IL DIRIGENTE 
               del Settore HTA ed economia del farmaco 
 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il  comma  33,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori; 
  Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il
funzionamento dell'Agenzia italiana  del  farmaco,  emanato  a  norma
dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto  n.
53 del Ministero della salute di  concerto  con  i  Ministri  per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle
finanze del 29 marzo 2012; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,
pubblicato sul  sito  istituzionale  dell'Agenzia  (comunicazione  in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n.  140
del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»); 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020; 
  Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020
con cui e' stato conferito al dott. Trotta  Francesco  l'incarico  di
dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco; 
  Vista la determina del direttore generale n. 1568 del  21  dicembre
2021 con cui e' stata conferita al dott. Trotta Francesco la  delega,
ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera e), del decreto  ministeriale
20  settembre  2004,  n.  245,  per  la  firma  delle  determine   di
classificazione e prezzo dei medicinali; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina  della
tutela sanitaria delle attivita' sportive e  della  lotta  contro  il
doping»; 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  7  agosto   2012,   n.   135,   recante
«Disposizioni urgenti per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure  di  rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore  bancario»  e  in  particolare
l'art. 15, comma 8, lettera b), con il quale  e'  stato  previsto  un
fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi; 
  Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205,  «Bilancio  di  previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il
triennio 2018-2020» e in particolare l'art. 1, commi  408-409  con  i
quali e' stato previsto un monitoraggio degli  effetti  dell'utilizzo
dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso
terapeutico-assistenziale complessivo; 
  Visto l'art. 48, comma 33-ter del decreto-legge 30 settembre  2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,
n.  326,  in  materia  di  medicinali  soggetti   a   rimborsabilita'
condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA; 
  Visto il regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e  del
consiglio del 16 dicembre 1999, sui medicinali orfani; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del
consiglio, del 12 dicembre  2006,  relativo  ai  medicinali  per  uso
pediatrico; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del
consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per  terapie  avanzate,
recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n.
726/2004; 
  Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del
consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per
l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e
veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano»; 
  Visto il decreto del Ministero  della  salute  del  2  agosto  2019
recante «Criteri e modalita' con cui l'Agenzia italiana  del  farmaco
determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal
Servizio sanitario nazionale», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco  dei
medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale
(SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge
24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico  nazionale  2006)»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  Serie
generale, n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per
il   governo   della   spesa   farmaceutica   convenzionata   e   non
convenzionata», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006; 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  7  agosto   2012,   n.   135,   recante
«Disposizioni urgenti per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure  di  rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore  bancario»  e  in  particolare
l'art. 15, comma 8, lettera b), con il quale  e'  stato  previsto  un
fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi; 
  Visto l'art. 1, comma 402, della legge 11  dicembre  2016,  n.  232
(legge di bilancio 2017), la quale ha previsto che entro il 31  marzo
2017 fossero stabiliti dall'AIFA i criteri per la classificazione dei
farmaci innovativi e ad  innovativita'  condizionata  e  dei  farmaci
oncologici innovativi e le modalita' per la valutazione degli effetti
dei predetti farmaci  ai  fini  della  permanenza  del  requisito  di
innovativita', nonche' le modalita' per la  eventuale  riduzione  del
prezzo di rimborso a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 1, comma 400, della legge 11 dicembre  2016,  n.  232,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»; 
  Vista la legge 27 dicembre 2017, n.  205  «Bilancio  di  previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il
triennio 2018-2020» e, in particolare, il suo art.  1,  commi  408  e
409, con i quali e' stato  previsto  un  monitoraggio  degli  effetti
dell'utilizzo dei farmaci  innovativi  e  innovativi  oncologici  sul
costo del percorso terapeutico-assistenziale complessivo; 
  Visto il comunicato «Comunicazione AIFA  sui  farmaci  innovativi»,
pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA in data 4 aprile 2019; 
  Vista la determina AIFA n. 277/2021  del  10  marzo  2021,  recante
«Regime di rimborsabilita' e prezzo  del  medicinale  per  uso  umano
«Zolgensma»», pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana, Serie generale, n. 62 del 13 marzo 2021; 
  Tenuto  conto   che   il   medicinale   «Zolgensma»   (onasemnogene
abeparvovec)  risulta  essere  inserito   nell'elenco   dei   farmaci
innovativi ai sensi dell'art. 10, comma 2, decreto-legge  8  novembre
2012, n. 189,  come  definito  dall'art.  1,  comma  1,  dell'accordo
Stato-Regioni del 18 novembre 2010 (Rep. atti n. 197/CSR)  a  seguito
di determina AIFA n. 277/2021 del 10 marzo 2021 sopra citata  per  l'
indicazione terapeutica «trattamento dell'atrofia  muscolare  spinale
(SMA) 5q in pazienti con peso fino a 13,5 Kg: 
    diagnosi clinica di SMA di tipo 1 ed esordio nei primi  sei  mesi
di vita, oppure 
    diagnosi genetica di SMA di tipo 1 (mutazione biallelica nel gene
SMN1 e fino a 2 copie del gene SMN2)»; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 1 del  suddetto  provvedimento,
l'attribuzione del requisito dell'innovativita'  terapeutica  ha  una
validita' di dodici mesi, decorrenti dal giorno successivo alla  data
di pubblicazione della determina AIFA n. 277/2021 del 10  marzo  2021
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e che il  titolare
della A.I.C. ha chiesto l'estensione di validita' del requisito della
innovazione terapeutica per ulteriori dodici  mesi  al  fine  di  una
attribuzione  totale  pari  a  ventiquattro  mesi  per  l'indicazione
terapeutica autorizzata a partire dal 14 marzo  2021  -  dies  a  quo
dell'efficacia della determina AIFA n. 277/2021 del 10 marzo 2021; 
  Visto il  parere  espresso  dalla  Commissione  tecnico-scientifica
nella seduta del 2-4 maggio 2022, con  cui  e'  stata  confermato  al
medicinale  «Zolgensma»  (onasemnogene  abeparvovec),  per  ulteriori
dodici mesi successivi a quelli  indicati  nella  determina  AIFA  n.
277/2021 del 10 marzo 2021, il riconoscimento dell'innovativita'  per
l'indicazione come sopra riportata; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
         Conferma del requisito di innovativita' terapeutica 
 
  E' confermato il requisito di  innovativita',  dalla  data  del  14
marzo 2022 e per ulteriori dodici mesi successivi a  quelli  indicati
nella determina AIFA n. 277/2021 del 10 marzo  2021,  del  medicinale
ZOLGENSMA (onasemnogene abeparvovec)  per  l'indicazione  terapeutica
«trattamento dell'atrofia muscolare spinale (SMA) 5q in pazienti  con
peso fino a 13,5 Kg: 
    diagnosi clinica di SMA di tipo 1 ed esordio nei  primi sei  mesi
di vita, oppure 
    diagnosi genetica di SMA di tipo 1 (mutazione biallelica nel gene
SMN1 e fino a 2 copie del gene SMN2)». 
  Restano invariate le condizioni negoziali cosi' come indicate nella
determina AIFA n.  277/2021  del  10  marzo  2021,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale,  n.  62
del 13 marzo 2021.