Art. 2 
 
                           Casi di manleva 
                      e richieste di indennizzo 
 
  1. Ai sensi dell'art. 76, comma 7,  del  decreto-legge  n.  73  del
2021,  la   Regione   Siciliana   tiene   indenne   l'Agenzia   delle
entrate-riscossione   delle   conseguenze   patrimoniali    derivanti
dall'attivita' di Riscossione Sicilia S.p.a., ivi comprese quelle: 
    a) per spese incorse, perdite sostenute o danni, anche  non  noti
alla  data  dello  scioglimento  (oppure  alla  data   dell'eventuale
precedente dismissione della partecipazione di cui all'art. 76, comma
7,  del  decreto-legge  n.  73  del  2021),  subiti  per  effetto  di
un'operazione effettuata  o  di  un  atto  compiuto  o  di  un  fatto
determinatosi fino alla stessa data; 
    b) originate da qualsiasi sopravvenienza  passiva,  insussistenza
dell'attivo o minusvalenza rispetto alle risultanze  dei  bilanci  di
cui al comma 6 dell'art. 76 del decreto-legge n. 73 del  2021  e  che
non trovino presidio nei fondi ivi accantonati; 
    c) originate  dall'assenza,  incompletezza,  o  erroneita'  delle
informazioni presenti sui sistemi informativi aziendali,  riguardanti
i carichi affidati, le relative procedure di recupero  e  ogni  altra
attivita' esperita; 
    d) scaturenti dal diniego del discarico per inesigibilita' di cui
all'art. 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. 
  2. Nel caso in cui  le  sopravvenienze  passive,  le  insussistenze
dell'attivo o le minusvalenze di cui al comma 1, lettera  b)  trovino
corrispondente presidio nei fondi risultanti dai bilanci  di  cui  al
comma 6 dell'art. 76  del  decreto-legge  n.  73  del  2021,  incluse
eventuali integrazioni successivamente effettuate  da  Agenzia  delle
entrate - riscossione entro il  limite  dell'ammontare  previsto  dal
comma 3 del citato art. 76, la stessa Agenzia provvede ad  utilizzare
tali fondi fino a capienza degli  stessi  e,  entro  sessanta  giorni
dalla data di chiusura di ciascun trimestre,  rendiconta  al  proprio
Collegio dei revisori gli utilizzi dei fondi medesimi.  Nei  quindici
giorni  successivi  l'Agenzia  delle   entrate-riscossione   fornisce
apposita informativa alla Regione Siciliana. Le evidenze  disponibili
trimestre  per  trimestre  saranno  definitivamente   accertate   con
l'approvazione del bilancio d'esercizio. 
  3. Per le poste che non trovino presidio nelle previsioni di cui al
comma 2 del  presente  articolo,  Agenzia  delle  entrate-riscossione
formalizza apposite richieste di indennizzo alla  Regione  Siciliana,
con le tempistiche e le modalita' di  cui  all'art.  3  del  presente
decreto, che disciplina  anche  le  tempistiche  e  le  modalita'  di
riscontro da parte della Regione Siciliana stessa.