Art. 4 Fascicolo digitale 1. I fascicoli processuali sono formati digitalmente; le segreterie ne assicurano la completezza e il costante aggiornamento. 2. I fascicoli istruttori della procura generale e delle procure regionali sono formati digitalmente, salvo diversa indicazione del magistrato titolare del fascicolo relativamente a singoli atti, documenti o fascicoli secondo i criteri di cui al comma 4. 3. In via transitoria, nelle more della completa attuazione dell'art. 6 del CGC, e' consentito il deposito in giudizio di atti e documenti in formato analogico; in tal caso, ai fini dell'inserimento nel fascicolo digitale processuale, la segreteria provvede alla conversione in documenti informatici, con addebito dei correlati diritti di copia conforme. 4. Qualora per la natura o la voluminosita' dei documenti offerti in comunicazione non sia possibile procedere alla relativa conversione in formato digitale da parte della segreteria, o non risulti conveniente in termini di rapporto tra costi e benefici, previa autorizzazione del presidente della sezione, non si provvede alla conversione e viene annotata su GIUDICO e su FOL la disponibilita' dei relativi documenti analogici presso la segreteria. 5. Le procure depositano gli atti e i documenti in formato digitale, ai sensi dell'art. 9, comma 1, fatta salva l'ipotesi di cui al comma precedente. 6. L'elenco dei documenti offerti in comunicazione deve recare una numerazione e un'eventuale sotto-numerazione progressiva, nonche' gli elementi identificativi degli stessi. La denominazione dei singoli files corrispondenti ai documenti in elenco deve recare, ove tecnicamente possibile, il relativo numero e consentirne l'agevole identificazione. 7. In via transitoria e' ammesso il deposito di piu' documenti in un unico file; in tal caso ciascun documento dovra' essere agevolmente raggiungibile attraverso l'impiego di un indice ipertestuale ivi contenuto. 8. I provvedimenti del giudice sono redatti quali documenti informatici sottoscritti con firma digitale. Ove cio' non sia possibile, si procede con modalita' analogica e la relativa copia conforme e' inserita nel fascicolo digitale.