IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei
prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.  922/72,  (CEE)
n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007; 
  Visto in particolare l'art.  80  del  citato  regolamento  (UE)  n.
1308/2013 del Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  17  dicembre
2013, dove e' previsto che la  Commissione  adotta,  ove  necessario,
atti di esecuzione che stabiliscono i  metodi  di  cui  all'art.  75,
paragrafo 5, lettera d), per  i  prodotti  elencati  nella  parte  II
dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui  metodi  pertinenti
raccomandati e pubblicati  dall'Organizzazione  internazionale  della
vigna e del vino (OIV), a meno che tali  metodi  siano  inefficaci  o
inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n.  934/2019  della  Commissione
europea del 12  marzo  2019,  che  integra  il  regolamento  (UE)  n.
1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto  riguarda
le  zone  viticole  in  cui  il  titolo  alcolometrico  puo'   essere
aumentato,  le  pratiche  enologiche  autorizzate  e  le  restrizioni
applicabili in materia di produzione  e  conservazione  dei  prodotti
vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i  sottoprodotti  e
la loro eliminazione, nonche' la pubblicazione delle schede dell'OIV; 
  Visto il  citato  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che all'art. 146 prevede
la  designazione,  da  parte  degli  Stati  membri,  dei   laboratori
autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Visto il decreto del 1° ottobre  2021,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 255 del  25
ottobre 2021 con il quale al  Laboratorio  ambientale  Gamma  S.r.l.,
ubicato in Monteforte Irpino (Avellino), via  Molinelle  n.  2/M,  e'
stata rinnovata  l'autorizzazione  al  rilascio  dei  certificati  di
analisi nel settore vitivinicolo; 
  Considerato che il citato laboratorio con nota  dell'8  marzo  2022
comunica di aver revisionato l'elenco delle prove  di  analisi  e  di
aver cambiato il responsabile del laboratorio; 
  Considerato che il laboratorio  sopra  indicato  ha  dimostrato  di
avere ottenuto in data 23 agosto 2021 l'accreditamento  relativamente
alle prove indicate nell'allegato  al  presente  decreto  e  del  suo
sistema qualita', in conformita' alle prescrizioni  della  norma  UNI
CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo  conforme  alla  norma
UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed  accreditato  in  ambito  EA  -  European
Cooperation for Accreditation; 
  Considerato che le prove indicate nell'elenco allegato sono  metodi
di   analisi   raccomandati    e    pubblicati    dall'Organizzazione
internazionale della vigna e del vino (OIV); 
  Considerato che con decreto 22  dicembre  2009  ACCREDIA  e'  stato
designato quale unico organismo  italiano  a  svolgere  attivita'  di
accreditamento e vigilanza del mercato; 
  Ritenuta la  necessita'  di  sostituire  l'elenco  delle  prove  di
analisi indicate nell'allegato del decreto del 1° ottobre 2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Le prove di analisi di cui all'allegato del decreto 1° ottobre 2021
per le quali il  Laboratorio  ambientale  Gamma  S.r.l.,  ubicato  in
Monteforte Irpino (Avellino), via Molinelle n. 2/M,  e'  autorizzato,
sono sostituite dalle seguenti: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico