Art. 9 Rapporti tra uffici giurisdizionali 1. Il deposito di atti, documenti, provvedimenti e ogni forma di comunicazione intercorrente fra sezioni giurisdizionali e procure avviene mediante il sistema informativo GIUDICO. 2. Le sezioni riunite, le sezioni d'appello e la procura generale, hanno accesso mediante il medesimo sistema ai fascicoli dei gradi di giudizio precedenti, ove previsti. 3. Il procuratore generale, ai fini dell'esercizio del potere di impugnazione di cui all'art. 189 CGC, accede, mediante il medesimo sistema, ai fascicoli dei giudizi di primo grado. Puo', altresi', accedere, previo decreto motivato da comunicare al procuratore regionale, ai fascicoli istruttori delle procure regionali.