Art. 2 Casi di manleva e richieste di indennizzo 1. Ai sensi dell'art. 76, comma 7, del decreto-legge n. 73 del 2021, la Regione Siciliana tiene indenne l'Agenzia delle entrate-riscossione delle conseguenze patrimoniali derivanti dall'attivita' di Riscossione Sicilia S.p.a., ivi comprese quelle: a) per spese incorse, perdite sostenute o danni, anche non noti alla data dello scioglimento (oppure alla data dell'eventuale precedente dismissione della partecipazione di cui all'art. 76, comma 7, del decreto-legge n. 73 del 2021), subiti per effetto di un'operazione effettuata o di un atto compiuto o di un fatto determinatosi fino alla stessa data; b) originate da qualsiasi sopravvenienza passiva, insussistenza dell'attivo o minusvalenza rispetto alle risultanze dei bilanci di cui al comma 6 dell'art. 76 del decreto-legge n. 73 del 2021 e che non trovino presidio nei fondi ivi accantonati; c) originate dall'assenza, incompletezza, o erroneita' delle informazioni presenti sui sistemi informativi aziendali, riguardanti i carichi affidati, le relative procedure di recupero e ogni altra attivita' esperita; d) scaturenti dal diniego del discarico per inesigibilita' di cui all'art. 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. 2. Nel caso in cui le sopravvenienze passive, le insussistenze dell'attivo o le minusvalenze di cui al comma 1, lettera b) trovino corrispondente presidio nei fondi risultanti dai bilanci di cui al comma 6 dell'art. 76 del decreto-legge n. 73 del 2021, incluse eventuali integrazioni successivamente effettuate da Agenzia delle entrate - riscossione entro il limite dell'ammontare previsto dal comma 3 del citato art. 76, la stessa Agenzia provvede ad utilizzare tali fondi fino a capienza degli stessi e, entro sessanta giorni dalla data di chiusura di ciascun trimestre, rendiconta al proprio Collegio dei revisori gli utilizzi dei fondi medesimi. Nei quindici giorni successivi l'Agenzia delle entrate-riscossione fornisce apposita informativa alla Regione Siciliana. Le evidenze disponibili trimestre per trimestre saranno definitivamente accertate con l'approvazione del bilancio d'esercizio. 3. Per le poste che non trovino presidio nelle previsioni di cui al comma 2 del presente articolo, Agenzia delle entrate-riscossione formalizza apposite richieste di indennizzo alla Regione Siciliana, con le tempistiche e le modalita' di cui all'art. 3 del presente decreto, che disciplina anche le tempistiche e le modalita' di riscontro da parte della Regione Siciliana stessa.