(Allegato)
                                                             Allegato 
 
Attivita' antincendio boschivo (AIB) per  la  stagione  estiva  2022.
  Raccomandazioni  per  un  piu'  efficace  contrasto  agli   incendi
  boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti. 
    a) Attivita' di previsione e prevenzione: 
      tutti i soggetti a vario titolo coinvolti  contribuiscano,  per
quanto di  propria  competenza,  a  fornire  utili  elementi  per  la
redazione del Piano nazionale di  coordinamento  per  l'aggiornamento
tecnologico e l'accrescimento della capacita' operativa nelle  azioni
di  previsione,  prevenzione  e  lotta  attiva  contro  gli   incendi
boschivi, qualora richiesto dal Dipartimento della protezione  civile
nazionale o dal Comitato tecnico  istituito  ai  sensi  dell'art.  1,
comma 2, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155; 
      i soggetti a vario titolo interessati si adoperino per favorire
un adeguato scambio di informazioni non solo fra le strutture locali,
regionali e statuali impiegate nelle  attivita'  AIB,  ma  anche  con
quelle di protezione civile; 
      le  amministrazioni  regionali  e   delle   province   autonome
incentivino l'utilizzo delle informazioni disponibili presso i centri
funzionali decentrati per attivita' di previsione delle condizioni di
pericolosita' degli  incendi  boschivi  e  favoriscano,  qualora  non
presente, la produzione di uno  specifico  bollettino  incendi.  Dove
attuato, cio' consente una modulazione dell'organizzazione secondo le
condizioni di pericolo attese con la possibilita'  di  rinforzare  le
attivita' di ricognizione,  sorveglianza,  avvistamento  ed  allarme,
nonche' quelle di spegnimento degli incendi boschivi e di  protezione
civile. Le informazioni previsionali  potranno  inoltre  favorire  le
attivita' di informazione alla popolazione  sui  livelli  di  rischio
presenti e le norme di comportamento  da  adottare;  allo  scopo,  in
riferimento alla comunicazione ai cittadini, si ricorda che il Tavolo
tecnico  interistituzionale   per   il   monitoraggio   del   settore
antincendio boschivo ha prodotto e condiviso con tutte le  regioni  e
province autonome il documento «Informazione alla  popolazione  sugli
scenari  di  rischio   incendi   boschivi   e   relative   norme   di
comportamento»; 
      i soggetti, ognuno per gli  ambiti  di  rispettiva  competenza,
collaborino nella promozione  di  forme  di  sensibilizzazione  e  di
stimolo degli enti e delle societa' che gestiscono le  infrastrutture
e, se del caso, valutino e dispongano gli  interventi  prioritari  di
pulizia e di manutenzione del bosco, cosi'  come  gli  interventi  di
riduzione della massa combustibile, tra l'altro lungo le reti  viarie
e ferroviarie, da  attuare  in  tempi  compatibili  con  la  stagione
antincendio boschivo. In considerazione, inoltre, della  rilevanza  e
del valore del patrimonio culturale nazionale, si adottino specifiche
azioni di protezione dei siti di interesse, non solo ad  alto  valore
paesaggistico ma  anche  archeologico  e  culturale,  in  particolare
quelli a maggiore afflusso turistico; 
      le amministrazioni regionali si adoperino per  l'attuazione  di
misure sostitutive in caso di inadempienza dei comuni all'istituzione
del catasto delle aree percorse dal fuoco  in  attuazione  di  quanto
previsto all'art. 3, comma 3, del decreto-legge 8 settembre 2021,  n.
120, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre  2021,  n.
155; 
      le amministrazioni comunali provvedano  all'applicazione  delle
misure previste all'art. 10, comma 1, della legge 21  novembre  2000,
n. 353, anche avvalendosi delle aree percorse del  fuoco  rilevate  e
rese  disponibili  dall'Arma  dei  Carabinieri  cosi'  come  previsto
dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 8  settembre  2021,  n.  120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155; 
      il  Comando  unita'  forestali,  ambientali  e   agroalimentari
dell'Arma dei Carabinieri,  e  i  Corpi  forestali  delle  regioni  a
statuto speciale e delle Province autonome di Trento  e  di  Bolzano,
assicurino il monitoraggio degli adempimenti previsti dall' art.  10,
comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353, e ne  comunichino  gli
esiti alle regioni, e ai  prefetti  territorialmente  competenti,  in
attuazione dell'art. 3, comma 4 del decreto-legge 8  settembre  2021,
n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 8  novembre  2021,
n. 155; 
      le prefetture - uffici territoriali di Governo, ove necessario,
e  relativamente  alle  aree  e  ai  periodi  a  rischio,  promuovano
l'intensificazione delle attivita' di  controllo  del  territorio  da
parte delle Forze di polizia, compresa la polizia locale d'intesa con
le  amministrazioni  competenti,  e  la  definizione  di   specifiche
procedure di comunicazione tra  le  sale  operative  e  le  strutture
regionali  preposte  al  coordinamento  delle  attivita'  antincendio
boschivo; 
      le  amministrazioni  regionali  e  delle   province   autonome,
promuovano  ogni  azione  necessaria  a  potenziare  ed   ottimizzare
l'organizzazione ed il coordinamento del personale appartenente  alle
organizzazioni  di  volontariato,  riconosciute  secondo  la  vigente
normativa, ed  impiegate,  ai  diversi  livelli  territoriali,  nelle
attivita'  di  lotta  attiva   agli   incendi   boschivi,   tra   cui
sorveglianza, vigilanza e  presidio  del  territorio  in  particolare
nelle aree e nei periodi a maggior rischio; 
      le  amministrazioni  regionali  e   delle   province   autonome
stabiliscano, ai sensi dell'art. 7, comma 6, della legge 21  novembre
2000, n. 353, forme di incentivazione  per  il  personale  stagionale
utilizzato, strettamente correlate ai risultati ottenuti  in  termini
di riduzione delle aree percorse dal fuoco. 
