Art. 7 
 
                         Durata delle misure 
                     e disposizioni transitorie 
 
   1.  La  presente  ordinanza  si  applica  a  far  data  dalla  sua
emanazione,  e'  immediatamente  comunicata  ai  soggetti   attuatori
individuati e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano  ai  sensi
dell'art. 2, comma  6  del  decreto-legge  17  febbraio  2022,  n.  9
convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2022, n. 29 e sara'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 17 maggio 2022 
 
                                Il Commissario straordinario: Ferrari