Art. 3 Tempi e modalita' per l'esercizio delle richieste di indennizzo e per i relativi pagamenti 1. L'ammontare dell'indennizzo e' richiesto dall'Agenzia delle entrate-riscossione alla Regione Siciliana, con le modalita' indicate nel presente articolo, entro sessanta giorni dalla data in cui si sono manifestate le conseguenze patrimoniali ed economiche derivanti dall'attivita' di Riscossione Sicilia S.p.a. ai sensi dell'art. 76, comma 7, del decreto-legge n. 73 del 2021. 2. L'Agenzia delle entrate-riscossione, qualora venga a conoscenza di azioni o fatti derivanti dall'attivita' di Riscossione Sicilia S.p.a. tali da determinare o poter determinare le conseguenze patrimoniali ed economiche richiamate dall'art. 76, comma 7, del decreto-legge n. 73 del 2021, ne dara' tempestiva formale comunicazione a mezzo PEC alla Regione Siciliana (di seguito «Richiesta di indennizzo»), descrivendo l'evento ritenuto indennizzabile, specificando se lo stesso derivi da una pretesa di una persona fisica e/o non fisica (c.d. «richiesta di terzi») o sia di altra tipologia (c.d. «richiesta diretta»), e quantificando il relativo onere economico. 3. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate-riscossione venga a conoscenza di qualsivoglia richiesta di terzi, ivi compresa una pubblica amministrazione, o altra tipologia di evento che possa dar luogo a passivita', perdita o danno indennizzabile ai sensi del presente decreto, nel termine di sessanta giorni, o comunque in tempo utile al fine di evitare la decadenza della Regione Siciliana dalla possibilita' di esercitare il diritto di difesa, formulera' la relativa richiesta di indennizzo, con comunicazione a mezzo PEC, con tutte le informazioni e la documentazione necessaria per consentire alla regione medesima di valutare la fondatezza della pretesa e di adottare i conseguenti provvedimenti a difesa dei propri interessi. Resta fermo che, nel caso in cui, a seguito di tale richiesta di terzi, l'Agenzia delle entrate-riscossione ovvero la Regione Siciliana adiscano l'Autorita' giudiziaria, la Regione Siciliana o l'Agenzia delle entrate-riscossione potranno intervenire nel relativo giudizio, ove non da loro incardinato. 4. Entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di indennizzo, la Regione Siciliana potra': a) contestare la richiesta; b) chiedere al riguardo documentazione integrativa con comunicazione a mezzo PEC; c) formulare riserva di valutazione circa l'indennizzabilita' della fattispecie ad esito del giudizio incardinato da terzi. Resta fermo che la mancata tempestiva contestazione o richiesta di integrazione documentale o riserva di cui ai precedenti punti a), b) e c) precludera' la possibilita' di successive contestazioni da parte della regione medesima in merito alla richiesta di indennizzo; l'esercizio delle predette facolta' determina la sospensione del decorso del termine sino alla definizione della legittimita' della richiesta. 5. In caso di tempestiva contestazione della richiesta di indennizzo ed in difetto di successivo accordo tra le parti, decorsi sessanta giorni dalla predetta contestazione, ciascuna parte potra' attivare, per una o piu' posizioni, la procedura di conciliazione di cui all'art. 4 del presente decreto per la tutela dei propri interessi. 6. La Regione Siciliana, anche nel caso di mancato esercizio della facolta' di cui al comma 3, provvedera' entro novanta giorni dall'evento ad individuare le relative coperture e ad effettuare le necessarie variazioni di bilancio e provvedera' al pagamento delle somme richieste ad indennizzo da Agenzia delle entrate-riscossione entro i successivi sessanta giorni. 7. Qualora la Regione Siciliana abbia provveduto ad effettuare un pagamento a titolo di indennizzo ai sensi del comma 5 e tale indennizzo, per qualsiasi motivo, sia risultato in seguito in via definitiva come effettivamente non dovuto, in tutto o in parte, Agenzia delle entrate-riscossione sara' tenuta entro sessanta giorni alla restituzione della stessa. In caso di indennizzo riveniente da richiesta di terzi, il termine di sessanta giorni decorre dalla data dell'effettivo rimborso da parte dei terzi delle somme ad essi in precedenza corrisposte da Agenzia delle entrate-riscossione. 8. Ai sensi del comma 8 dell'art. 76 del decreto-legge n. 73 del 2021, le sopra indicate obbligazioni di indennizzo gravanti sulla Regione Siciliana si intendono limitate temporalmente alle richieste di indennizzo avanzate da Agenzia delle entrate-riscossione entro il 31 dicembre 2030. Tale limite temporale non opera per le obbligazioni gravanti sulla medesima Regione Sicilia ai sensi delle lettere c) e d) del comma 7 del citato decreto-legge e, comunque, per quelle derivanti dallo svolgimento dell'attivita' di riscossione. Resta fermo che, qualora l'Agenzia delle entrate-riscossione presenti una richiesta di indennizzo entro la data del 31 dicembre 2030, ovvero entro i termini di prescrizione per le obbligazioni di indennizzo di cui alle lettere c) e d) del comma 7 dell'art. 76 del decreto-legge n. 73 del 2021 e, comunque, per quelle derivanti dallo svolgimento dell'attivita' di riscossione, il diritto di Agenzia delle entrate-riscossione di esigere l'indennizzo rimarra' valido ed efficace fino al termine di prescrizione del relativo diritto.