    b) Attivita' di pianificazione ai sensi della legge quadro  sugli
incendi boschivi: 
      le  amministrazioni  regionali  e   delle   province   autonome
provvedano  alla  revisione  annuale  del  piano  regionale  per   la
programmazione delle attivita' di  previsione,  prevenzione  e  lotta
attiva contro gli incendi boschivi, di cui all'art. 3, comma 3, della
legge 21 novembre 2000, n. 353, redatto secondo le linee guida di cui
al decreto ministeriale 20 dicembre  2001,  evidenziando  inoltre  le
procedure ed il modello di intervento da adottare anche in situazioni
complesse che possono interessare sia le aree boscate che le zone  di
interfaccia urbano-rurale cosi' come definite al comma 1-bis, art. 2,
della legge 21 novembre 2000, n. 353; 
      le amministrazioni regionali e le province autonome trasmettano
le revisioni annuali dei piani regionali previsti dall'art.  3  della
legge 21 novembre 2000, n.  353,  al  Dipartimento  della  protezione
civile della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  entro  trenta
giorni dalla loro approvazione,  cosi'  come  disposto  dell'art.  4,
comma 1, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155; 
      le  amministrazioni  regionali  e   delle   province   autonome
assicurino il fondamentale raccordo tra il suddetto  piano  regionale
ed  i  piani  per  i  parchi  e  le  riserve  naturali  dello  Stato,
predisposti dal  Ministero  della  transizione  ecologica,  ai  sensi
dall'art. 8, della legge 21 novembre 2000, n. 353; 
      le  amministrazioni  regionali  e   delle   province   autonome
definiscano, con le societa' di gestione o gli enti  interessati,  un
adeguato modello di intervento per le aree particolarmente  sensibili
agli incendi  come  viabilita'  principale  ed  altre  infrastrutture
strategiche che, in caso di  evento,  possa  limitare  i  rischi  per
l'incolumita' pubblica e privata; 
      le prefetture  -  uffici  territoriali  di  Governo  agevolino,
laddove ritenuto necessario, i rapporti tra le suddette  societa'  di
gestione ed i vari enti interessati. 
    c) Attivita' di pianificazione di protezione civile: 
      le amministrazioni regionali  e  delle  province  autonome,  le
prefetture - uffici territoriali di Governo, nonche' le articolazioni
territoriali delle diverse strutture operative nazionali,  sostengano
e stimolino i sindaci nella predisposizione e nell'aggiornamento  dei
piani  comunali  o  intercomunali  di  protezione  civile,  anche  di
carattere  speditivo,  con  particolare  riferimento  al  rischio  di
incendi di interfaccia urbano  rurale,  oltreche'  nella  definizione
delle procedure di allertamento  del  sistema  locale  di  protezione
civile, nella mappatura del territorio secondo i diversi  livelli  di
rischio e nelle attivita' di informazione alla popolazione. Stante la
peculiarita' del periodo estivo, si raccomanda altresi' la promozione
dell'elaborazione  di  specifici   piani   di   emergenza   per   gli
insediamenti, le  infrastrutture  e  gli  impianti  turistici,  anche
temporanei,  prossimi  ad  aree  boscate  o   comunque   suscettibili
all'innesco; 
      le  amministrazioni  regionali  e   delle   province   autonome
provvedano, ove possibile, alla definizione di specifiche  intese  ed
accordi tra regioni e province autonome, anche limitrofe, nell'ambito
delle  quali  trovare  un'appropriata  e  coordinata  sintesi   delle
iniziative volte ad assicurare una pronta ed efficace cooperazione  e
condivisione di uomini e  mezzi,  in  particolare  del  volontariato,
nonche' di mezzi aerei da destinare ad attivita' di  vigilanza  e  di
lotta  attiva  agli  incendi  boschivi,  sia  in   caso   di   eventi
particolarmente intensi sia durante  i  periodi  ritenuti  a  maggior
rischio. 
