Art. 2 
 
                               Tariffe 
 
  1. Le spese  relative  all'espletamento  delle  attivita'  previste
dall'art. 1, inclusi i costi  di  trasferta,  vitto  e  alloggio  del
personale impiegato, sono poste a totale carico  degli  organismi  di
classificazione,  ai  sensi  dell'art.  23,  comma  4,  del   decreto
legislativo 7 settembre 2018, n. 114, e dell'art. 18,  comma  3,  del
decreto legislativo 24  febbraio  2009,  n.  22.  Gli  importi  delle
relative tariffe sono indicati nell'allegato I del presente decreto e
sono aggiornati almeno ogni due  anni  in  misura  almeno  pari  alla
variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati,  su  media  nazionale,  verificatasi  negli  anni
precedenti di riferimento. 
  2. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione  del  presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale, gli organismi gia'  autorizzati  ai
sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 7 settembre 2018, n.  114,
ovvero dell'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto  legislativo  24
febbraio 2009, n. 22, devono versare la tariffa di  cui  al  punto  D
dell'allegato I. 
  3. Gli importi delle  tariffe  di  cui  al  presente  decreto  sono
determinati sulla base del costo effettivo del servizio reso.