Art. 6 Deposito di atti e documenti nel fascicolo processuale digitale 1. Per i giudizi iscritti a ruolo, le parti autenticate depositano i rispettivi atti e documenti processuali mediante caricamento diretto nell'apposita area di upload (DAeD). 2. Completata la procedura di upload, il sistema generera' una ricevuta di deposito; successivamente la segreteria procedera' all'inserimento nel fascicolo processuale digitale. Il sistema da' evidenza delle date del deposito e dell'inserimento nel fascicolo. 3. Nel caso in cui emergano anomalie tecniche relative al deposito, la segreteria e' tenuta a darne avviso nell'apposita area di upload. 4. In ogni caso, il caricamento degli atti e dei documenti dovra' avvenire nei formati indicati nelle istruzioni tecnico-operative. 5. Il sistema registra data e ora delle operazioni di upload. Gli atti e i documenti si considerano depositati presso le segreterie delle sezioni giurisdizionali nel giorno di completamento dell'upload, qualora la ricevuta di cui al comma 2 sia generata entro le ore 23:59'59''di una giornata di apertura al pubblico degli uffici di segreteria. Nel caso di upload nel corso di un giorno festivo, il deposito si considera avvenuto il primo giorno lavorativo seguente. 6. Per i giudizi da iscrivere a ruolo, la funzionalita' di caricamento diretto potra' essere utilizzata non appena rilasciata in esercizio.