Art. 6 
 
   Deposito di atti e documenti nel fascicolo processuale digitale 
 
  1. Per i giudizi iscritti a ruolo, le parti autenticate  depositano
i  rispettivi  atti  e  documenti  processuali  mediante  caricamento
diretto nell'apposita area di upload (DAeD). 
  2. Completata la procedura di  upload,  il  sistema  generera'  una
ricevuta  di  deposito;  successivamente  la  segreteria   procedera'
all'inserimento nel fascicolo processuale digitale.  Il  sistema  da'
evidenza delle date del deposito e dell'inserimento nel fascicolo. 
  3. Nel caso in cui emergano anomalie tecniche relative al deposito,
la segreteria e' tenuta a darne avviso nell'apposita area di upload. 
  4. In ogni caso, il caricamento degli atti e dei  documenti  dovra'
avvenire nei formati indicati nelle istruzioni tecnico-operative. 
  5. Il sistema registra data e ora delle operazioni di  upload.  Gli
atti e i documenti si considerano  depositati  presso  le  segreterie
delle   sezioni   giurisdizionali   nel   giorno   di   completamento
dell'upload, qualora la ricevuta di cui al comma 2 sia generata entro
le ore 23:59'59''di una giornata di apertura al pubblico degli uffici
di segreteria. Nel caso di upload nel corso di un giorno festivo,  il
deposito si considera avvenuto il primo giorno lavorativo seguente. 
  6. Per  i  giudizi  da  iscrivere  a  ruolo,  la  funzionalita'  di
caricamento diretto potra' essere utilizzata non appena rilasciata in
esercizio.