Art. 15 
 
     Disposizioni transitorie, abrogazioni ed entrata in vigore 
 
  1. Le disposizioni in materia di fascicolo digitale si applicano ai
nuovi  giudizi  e  procedimenti  istruttori,  nonche'  agli  atti   e
documenti depositati o acquisiti successivamente alla data di entrata
in vigore delle  presenti  regole  tecniche.  Per  i  fascicoli  gia'
formati, relativamente a giudizi o istruttorie pendenti,  i  titolari
degli uffici  valutano  l'opportunita'  di  conversione  in  digitale
secondo i criteri di cui all'art. 6. 
  2. Restano ferme le regole tecniche di cui all'art. 4  del  decreto
n. 138 del 2020 e  del  decreto  n.  98  del  2015,  per  quanto  non
modificate o integrate dal presente decreto. 
  3. L'obbligo del deposito cartaceo, gia' sospeso  dall'art.  5  del
citato decreto presidenziale n.  138  del  2020,  e'  definitivamente
soppresso. 
  4. Il sistema informativo GIUDICO sara' adeguato alle  disposizioni
del presente decreto, compatibilmente con i tempi tecnici di rilascio
delle corrispondenti nuove funzionalita'. 
  5. Il presente decreto ha efficacia dal 1° settembre 2022  e  sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 24 maggio 2022 
 
                                               Il Presidente: Carlino