire  ogni  due  settimane.  L'attivita'  deve
essere programmata e coordinata a livello  regionale,  razionalizzata
sulla base dei ritrovamenti delle carcasse positive,  rendicontata  e
relazionata con le modalita' indicate  nell'art.  5,  comma  5  della
presente ordinanza. Per lo svolgimento dell'attivita', la regione  si
avvale degli enti  di  gestione  delle  aree  naturali  protette,  in
collaborazione con il servizio veterinario della ASL territorialmente
competente, Roma Capitale, la Citta' metropolitana di Roma  Capitale.
Se  necessario,  la  regione  si  avvale  anche  delle   associazioni
venatorie e  di  volontariato  e  di  persone  fisiche  o  giuridiche
formalmente incaricate; 
      ii. le procedure di cui all'art. 2, comma 1, lettera  a)  punto
v, recano anche le modalita' per  la  cattura  e  l'abbattimento  dei
suini selvatici nella zona di cui al presente articolo,  al  fine  di
raggiungere  l'obiettivo  della  riduzione  della  popolazione  degli
stessi. Tutte le carcasse degli  animali  eventualmente  catturati  e
abbattuti possono  essere  destinate  all'autoconsumo  esclusivamente
all'interno della stessa zona  di  attenzione  e  solo  se  risultate
negative ai test di laboratorio per ricerca del virus PSA; 
      iii.  la  regione  regolamenta  l'attivita'  venatoria   e   di
controllo  verso  la  specie  cinghiale,  svolta  nel   rispetto   di
specifiche  misure  di  biosicurezza  di  cui  all'allegato  1   alla
ordinanza del Commissario  straordinario  alla  PSA  1/2022,  tenendo
conto della situazione epidemiologica e sentito il parere del  Gruppo
operativo degli esperti. I capi  cacciati  possono  essere  destinati
all'autoconsumo  esclusivamente  all'interno  della  stessa  zona  di
attenzione e solo se risultati negativi ai test  di  laboratorio  per
ricerca del virus PSA; 
      iv. verifica del rispetto  del  divieto  di  foraggiamento  dei
suini selvatici, ad eccezione delle  attivita'  di  cui  all'art.  2,
comma 2, lettera a), punto v. ove e' previsto l'utilizzo delle  esche
finalizzato alle attivita'  di  depopolamento,  a  cura  delle  forze
dell'ordine territorialmente competenti  e  degli  enti  di  gestione
delle aree naturali protette per quanto di competenza; 
      v. divieto di movimentazione diversa da quella finalizzata alla
macellazione di suini selvatici catturati in aree protette e in tutti
i territori di cui al presente articolo; 
    b) suini detenuti (inclusi i cinghiali): 
      i. censimento di tutti gli stabilimenti  che  detengono  suini,
inclusi i cinghiali, ed immediato aggiornamento della BDN sulla  base
delle   informazioni   anagrafiche    verificate,    tra    cui    la
geolocalizzazione,  l'orientamento  produttivo,  il  numero  di  capi
presenti. Detta attivita' deve comprendere anche l'individuazione  di
ogni  struttura  non   registrata   in   BDN   che   detenga,   anche
temporaneamente e/o a qualsiasi titolo, cinghiali o suini  anche  non
destinati  alla  produzione  di  alimenti.  Alle  predette  attivita'
provvedono l'ASL, Comando unita' forestali dell'Arma dei  carabinieri
e le Forze di polizia territorialmente competenti; 
      ii.  il  servizio  veterinario   della   ASL   territorialmente
competente esegue  puntualmente  il  controllo  virologico  dei  casi
sospetti come definiti dall'art. 9, paragrafo 1, regolamento delegato
(UE) 2020/689; provvede altresi' al monitoraggio di tutti i  verri  e
le  scrofe  trovati  morti,  e  dei  suini  appartenenti  alle  altre
categorie limitatamente ai soggetti con peso maggiore di 20 kg  morti
il sabato e la domenica; 
      iii. qualora si rendano necessari trattamenti  terapeutici  sui
suini non gia' precedentemente pianificati, l'operatore dovra'  darne
comunicazione al veterinario libero professionista, che valutera' con
il servizio veterinario  della  ASL  territorialmente  competente  la
necessita' di effettuare prima del trattamento il prelievo di  sangue
per escludere la presenza del virus PSA; 
      iv.  il  servizio  veterinario   della   ASL   territorialmente
competente  provvede  alla  verifica  dei  livelli  di   biosicurezza
esistenti negli allevamenti, dando priorita' a  quelli  di  tipologia
«semibrado», attraverso la compilazione delle apposite check list nel
sistema Classyfarm.it. In caso di riscontro di  non  conformita',  il
servizio veterinario della  ASL  territorialmente  competente,  fatta
salva l'adozione di specifici provvedimenti  sanzionatori,  prescrive
modalita' e tempi  per  la  risoluzione  delle  non  conformita'.  Se
l'operatore  non  adempie  alle  prescrizioni,   si   provvede   alla
macellazione dei suini detenuti ed al divieto di ripopolamento fino a
risoluzione delle stesse. Nelle more della pubblicazione del  decreto
del Ministro della  salute  in  cui  vengono  stabiliti  i  parametri
tecnici di biosicurezza per gli allevamenti suinicoli di cui all'art.