    d)  Attivita'  di  lotta  attiva  agli  incendi  boschivi  e   di
interfaccia e di gestione dell'emergenza: 
      le amministrazioni regionali e delle province autonome adeguino
i  propri  dispositivi  antincendio  al  regime  degli   eventi   che
interessano  il  territorio  regionale,   modulando   e   potenziando
opportunamente le forze di terra con quelle aeree; 
      le amministrazioni regionali per responsabilita',  e  il  Corpo
nazionale dei  vigili  del  fuoco  nell'ambito  dei  singoli  accordi
siglati, assicurino l'indispensabile presenza di un  adeguato  numero
di direttori/responsabili delle operazioni di spegnimento, dotati  di
professionalita' e profilo  di  responsabilita'  tali  da  consentire
l'ottimale coordinamento delle attivita' delle squadre  medesime  con
quelle dei mezzi aerei. Allo scopo, si ricorda il documento  prodotto
e condiviso dal Tavolo tecnico interistituzionale per il monitoraggio
del settore antincendio boschivo «Definizione, funzioni, formazione e
qualificazione della direzione delle operazioni di spegnimento  degli
incendi  boschivi»  successivamente  adottato   con   direttiva   del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  del  10  gennaio  2020,  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2020, n. 56; 
      le amministrazioni regionali e il Corpo  nazionale  dei  vigili
del fuoco provvedano, anche avvalendosi  delle  competenze  di  altre
strutture,  alla  formazione  costante  degli  operatori  antincendio
boschivo a tutti i livelli, per implementare al meglio le tecniche di
spegnimento ed aumentare la sicurezza degli operatori stessi; 
      tutte le amministrazioni in indirizzo forniscano, se  richiesto
e  nel  limite  delle  loro  competenze,  il  loro  contributo   alla
formazione degli operatori antincendio boschivo, cosi' da assicurare,
con sempre maggiore continuita', il miglioramento delle  tecniche  di
spegnimento ed una  maggiore  sicurezza  degli  operatori  in  teatro
operativo; 
      le  amministrazioni  regionali  e   delle   province   autonome
assicurino, cosi' come previsto dall'art. 7, comma 3, della legge  21
novembre 2000,  n.  353,  un  adeguato  assetto  della  propria  Sala
operativa unificata permanente prevedendone un'operativita'  di  tipo
continuativo nei periodi di maggior rischio di incendio boschivo,  ed
integrando le proprie strutture con quelle del  Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco, dei  corpi  forestali  regionali  e/o  provinciali,
nonche',  ove  necessario,  con  personale  delle  organizzazioni  di
volontariato riconosciute, delle Forze armate, delle Forze di polizia
e  delle  altre  componenti  e  strutture   operative   di   cui   al
decreto-legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; 
      tutte le componenti e le strutture operative competenti, di cui
al decreto-legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,  assicurino  la  propria
partecipazione  alle  attivita'  delle   Sale   operative   unificate
permanenti,  contribuendo,  con   proprio   personale   adeguatamente
formato, all'operativita' di tipo  continuativo  nelle  stesse.  Allo
scopo, si richiama il  documento  prodotto  e  condiviso  dal  Tavolo
tecnico  interistituzionale   per   il   monitoraggio   del   settore
antincendio boschivo e recepito  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri  con  la  «Direttiva  concernente   la   formazione   e   la
standardizzazione delle conoscenze del personale delle Sale operative
unificate permanenti (SOUP)» del 12  giugno  2020,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale 25 settembre 2020, n. 238; 
      le  amministrazioni  regionali  e   delle   province   autonome
garantiscano un costante collegamento tra le Sale operative unificate
permanenti, di cui all'art. 7, della legge 21 novembre 2000, n.  353,
e le sale operative regionali di protezione civile, laddove non  gia'
integrate, nonche' il necessario e permanente raccordo con il  Centro
operativo aereo unificato (COAU) e  la  Sala  situazione  Italia  del
Dipartimento della protezione civile, ai fini, rispettivamente, della
richiesta di  concorso  aereo  e  del  costante  aggiornamento  sulla
situazione  a  livello  regionale  delle  emergenze  derivanti  dagli
incendi di interfaccia. In proposito e' indispensabile  che  il  COAU
abbia immediata, piena e costante  visibilita'  dell'impiego  tattico
degli assetti regionali al fine di poter far intervenire  le  risorse
strategiche aeree statali ove piu' necessario in ogni momento,  cosi'
