Art. 9 
 
                 Rapporti tra uffici giurisdizionali 
 
  1. Il deposito di atti, documenti, provvedimenti e  ogni  forma  di
comunicazione intercorrente fra  sezioni  giurisdizionali  e  procure
avviene mediante il sistema informativo GIUDICO. 
  2. Le sezioni riunite, le sezioni d'appello e la procura  generale,
hanno accesso mediante il medesimo sistema ai fascicoli dei gradi  di
giudizio precedenti, ove previsti. 
  3. Il procuratore generale, ai fini dell'esercizio  del  potere  di
impugnazione di cui all'art. 189 CGC, accede,  mediante  il  medesimo
sistema, ai fascicoli dei giudizi di  primo  grado.  Puo',  altresi',
accedere,  previo  decreto  motivato  da  comunicare  al  procuratore
regionale, ai fascicoli istruttori delle procure regionali.