Art. 3 
 
          Tempi e modalita' per l'esercizio delle richieste 
              di indennizzo e per i relativi pagamenti 
 
  1. L'ammontare  dell'indennizzo  e'  richiesto  dall'Agenzia  delle
entrate-riscossione alla Regione Siciliana, con le modalita' indicate
nel presente articolo, entro sessanta giorni dalla  data  in  cui  si
sono manifestate le conseguenze patrimoniali ed economiche  derivanti
dall'attivita' di Riscossione Sicilia S.p.a. ai sensi  dell'art.  76,
comma 7, del decreto-legge n. 73 del 2021. 
  2. L'Agenzia delle entrate-riscossione, qualora venga a  conoscenza
di azioni o fatti derivanti  dall'attivita'  di  Riscossione  Sicilia
S.p.a.  tali  da  determinare  o  poter  determinare  le  conseguenze
patrimoniali ed economiche richiamate  dall'art.  76,  comma  7,  del
decreto-legge  n.  73  del  2021,   ne   dara'   tempestiva   formale
comunicazione  a  mezzo  PEC  alla  Regione  Siciliana  (di   seguito
«Richiesta   di   indennizzo»),   descrivendo    l'evento    ritenuto
indennizzabile, specificando se lo stesso derivi da  una  pretesa  di
una persona fisica e/o non fisica (c.d. «richiesta di terzi»)  o  sia
di altra tipologia (c.d. «richiesta  diretta»),  e  quantificando  il
relativo onere economico. 
  3. Nel caso in cui  l'Agenzia  delle  entrate-riscossione  venga  a
conoscenza di qualsivoglia  richiesta  di  terzi,  ivi  compresa  una
pubblica amministrazione, o altra tipologia di evento che  possa  dar
luogo a passivita', perdita  o  danno  indennizzabile  ai  sensi  del
presente decreto, nel termine di sessanta giorni, o comunque in tempo
utile al fine di evitare la decadenza della Regione  Siciliana  dalla
possibilita' di  esercitare  il  diritto  di  difesa,  formulera'  la
relativa richiesta di indennizzo, con comunicazione a mezzo PEC,  con
tutte le informazioni e la documentazione necessaria  per  consentire
alla regione medesima di valutare la fondatezza della  pretesa  e  di
adottare i conseguenti provvedimenti a difesa dei  propri  interessi.
Resta fermo che, nel caso in cui, a  seguito  di  tale  richiesta  di
terzi,  l'Agenzia  delle  entrate-riscossione   ovvero   la   Regione
Siciliana adiscano l'Autorita' giudiziaria, la  Regione  Siciliana  o
l'Agenzia delle entrate-riscossione potranno intervenire nel relativo
giudizio, ove non da loro incardinato. 
  4. Entro il termine perentorio di sessanta giorni  dal  ricevimento
della richiesta di indennizzo, la Regione Siciliana potra': 
    a) contestare la richiesta; 
    b)  chiedere   al   riguardo   documentazione   integrativa   con
comunicazione a mezzo PEC; 
    c) formulare riserva  di  valutazione  circa  l'indennizzabilita'
della fattispecie ad esito del giudizio incardinato da terzi. 
  Resta fermo che la mancata tempestiva contestazione o richiesta  di
integrazione documentale o riserva di cui ai precedenti punti a),  b)
e c) precludera' la possibilita' di successive contestazioni da parte
della regione  medesima  in  merito  alla  richiesta  di  indennizzo;
l'esercizio delle predette  facolta'  determina  la  sospensione  del
decorso del termine sino alla definizione  della  legittimita'  della
richiesta. 
  5.  In  caso  di  tempestiva  contestazione  della   richiesta   di
indennizzo ed in difetto di successivo accordo tra le parti,  decorsi
sessanta giorni dalla predetta contestazione, ciascuna  parte  potra'
attivare, per una o piu' posizioni, la procedura di conciliazione  di
cui all'art.  4  del  presente  decreto  per  la  tutela  dei  propri
interessi. 
  6. La Regione Siciliana, anche nel caso di mancato esercizio  della
facolta'  di  cui  al  comma  3,  provvedera'  entro  novanta  giorni
dall'evento ad individuare le relative coperture e ad  effettuare  le
necessarie variazioni di bilancio e provvedera'  al  pagamento  delle
somme richieste ad indennizzo da  Agenzia  delle  entrate-riscossione
entro i successivi sessanta giorni. 
  7. Qualora la Regione Siciliana abbia provveduto ad  effettuare  un
pagamento a titolo  di  indennizzo  ai  sensi  del  comma  5  e  tale
indennizzo, per qualsiasi motivo, sia risultato  in  seguito  in  via
definitiva come effettivamente non  dovuto,  in  tutto  o  in  parte,
Agenzia delle entrate-riscossione sara' tenuta entro sessanta  giorni
alla restituzione della stessa. In caso di indennizzo  riveniente  da
richiesta di terzi, il termine di sessanta giorni decorre dalla  data
dell'effettivo rimborso da parte dei terzi delle  somme  ad  essi  in
precedenza corrisposte da Agenzia delle entrate-riscossione. 
  8. Ai sensi del comma 8 dell'art. 76 del decreto-legge  n.  73  del
2021, le sopra indicate obbligazioni  di  indennizzo  gravanti  sulla
Regione Siciliana si intendono limitate temporalmente alle  richieste
di indennizzo avanzate da Agenzia delle entrate-riscossione entro  il
31 dicembre 2030. Tale limite temporale non opera per le obbligazioni
gravanti sulla medesima Regione Sicilia ai sensi delle lettere  c)  e
d) del comma 7 del  citato  decreto-legge  e,  comunque,  per  quelle
derivanti dallo  svolgimento  dell'attivita'  di  riscossione.  Resta
fermo che, qualora l'Agenzia delle entrate-riscossione  presenti  una
richiesta di indennizzo entro la data del 31  dicembre  2030,  ovvero
entro i termini di prescrizione per le obbligazioni di indennizzo  di
cui alle lettere c) e d) del comma 7 dell'art. 76  del  decreto-legge
n. 73 del 2021 e, comunque, per quelle  derivanti  dallo  svolgimento
dell'attivita'  di  riscossione,  il   diritto   di   Agenzia   delle
entrate-riscossione  di  esigere  l'indennizzo  rimarra'  valido   ed
efficace fino al termine di prescrizione del relativo diritto.