Art. 4 
 
                         Fascicolo digitale 
 
  1. I fascicoli processuali sono formati digitalmente; le segreterie
ne assicurano la completezza e il costante aggiornamento. 
  2. I fascicoli istruttori della procura generale  e  delle  procure
regionali sono formati digitalmente, salvo  diversa  indicazione  del
magistrato titolare  del  fascicolo  relativamente  a  singoli  atti,
documenti o fascicoli secondo i criteri di cui al comma 4. 
  3.  In  via  transitoria,  nelle  more  della  completa  attuazione
dell'art. 6 del CGC, e' consentito il deposito in giudizio di atti  e
documenti in formato analogico; in tal caso, ai fini dell'inserimento
nel fascicolo  digitale  processuale,  la  segreteria  provvede  alla
conversione in documenti  informatici,  con  addebito  dei  correlati
diritti di copia conforme. 
  4. Qualora per la natura o la voluminosita' dei  documenti  offerti
in  comunicazione  non  sia   possibile   procedere   alla   relativa
conversione in formato digitale da  parte  della  segreteria,  o  non
risulti conveniente in termini di  rapporto  tra  costi  e  benefici,
previa autorizzazione del presidente della sezione, non  si  provvede
alla  conversione  e  viene  annotata  su  GIUDICO  e   su   FOL   la
disponibilita' dei relativi documenti analogici presso la segreteria. 
  5. Le  procure  depositano  gli  atti  e  i  documenti  in  formato
digitale, ai sensi dell'art. 9, comma 1, fatta salva l'ipotesi di cui
al comma precedente. 
  6. L'elenco dei documenti offerti in comunicazione deve recare  una
numerazione e un'eventuale sotto-numerazione progressiva, nonche' gli
elementi identificativi degli stessi. La  denominazione  dei  singoli
files  corrispondenti  ai  documenti  in  elenco  deve  recare,   ove
tecnicamente possibile, il relativo numero  e  consentirne  l'agevole
identificazione. 
  7. In via transitoria e' ammesso il deposito di piu'  documenti  in
un  unico  file;  in  tal  caso  ciascun  documento   dovra'   essere
agevolmente  raggiungibile  attraverso   l'impiego   di   un   indice
ipertestuale ivi contenuto. 
  8.  I  provvedimenti  del  giudice  sono  redatti  quali  documenti
informatici  sottoscritti  con  firma  digitale.  Ove  cio'  non  sia
possibile, si procede con modalita' analogica  e  la  relativa  copia
conforme e' inserita nel fascicolo digitale.