Art. 5 Consultazione del fascicolo on line 1. L'accesso al sistema FOL consente la consultazione dei fascicoli che risultano abbinati al codice fiscale delle parti o dei relativi difensori e rappresentanti. Nel FOL si fornisce evidenza della presenza di documenti processuali eventualmente non disponibili in formato digitale; in tal caso, per la consultazione l'utente si rivolge alla segreteria. 2. Il sistema consente l'estrazione di copia degli atti e dei documenti nei formati previsti dalle regole tecniche vigenti, senza oneri, anche ai fini delle attestazioni di conformita' di cui al successivo art. 8. 3. La notificazione o comunicazione di atti contenenti particolari categorie di dati di cui all'art. 9 del GDPR e' effettuata ai sensi dell'art. 16, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. In tal caso, l'atto e' consultabile dal destinatario sul FOL, nell'area delle notifiche del fascicolo del pertinente giudizio e presso gli uffici. 4. In attesa dell'introduzione della possibilita', per gli utenti identificati sul FOL, di conferire delega in favore di altri soggetti mediante compilazione online di un apposito modulo automatizzato contenente l'indicazione del codice fiscale del soggetto delegato e del numero di giudizio per il quale e' rilasciata la delega, eventuali istanze di accesso ai fascicoli sono rivolte direttamente alle competenti segreterie. 5. Nei casi previsti dall'ordinamento, e' consentita l'abilitazione all'accesso temporaneo anche di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1.