Art. 2 Tariffe 1. Le spese relative all'espletamento delle attivita' previste dall'art. 1, inclusi i costi di trasferta, vitto e alloggio del personale impiegato, sono poste a totale carico degli organismi di classificazione, ai sensi dell'art. 23, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114, e dell'art. 18, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22. Gli importi delle relative tariffe sono indicati nell'allegato I del presente decreto e sono aggiornati almeno ogni due anni in misura almeno pari alla variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, su media nazionale, verificatasi negli anni precedenti di riferimento. 2. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, gli organismi gia' autorizzati ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114, ovvero dell'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22, devono versare la tariffa di cui al punto D dell'allegato I. 3. Gli importi delle tariffe di cui al presente decreto sono determinati sulla base del costo effettivo del servizio reso.