Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intendono per: «CGC» - il «Codice della giustizia contabile» di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174; «CAD» - il «Codice dell'amministrazione digitale» di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; «GIUDICO» - il Sistema informativo della GIUstizia DIgitale COntabile, cioe' l'insieme delle risorse hardware e software e delle relative reti di telecomunicazione, mediante le quali la giustizia contabile tratta in via automatizzata attivita', dati, servizi, comunicazioni e procedure relative allo svolgimento dell'attivita' giurisdizionale; «SIRECO» - il Sistema Informativo per la REsa dei COnti giudiziali, cioe' l'insieme delle risorse hardware e software e delle relative reti di telecomunicazione, mediante le quali la giustizia contabile tratta in via automatizzata le attivita' relative alla resa dei conti giudiziali; «DGSIA» - Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati; «FOL» - il «Fascicolo on line» - l'apposito servizio del sito istituzionale della Corte dei conti che consente di accedere ai fascicoli digitali resi disponibili da GIU.DI.CO. ed estrarre copia dei documenti in essi contenuti; «DAeD» - la sezione dei sistemi informativi della Corte dei conti ove e' possibile la procedura di caricamento diretto (upload), in via telematica, di atti e documenti; «GDPR» - regolamento generale sulla protezione dei dati di cui al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. 2. Per quanto non previsto nel presente decreto si applicano le definizioni contenute nel CAD.