Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intendono per: 
    «CGC» - il «Codice della giustizia contabile» di cui all'Allegato
1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174; 
    «CAD» - il  «Codice  dell'amministrazione  digitale»  di  cui  al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
    «GIUDICO» -  il  Sistema  informativo  della  GIUstizia  DIgitale
COntabile, cioe' l'insieme delle risorse hardware e software e  delle
relative reti di telecomunicazione, mediante le  quali  la  giustizia
contabile tratta  in  via  automatizzata  attivita',  dati,  servizi,
comunicazioni e procedure relative  allo  svolgimento  dell'attivita'
giurisdizionale; 
    «SIRECO»  -  il  Sistema  Informativo  per  la  REsa  dei   COnti
giudiziali, cioe' l'insieme delle risorse hardware e software e delle
relative reti di telecomunicazione, mediante le  quali  la  giustizia
contabile tratta in via automatizzata le attivita' relative alla resa
dei conti giudiziali; 
    «DGSIA»  -  Direzione  Generale   per   i   Sistemi   Informativi
Automatizzati; 
    «FOL» - il «Fascicolo on line» -  l'apposito  servizio  del  sito
istituzionale della Corte dei  conti  che  consente  di  accedere  ai
fascicoli digitali resi disponibili da GIU.DI.CO. ed  estrarre  copia
dei documenti in essi contenuti; 
    «DAeD» - la sezione dei sistemi informativi della Corte dei conti
ove e' possibile la procedura di caricamento diretto (upload), in via
telematica, di atti e documenti; 
    «GDPR» - regolamento generale sulla protezione dei dati di cui al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016. 
  2. Per quanto non previsto nel presente  decreto  si  applicano  le
definizioni contenute nel CAD.