Art. 7 Durata delle misure e disposizioni transitorie 1. La presente ordinanza si applica a far data dalla sua emanazione, e' immediatamente comunicata ai soggetti attuatori individuati e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'art. 2, comma 6 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9 convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2022, n. 29 e sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 maggio 2022 Il Commissario straordinario: Ferrari