Art. 6 Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall'attuazione della presente ordinanza non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate a carico della finanza pubblica. 2. Gli interventi previsti dalla presente ordinanza sono attuati con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nonche' con le eventuali risorse aggiuntive che saranno messe a disposizione dal legislatore.