Art. 15 Disposizioni transitorie, abrogazioni ed entrata in vigore 1. Le disposizioni in materia di fascicolo digitale si applicano ai nuovi giudizi e procedimenti istruttori, nonche' agli atti e documenti depositati o acquisiti successivamente alla data di entrata in vigore delle presenti regole tecniche. Per i fascicoli gia' formati, relativamente a giudizi o istruttorie pendenti, i titolari degli uffici valutano l'opportunita' di conversione in digitale secondo i criteri di cui all'art. 6. 2. Restano ferme le regole tecniche di cui all'art. 4 del decreto n. 138 del 2020 e del decreto n. 98 del 2015, per quanto non modificate o integrate dal presente decreto. 3. L'obbligo del deposito cartaceo, gia' sospeso dall'art. 5 del citato decreto presidenziale n. 138 del 2020, e' definitivamente soppresso. 4. Il sistema informativo GIUDICO sara' adeguato alle disposizioni del presente decreto, compatibilmente con i tempi tecnici di rilascio delle corrispondenti nuove funzionalita'. 5. Il presente decreto ha efficacia dal 1° settembre 2022 e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 maggio 2022 Il Presidente: Carlino