1, punto 7 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n.  9  convertito  con
modificazioni dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, i requisiti minimi di
biosicurezza sono  quelli  elencati  nell'allegato  3  del  Piano  di
sorveglianza nazionale della peste suina africana per il 2021; 
      v. laddove il servizio veterinario della  ASL  territorialmente
competente verifica l'assenza di strutture che garantiscono, in  ogni
forma di recinzione, l'effettiva separazione con i suini selvatici  a
vita libera, i suini detenuti in allevamenti di tipologia «semibrado»
compresi  i  cinghiali  detenuti,  sono   trasferiti   e   trattenuti
all'interno  di  un  edificio  dell'azienda.  Qualora  cio'  non  sia
realizzabile o qualora il loro benessere sia compromesso, si provvede
alla  macellazione  ed  al  divieto  di   ripopolamento   fino   alla
risoluzione delle carenze riscontrate; 
      vi. rafforzamento  della  vigilanza  sulle  movimentazioni  dei
suini e l'inserimento dell'obbligo di validazione del  modello  4  da
parte del Servizio veterinario della ASL territorialmente competente; 
      vii. i movimenti di partite di suini al di fuori della zona  di
cui al presente articolo e verso il  restante  territorio  nazionale,
sono consentiti in  vincolo  e  previa  autorizzazione  del  servizio
veterinario della ASL territorialmente competente sugli  stabilimenti
di partenza e di destinazione, subordinata  ad  una  valutazione  del
rischio favorevole ed al rispetto delle seguenti condizioni: 
        1)  lo  stabilimento  di  partenza  rispetta  le  misure   di
biosicurezza  di  cui  all'allegato  3  del  Piano  di   sorveglianza
nazionale della peste suina africana per il 2021; 
        2)   pre-notifica   al   servizio   veterinario   della   ASL
territorialmente competente  sullo  stabilimento  di  destinazione  e
verifica della disponibilita' alla ricezione della partita; 
        3) esame clinico effettuato dal veterinario  ufficiale  nelle
ventiquattro ore precedenti  la  movimentazione  sui  suini  detenuti
nello stabilimento, compresi  quelli  destinati  a  essere  spostati,
effettuato in accordo a quanto previsto dal manuale  delle  emergenze
da peste suina africana e peste  suina  classica  in  popolazioni  di
suini domestici del 20 gennaio 2020; 
        4) rispetto delle prescrizioni di biosicurezza previste per i
mezzi di trasporto di cui all'art. 24 del regolamento  delegato  (UE)
2020/687; 
      viii.  il  servizio  veterinario  della  ASL   territorialmente
competente le forze dell'ordine territorialmente competenti  verifica
la presenza di suini detenuti a scopo non commerciale  (pet  pigs)  e
prescrivono  ai  proprietari  l'adozione  di   adeguate   misure   di
biosicurezza tese ad  evitare  ogni  potenziale  contatto  con  suini
selvatici e altra sorgente di contaminazione diretta o indiretta  con
il virus della PSA. 
  2. La regione, per i territori che non rientrano nella zona infetta
e  in  quella  confinante  con  la  zona  infetta,  puo'  individuare
ulteriori zone a maggior  rischio  in  cui  estendere  l'applicazione
delle  misure  di  cui  al  presente  articolo,  oppure   individuare
eventuali misure aggiuntive che possano essere adottate previo parere
del  Gruppo  operativo  degli  esperti   e   concordate   nell'ambito
dell'Unita' centrale di crisi.