Art. 5 
 
                 Consultazione del fascicolo on line 
 
  1. L'accesso al sistema FOL consente la consultazione dei fascicoli
che risultano abbinati al codice fiscale delle parti o  dei  relativi
difensori e  rappresentanti.  Nel  FOL  si  fornisce  evidenza  della
presenza di documenti processuali eventualmente  non  disponibili  in
formato digitale; in tal  caso,  per  la  consultazione  l'utente  si
rivolge alla segreteria. 
  2. Il sistema consente l'estrazione  di  copia  degli  atti  e  dei
documenti nei formati previsti dalle regole tecniche  vigenti,  senza
oneri, anche ai fini delle attestazioni  di  conformita'  di  cui  al
successivo art. 8. 
  3. La notificazione o comunicazione di atti contenenti  particolari
categorie di dati di cui all'art. 9 del GDPR e' effettuata  ai  sensi
dell'art. 16, comma 5, del decreto-legge 18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221.
In tal  caso,  l'atto  e'  consultabile  dal  destinatario  sul  FOL,
nell'area delle notifiche del fascicolo  del  pertinente  giudizio  e
presso gli uffici. 
  4. In attesa dell'introduzione della possibilita', per  gli  utenti
identificati sul FOL, di conferire delega in favore di altri soggetti
mediante compilazione online  di  un  apposito  modulo  automatizzato
contenente l'indicazione del codice fiscale del soggetto  delegato  e
del numero  di  giudizio  per  il  quale  e'  rilasciata  la  delega,
eventuali istanze di accesso ai fascicoli sono  rivolte  direttamente
alle competenti segreterie. 
  5. Nei casi previsti dall'ordinamento, e' consentita l'abilitazione
all'accesso temporaneo anche di soggetti diversi da quelli di cui  al
comma 1.