da ottimizzarne l'impiego rendendolo piu' tempestivo ed efficace; 
      le amministrazioni regionali e delle province autonome valutino
la possibilita' di definire gemellaggi tra regioni, e tra  regioni  e
province autonome, per  l'attivita'  di  lotta  attiva  agli  incendi
boschivi, intesi non solo come scambio di esperienze e conoscenze tra
strutture  ed  operatori   ma,   soprattutto,   come   strumento   di
potenziamento del dispositivo di intervento.  Il  Dipartimento  della
protezione civile assicurera' il proprio supporto alle iniziative  di
gemellaggi tra  le  regioni  che  coinvolgono  le  organizzazioni  di
volontariato, nei limiti dei fondi disponibili; 
      le amministrazioni regionali e delle province  autonome,  e  il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco assicurino la  diffusione  e  la
puntuale  attuazione  delle  indicazioni  operative  «Concorso  della
flotta aerea dello Stato nella lotta attiva agli  incendi  boschivi»,
emanate dal Dipartimento della protezione civile, onde  garantire  la
prontezza, l'efficacia e la tempestivita' degli  interventi,  nonche'
l'impiego ottimale dei mezzi aerei rispetto alle tipologie di evento; 
      le amministrazioni regionali e delle province autonome, per  il
tramite delle Sale operative  unificate  permanenti  provvedano  alla
razionalizzazione delle richieste di concorso  aereo  di  spegnimento
indirizzate  al  Centro  operativo   aereo   unificato   (COAU)   del
Dipartimento  della  protezione  civile,  per  situazioni  di   reale
necessita' rispetto all'attivita' di contrasto a terra; 
      le  amministrazioni  regionali  e   delle   province   autonome
promuovano un'attivita'  di  sensibilizzazione  presso  gli  aeroclub
presenti  sul  territorio  affinche',   nell'ambito   delle   normali
attivita' di  volo  e  di  addestramento,  i  piloti  svolgano  anche
attivita' di avvistamento, segnalando prontamente eventuali  principi
di incendio boschivo all'ente preposto  alla  gestione  del  traffico
aereo; 
      le amministrazioni regionali e delle province autonome adottino
tutte le misure  necessarie,  compresa  l'attivita'  di  segnalazione
all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) ai  sensi  dell'art.
712 del codice della navigazione, affinche' impianti, costruzioni  ed
opere che possono costituire ostacolo per il  volo  degli  aeromobili
antincendio ed intralcio alle  loro  attivita',  siano  provvisti  di
segnali, incrementando in tal modo la sicurezza dei voli della flotta
aerea antincendio; 
      le  amministrazioni  regionali  e   delle   province   autonome
incrementino,  per  quanto  possibile,  la  disponibilita'  di  fonti
idriche idonee  al  prelievo  di  acqua  da  parte  degli  aeromobili
impiegati  nelle  attivita'  antincendio  boschivo;   forniscano   il
continuo   aggiornamento   delle   informazioni,   con    particolare
riferimento alla presenza, anche temporanea, di ostacoli  e  pericoli
per la navigazione aerea ed al carico d'acqua,  inoltre  di  concerto
con i Ministeri competenti, valutino la possibilita'  di  individuare
ulteriori laghi per il prelievo di acqua da  parte  degli  aeromobili
impiegati nella lotta attiva agli incendi boschivi; 
      le amministrazioni regionali definiscano opportune  intese  con
le capitanerie di porto sia  per  identificare  e  garantire  aree  a
ridosso delle coste idonee per il  pescaggio  dell'acqua  a  mare  da
parte dei mezzi aerei, tali da consentire anche la sicurezza  per  le
attivita' di pesca e  balneazione,  sia  per  assicurare  l'eventuale
intervento  da  mare  per  il  soccorso  alle   popolazioni   qualora
minacciate da incendi prossimi alla linea di costa; 
      il Ministero della difesa valuti  l'opportunita'  di  mantenere
gli aeroporti dell'Aeronautica militare eventualmente disponibili  su
richiesta da parte del COAU per garantire il massimo supporto tecnico
logistico agli aeromobili della flotta aerea antincendio dello Stato; 
      il   Ministero   delle   infrastrutture   e   della   mobilita'
sostenibili,  anche  di  concerto  con   le   prefetture   -   uffici
territoriali  di  Governo,  sensibilizzi  ANAS  S.p.a.,  le  societa'
concessionarie delle autostrade, e le Ferrovie dello Stato al fine di
assicurare  la  tempestiva  informazione  su  eventuali  problemi  di
viabilita' e percorribilita' dei tratti di' competenza che  dovessero
essere interessati da particolari situazioni di criticita'  derivanti
da incendi boschivi in prossimita' delle arterie, con possibili gravi
ripercussioni sul traffico e sull'incolumita' degli utenti.