Art. 4 
 
            Procedure di conciliazione per la risoluzione 
                      di eventuali controversie 
 
  1. In attuazione dell'art. 76, comma 9 del decreto-legge n. 73  del
2021, le procedure di conciliazione per la risoluzione  di  eventuali
controversie   che   dovessero   insorgere   tra   l'Agenzia    delle
entrate-riscossione e la Regione Siciliana relativamente alla debenza
o  alla  quantificazione   delle   richieste   di   indennizzo   sono
disciplinate dal presente articolo. 
  2. Le predette controversie saranno decise  esclusivamente  tramite
la procedura di arbitrato disciplinata dagli articoli 806 e  seguenti
del codice di procedura civile. 
  3. La sede dell'arbitrato e' stabilita  in  Roma,  presso  la  sede
legale di Agenzia delle entrate-riscossione. 
  4. Il numero degli  arbitri  e'  fissato  in  cinque,  di  cui  due
nominati da Agenzia  delle  entrate-riscossione,  due  dalla  Regione
Siciliana, scelti tra  i  rispettivi  dirigenti,  e  il  quinto,  che
svolgera' le funzioni di Presidente del Collegio arbitrale, di comune
accordo tra le parti o, in mancanza, dal Presidente del Tribunale  di
Roma. La scelta del  presidente  dovra'  avvenire  nel  rispetto  dei
criteri dettati  in  tema  di  composizione  del  Collegio  arbitrale
dall'art. 209 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50  (Codice
dei contratti pubblici), in  quanto  compatibili.  I  componenti  del
Collegio arbitrale, ad eccezione del presidente, avranno  diritto  al
solo rimborso delle spese documentate, che  verra'  corrisposto  loro
dalla parte che li ha nominati; il compenso e il rimborso delle spese
documentate di spettanza del Presidente del Collegio saranno a carico
di ciascuna parte per il 50 per cento del relativo ammontare. 
  5. La procedura per lo svolgimento dell'arbitrato e per  l'adozione
del lodo e' disciplinata dagli articoli da 806 a 826  del  codice  di
procedura civile. 
  6. Il lodo potra' essere impugnato esclusivamente nei casi previsti
dagli articoli da 827 a 831 del codice di procedura civile. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 1° febbraio 2022 
 
                                                  Il Ministro: Franco 

Registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 2022 
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finanze, n. 908